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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Governo e Parlamento

Legge di Bilancio, Decreto fiscale, Decreto semplificazioni e Decreto concretezza. Ecco tutte le misure per la sanità e dove trovarle

di Giovanni Rodriquez
immagine 9 dicembre - Quest'anno non c'è solo la finanziaria. Le misure per la sanità sono state infatti spacchettate in più provvedimenti. Abbiamo esaminato nel dettaglio tutti i contenuti di interesse sanitario e sociosanitario per uno sguardo complessivo su quanto il Parlamento si sta apprestando ad approvare. Dagli aumenti del fondo sanitario a quelli per l'edilizia sanitaria, dallo stop per i presidenti-commissari alla sanità e alla fatturazione elettronica per il 2019, fino ai controlli più serrati sull'intramoenia e alle nuove regole per l'accesso ai ruoli di Medicina generale e della Dirigenza medica
A differenza di quanto avveniva in passato, le misure per la sanità quest’anno non sono state tutte raccolte nella legge di Bilancio 2019, ma sono state oggetto di uno spacchettamento tra più provvedimenti. Manovra, decreto fiscale, decreto semplificazioni e decreto concretezza concorreranno, tutti insieme, nel definire il futuro della sanità per i prossimi anni.
 
Proviamo ad esaminare nel dettaglio tutti i contenuti di interesse sanitario e sociosanitario presenti nei diversi provvedimenti, ancora in fase di approvazione, nel tentativo di orientarci ed offrire uno sguardo complessivo su quanto il Parlamento si sta apprestando ad approvare.
DDL DI BILANCIO 2019

Iniziamo dalla manovra. Dopo l’approvazione alla Camera l’8 dicembre, da lunedì prenderà il via l’esame al Senato. Qui si attendono le ultime modifiche al testo che tornerà ‘blindato’ a Montecitorio in terza lettura per l’approvazione finale. Tra le nuove misure, come abbiamo già anticipato negli scorsi giorni, dovrebbe arrivare la revisione del tetto di spesa per il personale sanitario ad oggi fissato al livello di spesa del 2004 ridotto dell’1,3%.

Quanto, invece, alle norme già approvate a Montecitorio, ricordiamo lo svincolo del miliardo aggiuntivo per il Fondo sanitario nazionale per il 2019, così come lo spostamento del termine per la sottoscrizione del Patto per la salute dal 31 gennaio al 31 marzo 2019. In tema di cure palliative, via libera alla salvaguardare del lavoro di quelle persone che, pur in assenza dei richiesti titoli ed equipollenze, siano già in servizio presso queste reti e rispondano a tutta una serie di requisiti previsti.
 
Inoltre, il trattamento economico aggiuntivo, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo di lavoro (indennità di esclusività), concorrerà alla determinazione del monte salari. I medici in formazione specialistica che sono iscritti all’ultimo anno di corso, saranno ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

Rimane inoltre vincolato il fondo per le borse per la formazione in Medicina generale, mentre è confermato lo svincolo per i fondi per le cure agli immigrati non iscritti al Ssn e per riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale.

E ancora, i fondi per i farmaci innovativi verranno trasferiti nello stato di previsione del Mef. Le piccole farmacie (non solo le rurali) con fatturato inferiore ai 150mila euro, verranno escluse dall’ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal Ssn verso le farmacie convenzionate.

Previste inoltre misure per la negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Ssn. Finanziata con 400.000 euro la banca dati sulle Dat. E, ancora in tema di farmaceutica, si interviene sul ripiano del payback e sfondamenti dei tetti di spesa.
 
Di seguito tutte le misure per la sanità ed il socio sanitario presenti nel testo della manovra licenziato dalla Camera.

Commi 228 - 229 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
 
Comma 211 (Contributo straordinario Cnr)
Riconosce un contributo straordinario di 30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Non viene specificata la finalità del contributo. Conseguentemente, si riduce del medesimo importo la Tabella B del Miur per gli anni dal 2019 al 2021.
 
Comma 212 (Contributo straordinario Europea Brain Research Institute)
Autorizza la concessione di un contributo straordinario di 1mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 infavore dell'European Brain Research Institute, a valere sulle risorse del Fondo - iscritto nello stato di previsione del Miur - da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. 
 
Commi da 251 a 255 (Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro)
Ridisciplina il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’art. 1, commi da 1250 a 1252 della legge finanziaria 2007), e introduce, ai commi da 2 a 5, ulteriori misure in tema di conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie. Tra queste, segnaliamo, interventi volti a valorizzare il ruolo dei Consultori familiari e dei Centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie Si rileva, che la riorganizzazione dei consultori familiari è già prevista a legislazione vigente tra le finalità del Fondo, risulta invece assente la finalizzazione per i Centri per la famiglia.
Viene inoltre riconosciuta la facoltà di proseguire il lavoro per tutti i mesi della gravidanza e di astenervisi esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino).
Infine, in materia di Carta della famiglia di cui all’art. 1, co. 391, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), viene modificata la platea dei destinatari. La Carta verrà destinata  alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residentinel territorio italiano (attualmente “alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano”), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (attualmente è richiesto il requisito della minore età).
 
Commi da 269 a 271 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)
Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla), i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 201950 milioni per il 2020 e100 milioni per il 2021. Le spese in conto capitale per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, andranno a valere sul Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui all'art. 15 co. 1, che viene conseguentemente ridotto di 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le risorse saranno ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L'azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Da segnalare che, anche nel Decreto Fiscale recentemente approvato dal Senato, per il solo anno 2020, veniva autorizzata di spesa pari a 50 mln per le stesse finalità di riduzione dei tempi delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie. Pertanto, se dovesse essere convertito il testo del decreto-legge con le modifiche già approvate, per l’anno 2020 risulterebbero due autorizzazioni di spesa aventi la stessa finalità in base a provvedimenti diversi, per un totale complessivo di 150 milioni di euro.
 
Commi da 272 a 278 (Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021)
Il Fondo sanitario nazionale si attesterà a 114,4 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Gli aumenti per il biennio 2020-2021 saranno però subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
 
Queste misure riguarderanno in particolare:
- la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
- il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
- la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
- l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
- la promozione della ricerca in ambito sanitario;
- l’efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
- la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
 
Si estende l’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista modificando il comma 594, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare tale ambito viene esteso ai presìdi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, al fine di conseguire risparmi di spesa.
 
Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione si propone di incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale che, contestualmente, aumenterà per lo stesso importo (circa 250 borse in più).
 
Prorogata, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, l’autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (Ismett) di Palermo.
 
Incrementata la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 10 mln per il 2019.
 
Commi da 279 a 322 (Contratti di formazione specialistica)
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (sono 900 borse in più) viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
 
Al fine di garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:
a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative con il Ssn;
b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

Previsti per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (Irccs) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare. I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione.
 Ricordiamo che, sullo stesso tema, interviene anche l'articolo 23-quater, comma 4, del Decreto Fiscale nel testo approvato dal Senato che destina le stesse risorse agli Irccs per l'anno 2020.
 
Si interviene in ordine alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, L. 124/2017 (legge annuale concorrenza). Ai sensi della disposizione in commento, tali comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere promozionale o suggestionale. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti; inoltre, detti ordini segnalano le violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Inoltre, le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame.
 
Modificato l’art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.
 
Si introduce l’articolo 41-bis, che modifica in più punti la L. n. 167 del 2016 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori e, in particolare:
- agli articoli 1, 2 e 3, comma 4, lett. e) estende tali accertamenti obbligatori a scopo di prevenzione e ambito di applicazione degli screening neonatali anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale;
 
- all’articolo 4, inserisce il comma 2-bis, al fine di prevedere una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore);
 
- all’articolo 6, comma 1, si prevede l’inserimento nei Lea della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche;
 
- all’articolo 6, comma 2, si incrementa di 4 mln (da 25,715 a 29,715 milioni), a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167/2016 (screening neonatali).
 
A decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 il trattamento economico stabilito per la categoria di dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quater, co. 5, del D. lgs. n. 502/1992 concorre alla formazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni competenti, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.
 
Dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Ssn, le seguenti quote del fabbisogno vincolato del Ssn confluiscono nella quota indistinta e sono ripartiti tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente:
- 30,990 milioni per l'assistenza sanitaria a stranieri non iscritti al Ssn;
- fino a 41,317 milioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale.
 
Restano invece vincolate le quote per le borse di studio per la medicina generale pari a 38,735 mln.
 
medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali in esame nella specifica disciplina bandita e collocati, nel caso di esito positivo delle procedure, in una graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui siano risultati idonei o utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
 
Apportate alcune novelle all'art. 1 co. 796 , lett. p-bis) della finanziaria 2007 (legge. n. 296/2006) relativamente alla possibilità, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale
 
Viene disposto il trasferimento, dal Ministero della Salute allo stato di previsione del Mef, dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, introdotti, rispettivamente, dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) nell'ambito del finanziamento - vincolato a tali fini - del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Rimane ferma la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DM 16 febbraio 2018).
 
Si interviene in materia di sconto per le farmacie. Più in particolare vengono apportate modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 662/1996, come di seguito sintetizzato:
- la lett. a) numero 1) identifica come farmacie a basso fatturato quelle con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva non inferiore a euro 150.000 (attualmente il fatturato è fissato a 300mila euro);

- la lett. a) numero 2) aggiunge un periodo al predetto comma 40, confermando per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Ssn al netto dell’Iva inferiore a 150.000 euro sia l’esenzione dagli sconti a beneficio del Ssn ex lege 662/1996 (proporzionali al prezzo del farmaco) che l’esenzione dall’ulteriore sconto di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012 (pari al 2,25 per cento).

- la lett. b) inserisce nel corpo della legge 662/1996 il comma 41-bis che, facendo salve le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte fino a fine 2018, definisce in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn; la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Ssn e regionale; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Sono in ogni caso escluse dal calcolo le percentuali Iva, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote che per legge rimangono a carico dei cittadini e la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate.

La copertura degli oneri, quantificati in 4 mln, dal 2019 è a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis della L. 662/1996, vale a dire le quote vincolate del Fsn per la realizzazione di specifici obiettivi e sulla base di progetti elaborati dalle regioni. 
 
Si interviene in materia di criteri e modalità a cui l'Aifa si dovrà attenere per determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn. Si prevede che, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono dettati i predetti criteri, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Aifa e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del farmaco.
Inoltre si dispone che, dal 2019, l'Aifa può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare dell’Aic del farmaco oggetto di determinazione del prezzo, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengono variazioni di mercato dello prezzo del medicinale stesso, tali da far prevedere un incremento del suo livello di utilizzo o configurarne un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
 
Commi da 296 a 323 (Programma di edilizia sanitaria)
Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
 
Autorizzato un contributo di 5 mln per il 2019 e di 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al precedente comma 1 destinate all’edilizia sanitaria. Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell’attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell’adroterapia. Per la concessione del contributo, il Cnao presenta al Ministero della salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L’erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
 
Si incrementa di 25 mln per ciascun anno del triennio 2019-2021, l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 205/2016, art. 1, comma 70, per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già esercitate dalle province e trasferite alle regioni Prevede inoltre il concerto del Miur, per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del contributo da corrispondere alle regioni per le funzioni riguardanti l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
 
Si demanda ad un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali la definizione dei criteri per il rilascio della UE Disability Card in Italia, la determinazione delle modalità per l’individuazione degli aventi diritto, la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’Inps. Per tali finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
 
Per le coperture si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo.
 
Si modifica la normativa di cui all’art. 16, commi 2 e 2-bis del Dl 133/2014 che disciplina l'acquisto di prestazioni specialistiche del centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna.  In particolare, per il triennio 2019-2021, viene estesa dal 6 al 20 per cento la possibilità di incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati definito dall’art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (cd. decreto spending review). La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale Viene peraltro precisato che la predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva.
Viene inoltre modificata la disposizione di cui al comma 2-bis del citato articolo 16 in materia di monitoraggio delle prestazioni sanitarie, prevedendo che, per il triennio considerato, esso sia effettuato in relazione all’effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente ed effettivo decremento della mobilità passiva.
 
Si autorizza la spesa di 400 mila euro annui dal 2019 per l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (Dat), a valere sulle risorse di cui all'art. 55 del presente disegno di legge (Fondo per l’attuazione del programma di Governo).
 
Si introduce, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti (di cui all'art. 1, co. 398, della legge di bilancio 2017 - legge n. 232/2016), vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera - al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto - il cui payback da parte delle aziende farmaceutiche, a partire dal 2017, è stato previsto in caso di sfondamento di una percentuale pari allo 6,89%. La finalità è di superare il meccanismo di determinazione del payback calcolato sul budget assegnato alle aziende farmaceutiche (cd. budget company) con il metodo delle quote di mercato di ciascuna azienda.
 
Più in dettaglio, viene previsto che, per il suddetto monitoraggio, l’Agenzia italiana del farmaco deve avvalersi dei dati delle fatture elettronicheemesse nell’anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di flussi informativi fiscali cui al decreto del Mef 7 marzo 2008, con le modalità definite dal Dm 20 dicembre 2017, come modificato per le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici dal Dm 23 maggio 2018. L'Aifa potrà avvalersi fino al 31 dicembre 2021 dei dati presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario (Nsis) per rilevare mensilmente il fatturato delle aziende farmaceutiche, le quali saranno poi tenute a validarlo telematicamente.

L’Aifa, inoltre è chiamata a rilevare il fatturato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic)relativo al medicinale acquistato, al lordo dell’Iva, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell’anno solare di riferimento, con le seguenti tempistiche: per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020, e per gli anni successivi entro il 30 aprile dell’anno seguente. In tal modo viene determinata la quota di mercato di ciascuna azienda per i medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione di quelli relativi ai vaccini. Per le forniture di gas medicinali, nella fatturazione elettronica si dovrà dare evidenza separata del costo del medicinale e di quello del servizio.
 
Viene poi precisato quali voci devono essere escluse dalla rilevazione del fatturato annuale di ciascuna azienda titolare di Aic:
 
- somme per consumi riferiti agli acquisti diretti effettuati dalle strutture del Ssn nello stesso anno di riferimento e versate dalle aziende farmaceutiche a fronte della sospensione dello sconto del 5% sui prezzi dei farmaci richiesta al Ssn dalle medesime aziende in base alle modalità di cui all’art. 1, comma 796, lett. g) della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006);

- somme restituite alle regioni e province autonome, in base alla contrattazione tra Aifa e produttori relativamente ai prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità stabilite dalla Delibera Cipe 1° febbraio 2001, ai sensi dell’art. 48, co. 33, del DL. 269/2003;
 
- fatturato derivante da farmaci orfani per uso umano inclusi nel corrispondente registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano, relativamente all'anno di riferimento.
 
In caso di sfondamento di uno o entrambi i fondi per i farmaci innovativi, ogni relativa quota di sfondamento concorrerà alla definizione del fatturato delle aziende titolari dell’Aic, purché non si tratti di farmaci orfani.

Di conseguenza, al ripiano della quota parte dello sfondamento del tetto di spesa per la farmaceutica per acquisti diretti imputabile ai farmaci orfani, non concorreranno le aziende titolari.

Il 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti dovrà essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di Aic, da ciascuna in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50% del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole Regioni nelle quali viene superato il tetto, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L’Aifa determinerà la quota di riparto attribuita da ogni azienda, ripartita da ciascuna Regione in proporzione alla quota di riparto del Fsn secondo il criterio pro capite. Il ripiano verrà effettuato tramite versamenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, a favore delle Regioni. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, le Regioni dovranno comunicare all’Aifa il mancato versamento.

Nel caso in cui le aziende non adempiano all’obbligo di ripiano, i debiti per acquisti diretti delle Regioni, anche per il tramite degli enti del Ssn, nei confronti delle aziende inadempienti, saranno compensati fino alla concorrenza dell’intero ammontare.

Per il riequilibrio della finanza pubblica relativamente al ripiano del payback per gli anni 2013-2015 e 2016, nonché per l’anno 2017, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Mef mediante l’apposito Fondo previsto dalla legge 160/2016 (Fondo per payback 2013-2014-2015), nonché le Regioni che non siano rientrate dalle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano, il tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata verrà parametro al livello del fabbisogno nazionale standard previsto per il 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determine dell’Aifa.

Fino al 31 dicembre 2021 l’Aifa, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvarrà dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis). 
 
DECRETO LEGGE FISCALE
Passiamo ora al Decreto Fiscale che, dopo l’approvazione da parte del Senato, questa settimana inizierà il suo iter alla Camera. Anche qui troviamo diverse misure per la sanità, dallo stop al doppio ruolo per i presidenti di Regione commissari ad acta per la sanità, alla semplificazione delle procedure per le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. E ancora, dall'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per medici, farmacisti, altri operatori, fino a finanziamenti ad hoc per diverse strutture sanitarie.
 
Queste nel dettaglio le misure approvate di interesse sanitario. 

 
Articolo 8 (Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione)Viene qui consentita la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su:
- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco)
- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.
La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni. Si tratta, di fatto, di una sanatoria nei confronti produttori di sigarette elettroniche riguardante un debito da 187 milioni con lo Stato. La situazione potrà essere così sanata versando appena il 5% dell'imposta. Alle aziende verrebbero condonati 177 milioni.
 
Articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)Con l'approvazione dell'emendamento del relatore la Commissione in sede referente ha previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

La norma si applica a: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Articolo 22-bis (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica) Si dispone la procedura per la definizione delle transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene specificato che le suddette transazioni sono valide, per la parte pubblica, con la sola sottoscrizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, semplificando così una procedura che, fino ad oggi, richiedeva anche le sottoscrizioni di Ministero della Salute e Ministero dell'Economia.

Articolo 23-quater (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Sistemi di prenotazione elettronica in ambito sanitario)
L'articolo dispone:
- un finanziamento, per il 2020, nella misura di 5 milioni di euro per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e di 5 milioni di euro per gli IRCCS della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con una corrispondente una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
 
- uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Alla copertura si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
 
Articolo 25-bis (Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie)Vengono qui disposti finanziamenti per il 2018 in favore di alcune strutture sanitarie. Gli stanziamenti sono disposti a valere sulle risorse per il medesimo anno 2018 destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti concernono:
- nella misura di 9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (Bambin Gesù);
 
- nella misura di 12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio (Cnao);
 
- nella misura di 11 milioni, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (Fondazione Santa Lucia).
 
Articolo 25-bis (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario)Viene qui modificata la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti ed in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Si estende a tutti i casi di commissariamento il principio secondo cui la nomina come commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (quindi, anche con l'incarico di presidente della regione).
 
Le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari ad acta già nominati. Saltano dunque i ruoli di Vincenzo De Luca per la Campania e Nicola Zingaretti per il Lazio (da sottolineare, tuttavia, che sia Campania che Lazio hanno annunciato una rapida e prossima uscita dai piani di rientro). La misura, inoltre, colpisce anche Donato Toma, neo presidente del Molise che ambisce a quel ruolo di commissario rimasto vacante.
 
Oltre alla fine del doppio ruolo, qui si spiega che le Regioni commissariate dovranno predisporre, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della Salute e dell'Economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
 
Vengono inoltre elencate le caratteristiche che dovranno possedere i futuri commissari ad acta: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità".

Infine, si spiega che il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà procedere alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l’incompatibilità del commissario, il quale resterà comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
 
DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
Arriviamo così al Decreto Semplificazioni che il 10 dicembre dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri. Il testo che abbiamo anticipato la scorsa settimana contiene misure su intramoenia, riconoscimento degli Irccs e nuove regole per l’accesso ai ruoli di Medicina Generale e Dirigenza Medica.

Come già scritto lo scorso venerdì, esiste la possibilità di uno stralcio dal testo dell’articolo 9 sull’intramoenia, per un suo successivo inserimento in manovra nelle prossime settimane nel corso del suo esame al Senato.
 
In ogni caso, questi gli articoli di interesse sanitario contenuti nel testo del Decreto Semplificazioni che verrà esaminato da Palazzo Chigi.
 
Articolo 9 (Riduzione delle liste d’attesa e corretto esercizio della libera professione intramuraria)
Viene modificata la legge 120/2001, andando ad aggiungere all’articolo 1, i seguenti commi:
 
Comma 14-bis. Impegna le Regioni ad assicurare che i Cup gestiscano le offerte di prestazioni di tutti gli erogatori che operano nel Ssn - compresi gli Irccs, le Aou e le strutture private accreditate - mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie.
 
Ricordiamo che in Commissione Bilancio alla Camera, nel corso dell’esame della manovra, è stato presentato un emendamento dei relatori che, proprio al fine di implementare i sistemi di prenotazione regionali, destina 150 mln per il 2019 e 100 mln per il 2020.
 
Comma 14-ter. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto dell’Agenas, individuano per tutti gli operatori che operano nel Ssn uno o più referenti scelti tra i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che curino il monitoraggio e il controllo dell’attività intramoenia di ogni singolo professionista.
 
Comma 14-quater. Per il monitoraggio e l’attività di controllo di cui al comma 14-ter le Regioni potranno stipulare, nell’ambito delle disponibilità finanziarie vigenti, protocolli d’intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e con la Guardia di finanza.
 
Comma 14-quinquies. I dati di monitoraggio di cui al comma 14-ter, saranno comunicati semestralmente dalle Regioni al Ministero della Salute che espleterà attività di verifica e controllo degli stessi, anche sulla base di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti del Ssn, ai fini della garanzia dei Lea. Eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal decreto semplificazioni e dal Piano nazionale liste d’attesa, saranno comunicate dal Ministero della Salute alla Regione interessata. Entro 60 giorni la Regione dovrà presentare un piano finalizzato alla risoluzione del disservizio, che dovrà essere approvato dal Ministero entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata presentazione o il diniego dell’approvazione del piano entro i termini previsti comporterà il blocco dell’attività intramoenia relativa alla disciplina oggetto del disservizio nell’ambito della struttura sanitaria di riferimento fino all’approvazione del piano e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione, ad eccezione delle sole prestazioni già prenotate.
 
14-sexies.Con intesa Stato Regioni saranno definiti i termini e le modalità per includere il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarienell’ambito degli elementi da valutare per l’accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 10 (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
Viene modificato il Dlgs 288/2003, e più in particolare l’articolo 13 sul riconoscimento degli Irccs. Viene dunque specificato che l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovrà essere coerente e compatibile, non solo con la programmazione sanitaria della Regione interessata, ma anche con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca
 
Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica)
 
Accesso a concorsi in Medicina d'Urgenza anche per chi non ha specializzazione
Il personale medico che alla data di entrata in vigore del decreto ha maturato almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni con contratti a tempo determinato, co.co.co o altre forme di lavoro flessibile nonché con incarichi di natura convenzionale presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Ssn, accede alle procedure concorsuali indetta dal Ssn entro il 31 dicembre 2019, per la Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza’ anche senza avere la specializzazione.
 
Possibilità accesso a incarichi convenzionali a iscritti corso formazione in Medicina generale.
Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in Medicina iscritti al corso di formazione possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. L’assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto ai medici già in possesso del diploma e agli altri medici già aventi diritto all’iscrizione alla graduatoria regionale. Resta fermo che i medici devono essere in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Se nel frattempo non si ottiene il diploma entro il termine previsto ci sarà la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza dalla graduatoria.
 
Le Regioni in ogni caso possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico in modo da non pregiudicare la didattica.
 
Entro 60 giorni in sede di rinnovo dell’Acn sono individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione per gli incarichi convenzionali nonché la remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri si applicano quelli previsti dall’Acn vigente per sostituzioni e incarichi provvisori.
 
Equivalenza a titoli rilasciati da altri Stati membri per la medicina generale.
Viene poi modificato anche il Dlgs 368/99 e si prevede che il titolo in medicina generale potrà essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare rilasciato dalle autorità competenti di uno stato membro della Ue. Le modalità di valutazione della formazione complementare e dell’esperienza acquisita dal richiedente in sostituzione del diploma di formazione in medicina generale sarà un decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
 
Stop a limiti per la formazione in Medicina generale.
Vengono poi abrogate le parti del Dlgs 368/99 in cui si prevede che la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Abrogata anche la parte in cui si specifica che i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
 
Stralcio da Medicina generale della Medicina penitenziaria e della Medicina d’emergenza territoriale.
Sono poi stralciate dalla medicina generale, la medicina penitenziaria e medicina di emergenza territoriale che entrano a far parte della medicina convenzionata con mmg, pediatri e specialisti ambulatoriali. In ogni caso con specificità nell’ambito dell’Acn della medicina generale dovrà essere disciplinato l’accesso alle funzioni di medico dell’emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposte annualmente dalle Regioni.
 
Sulla medicina penitenziaria dovrà essere previsto un corso formativo ad hoc.
 
Per quanto riguarda le nuove aree (medicina penitenziaria ed emergenza territoriale) si dovrà prevedere all’interno dell’Acn della medicina generale la possibilità, per chi ha un’anzianità complessiva di almeno 5 anni la possibilità di accedere, mediante concorso per quote riservate, al corso di formazione in medicina generale.
 
Specializzandi all’ultimo anno possono accedere a concorsi per accesso a Dirigenza medica.
Previsto infine che i medici specializzandi all’ultimo anno possono essere ammessi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica. L’eventuale assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
 
DECRETO LEGGE CONCRETEZZA
E, per finire, arriviamo al Decreto Concretezza attualmente all’esame della Camera dopo l’approvazione al Senato. Anche questo provvedimento contiene qualche riferimento al Servizio sanitario nazionale. Qui si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un "Nucleo della concretezza" preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.
 
Il Piano triennale verterà anche sulle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali. Vengono inoltre introdotte nuove misure per il contrasto dell’assenteismo quali l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 
Giovanni Rodriquez
9 dicembre 2018
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