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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Governo e Parlamento

Decreto Calabria. Giovedì il CdM a Reggio Calabria. Oltre al ‘super commissariamento’, nel testo anche lo sblocco del tetto di spesa per il personale e la proroga delle nuove regole per l’esame di abilitazione a Medicina. La bozza

di Giovanni Rodriquez
immagine 16 aprile - Nel testo si prevede una verifica straordinaria dei Dg Asl che potranno essere rimossi, se inadempienti, dal commissario ad acta che procederà alla nomina di commissari aziendali straordinari. Per gli appalti ci si dovrà avvalere solo della piattaforma Consip o di centrali di acquisto di altre Regioni. Viene inoltre cancellato il vecchio tetto del 2010, che fissava la spesa del personale sanitario al livello della spesa 2004 - l'1,4%. Prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a Medicina. Misure anche carenza farmaci, fascicolo sanitario elettronico, Medicina generale e riparto Fsn. LA BOZZA
Pronta la nuova bozza del decreto Calabria che verrà esaminata il prossimo 18 aprile in un Consiglio dei Ministri che, per l'occasione, si riunirà a Reggio Calabria. Tutte confermate le misure ad hoc per la Regione anticipate nelle scorse settimane. Tra queste, si prevede una verifica straordinaria dei Dg Asl che potranno essere rimossi, se inadempienti, dal commissario ad acta che procederà alla nomina di commissari aziendali straordinari. Per gli appalti ci si dovrà avvalere solo della piattaforma Consip o di centrali di acquisto di altre Regioni.
 
La novità principale è che, nel nuovo testo, troviamo anche le misure che in un primo momento sembravano dover essere inserite nel Decreto crescita. Su tutte, lo sblocco del tetto di spesa per il personale Ssn e la proroga al 2021 dell'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a Medicina. Ma le novità non si esauriscono qui dal momento che bozza contiene anche misure specifiche sul tema della carenza di farmaci, sul fascicolo sanitario elettronico e sul riparto del Fondo sanitario nazionale.
 
Le misure per la CalabriaL'articolo 1 spiega come queste disposizioni speciali siano volte a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.
 
L'articolo 2 introduce una verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale. Qui si spiega che il commissario ad acta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull’attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie. In caso di valutazione negativa del direttore generale, il commissario può provvedere motivatamente, entro quindici giorni dall’avvio del procedimento, a dichiararne l’immediata decadenza dall’incarico, nonché a risolverne il relativo contratto.
 
L'articolo 3 chiarisce poi come, in caso di valutazione negativa del direttore generale, il commissario possa nominare un commissario straordinario. In mancanza d’intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Ssn, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.
 
Viene inoltre specificato che può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale. In favore del commissario straordinario viene riconosciuto il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, inoltre, con decreto del Ministero della Salute viene previsto anche un compenso aggiuntivo per l’incarico, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Per i Commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate, entro il limite di 20.000 euro annui. Per l’attuazione di tutto questo viene autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per gli anni 2019 e 2020.
 
Entro nove mesi dalla nomina il commissario straordinario dovrà adottare l’atto aziendale al fine di assicurarne la coerenza con i piani di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi, e al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni sei mesi, il Commissario ad acta dovrà provvedere alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta potrà disporne la decadenza immediata dall’incarico e provvede alla relativa sostituzione.
 
L'articolo 4 aggiunge che il campo d'azione del commissario straordinario si estenderà anche alla verifica periodica dell'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari.Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce attingendo dagli elenchi di idonei di quelle Regioni che hanno provveduto ad effettuare, ai fini dell’iscrizione in tali elenchi, la selezione per titoli e colloquio.
 
All'articolo 5 si spiega che entro novanta giorni, anche avvalendosi dell'Agenas e della Guardia di Finanza, il commissario straordinario dovrà effettuare una verifica generale sulla gestione dell’ente cui è preposto. In caso di gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, il commissario straordinario potrà proporre al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell’ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018. 
 
Alla gestione straordinaria provvede un commissario straordinario di liquidazione, nominato dal Commissario ad acta d’intesa con il Ragioniere generale dello Stato, fra dirigenti o funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile ovvero fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri.
 
L'articolo 6 dispone che gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip. Per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il commissario ad acta stipula un protocollo d’intesa con l’Anac. Il commissario viene inoltre incaricato di predisporre un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Viene autorizzata inoltre una spesa di oltre 82 mln per il 2019 per l'ammodernamento tecnologico e le liste d'attesa.
 
L'articolo 7 introduce misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell’ambito della prevenzione della corruzione.
 
L'articolo 8 disciplina il supporto dell'Agenas per l'attuazione di quanto previsto dal decreto. Viene in tal senso autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2019 e di euro 4.000.000,00 per l’anno 2020.
 
L'articolo 9 spiega che i commissari, nello svolgimento delle loro funzioni, potranno avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria.
 
L'articolo 10 precisa che quanto previsto dal decreto si applica anche alle aziende sciolte per infiltrazioni mafiose.
 
Sblocco del tetto di spesa per il personale SsnViene cancellato all'articolo 11 il vecchio tetto del 2010, che fissava la spesa del personale sanitario al livello della spesa 2004 - l'1,4%, stabilendo che a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Ssn di ciascuna Regione non potrà superare il valore della spesa sostenuta nel 2018. Inoltre la spesa potrà essere incrementata per un importo pari al 5% dell’aumento del Fondo sanitario rispetto all’esercizio precedente. Questo importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale. Dal 2021 l’incremento di spesa del 5% sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno del Ssn. Previsto anche, previo accordo con il Mef e Salute l’incremento di spesa per i servizi esternalizzati.
 
Proroga nuove regole per l'esame di abilitazione a medicinaCon l'articolo 12 viene prorogata poi al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a Medicina. “Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".
 
In ogni caso, “in via transitoria, coloro che non hanno ancora svolto il tirocinio pratico valutativo di cui all’art. 3 del predetto decreto, possono effettuarlo a partire dal mese di aprile 2019 e accedere alla prima sessione di esame, relativa all’anno 2019, prevista per il prossimo mese di luglio”.
 
Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 14, comma 4. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. Le regioni garantiscono che i medici di cui al presente comma, in fase di assegnazione degli incarichi, siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.
 
L'articolo 13 contiene disposizioni in materia di carenza di medicinali, fascicolo sanitario elettronico e riparto del Fondo sanitario nazionale.
 
Infine, gli articoli 14, 15 e 16 contengono disposizioni finanziarie, transitorie (le nome sulla Calabria si applicheranno per 18 mesi) e discplinano l'entrata in vigore del decreto.
 
Giovanni Rodriquez
16 aprile 2019
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