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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Governo e Parlamento

Abolizione esame di Stato per Medicina. “Chi ha ottenuto idoneità a tirocinio è già abilitato”. La circolare del Mur

di L.F.
immagine 25 marzo - Il Ministero dell’Università ha appena emanato una circolare con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel Dl 18/20. Per chi non ha completato il tirocinio si è invece in attesa di un Decreto del Ministro (probabile nei prossimi giorni) cui poi seguiranno i decreti rettorali che modificheranno il regolamento didattico di Ateneo. LA CIRCOLARE
I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da “ritenersi abilitati alla professione”. È quanto precisa il Ministero dell’Università in una circolare con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel Dl 18/20 che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla Professione medica.
 
Per coloro che ancora non si sono laureati a breve sarà emanato un Decreto del Ministro, a seguito del quale Università potranno procedere direttamente, con proprio Decreto rettorale, alla corrispondente modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà i sui effetti immediatamente, quindi per tutti i titoli rilasciati da quel momento in poi.
 
Nella circolare poi si fa anche riferimento allo svolgimento per l’anno 2020 delle sessioni di tirocinio pratico-valutativo. Il Ministero precisa che “alla luce delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza in atto, si comunica che la data di avvio della prima sessione del tirocinio pratico-valutativo prescritto è fissata al 22 giugno 2020, ciò anche al fine di consentire a tutti i laureati della sessione straordinaria di esame finale a.a. 2018/2019 (prorogata fino al 15 giugno 2020 dall’art. 101, c. 1, del D.L. n. 18/2020), di prendervi parte”.
 
Infine nella circolare si conferma che “il versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale di € 49,58 si ritiene resti comunque dovuto essendo comunque rimasta ferma in tutti questi casi un processo di valutazione, con apposito giudizio, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale”.
 
L.F.
25 marzo 2020
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