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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Governo e Parlamento

Covid. Tar Lazio: “I verbali del Comitato tecnico scientifico non possono essere secretati”

immagine 23 luglio - Lo stabilisce una sentenza appena pubblicata che accoglie il ricorso della Fondazione Einaudi contro il diniego della Protezione Civile all’accesso ai verbali del Cts alla base dei diversi Dpcm emessi durante la fase del lockdown da parte della Protezione Civile. LA SENTENZA
I giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso presentato dalla Fondazione Einaudi che si era vista opporre il diniego della Protezione Civile all’accesso a 5 verbali del Comitato scientifico sulla base di quali sono statiepoi prese diverse misure di contenimento e prevenzione durante il lockdown.
 
In particolare si tratta:
1) del verbale del 28 febbraio 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020; N. 04120/2020 REG.RIC;
 
2) del verbale del 1° marzo 2020, citato, anch’esso nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;
 
3) del verbale del 7 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM dell’8 marzo 2020;
 
4) del verbale n.39 del 30 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° aprile 2020;
 
5) del verbale n.49 del 9 aprile 2020, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.
 
Per i giudici le motivazioni addotte per il diniego non sono però state ritenute sufficienti anche perché, si legge nella sentenza, “l’Amministrazione ha opposto all’ostensione dei richiamati verbali solo motivi “formali” attinenti alla qualificazione degli stessi come “atti amministrativi generali”, ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati, tali da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza”.
 
Conseguentemente il Tar ha dichiarato “l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione”.
 
“Adesso la palla passa al Governo, cosa farà? Darà gli atti richiesti o impugnerà il provvedimento al Consiglio di Stato?”, scrive in una nota la Fondazione Einaudi.
23 luglio 2020
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