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QS Edizioni - giovedì 25 aprile 2024

Alcuni chiarimenti

di Domenico Della Porta
1 luglio - La sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, è un’azione ulteriore di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori prevista dal DL 34/2020 delegata ai datori di lavoro pubblici e privati.
 
Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nel comunicato INAIL, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, l’Istituto Assicuratore nel proprio Documento tecnico, evidenzia che rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
 
Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la soverglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni.
 
Fino all’emanazione del predetto Decreto la sorveglianza sanitaria era obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute e sicurezza sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), nei seguenti casi:
• rischio chimico;
• rischio rumore e vibrazioni;
• movimentazione manuale dei carichi;
• agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
• videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;
• lavoro notturno;
• lavoro in alta quota;
• lavoro in ambienti confinati;
• lavoro su impianti ad alta tensione;
• rischio agenti cancerogeni e mutageni;
• rischio agenti biologici.
 
Per il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria sono previste pesanti sanzioni che, a seconda dei casi, possono prevedere multe da 1.000 a 5.000 euro e arresto da due a quattro mesi.
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Universita Telematica Internazionale Uninettuno - Roma

 
1 luglio 2020
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