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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Contratto. Ecco tutte le proposte di Fials

di Giuseppe Carbone
immagine 15 gennaio - Dopo le festività e la firma dell’intesa del contratto nazionale per i dipendenti delle funzioni centrali, riprende domani all’ARAN la trattativa per il contratto del personale del comparto sanità e pervenire ad una conclusione, si auspica, nei primi giorni di febbraio. Ecco tutte le nostre proposte in relazione all’attuale stato dell’arte del negoziato
In vista della ripresa del negoziato per il rinnovo del contratto del comparto della sanità vorrei prima di tutto ribadire che la FIALS è fortemente contraria a trasferire in un articolato di commissione paritetica le tematiche relative allo sviluppo professionale. Tra l’altro, non ci sembra che l’ARAN abbia un mandato diverso dal Comitato di Settore Regioni - Sanità per non definire, in questo contratto, i contenuti stessi dell’Atto di indirizzo del medesimo Comitato sulla riaggregazione degli attuali profili nelle aree prestazionali o meglio funzionali.
 
Si tratta, a nostro parere di una proposta conosciuta tra il personale del SSN registrando un consenso largo…buona fortuna a chi dovrà nelle assemblee spiegare perché parte larga dei sindacato non l’abbia accolta.
 
E’ una proposta, quella delle aree funzionali che anche la FIALS ribadisce di condividere perché interpreta, dando la giusta risposta, l’evoluzione in corso nell’organizzazione del lavoro e della dinamica delle professioni in sanità, tra l’altro con la contestualizzazione dell’area delle professioni sociosanitarie approvata, di recente, – Legge Lorenzin -   nella quale si inserisce subito il profilo dell’operatore socio sanitario, assistente sociale ed educatore professionale, il contratto sarebbe arretrato rispetto al legislatore.
 
Riteniamo che in questo contratto si debba definire il percorso di sviluppo professionale di tutti i dipendenti oltre a quello collegato alle singole specificità o aree professionali, come anche la necessità di rielaborare il sistema degli incarichi organizzativi e gestionali, oltre a quelli formativi e di ricerca.
 
Rimane necessario definire l’evoluzione dell’operatore socio sanitario in armonia con la recente legge Lorenzin, come anche la definizione del profilo professionale di autista soccorritore nella categoria C e del profilo di Tecnologo Alimentare nella categoria D del ruolo Tecnico.
 
Sull’articolato del “Rapporto di Lavoro”, molti passaggi dei testi contrattuali presentati dall’ARAN costituiscono un inaccettabile arretramento  normativo rispetto alle clausole conquistate dai dipendenti della sanità negli anni passati.
 
Tutte le norme restrittive e le riduzioni di garanzie derivano in modo evidente dalle carenze organiche divenute ormai intollerabili. L’unica soluzione per i gravi problemi che hanno le aziende nell’assicurare l’erogazione dei LEA é quella di assumere il personale necessario e ripristinare la legalità in materia di orari e riposi. In tal senso suona addirittura come una beffa la prima frase contenuta nell’articolato relativo “all’orario di lavoro”: “nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 66/2003”
 
I punti di maggiore criticità sul capitolo dell’orario di lavoro, sui quali la FIALS ha posto dei paletti, sono la non condivisione: dell’elevazione a sei mesi, anche fino ai dodici mesi, del periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, dellederoghe al riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 ore, della mancanza di concertazione preventiva con la rappresentanza sindacale sull’organizzazione del lavoro.
 
Nell’articolo sul “Servizio di pronta disponibilità” la FIALS ha richiesto, la eliminazione della pronta disponibilità di mattina e pomeriggio perché penalizza in modo evidente la qualità dell’assistenza, la necessità, invece, del superamento della reperibilità con la guardia attiva e la permanenza della pronta disponibilità, solo in casi eccezionali, definiti in contrattazione integrativa, con il diritto alla fruizione del riposo settimanale il giorno successivo se in coincidenza con la giornata festiva con conseguente riduzione del debito orario settimanale.
 
Nell’articolato relativo al lavoro notturno in considerazione che la pronta disponibilità potrebbe permanere, come richiesto dalla FIALS, solo nei casi eccezionali e quindi ricadere anche nel periodo notturno, è stato chiesto di specificare nel contratto che non sono obbligati a prestare pronta disponibilità nel servizio notturno i dipendenti rientranti nelle modalità di cui all’11 del d.l.vo 66/2003(genitori unici con figli minori di 12 anni; quelli con figli inferiori a tre anni come i dipendenti che fruiscono della legge 104/92)
 
Nell’articolo del lavoro straordinario, la posizione della FIALS rimane ferma:  abolizione del lavoro straordinario con la vigenza di questo contratto e conseguente assunzione di nuovo personale in rapporto al fabbisogno come da recente legge Madia –d.lvo 75/2017 -.
 
Nell’articolato “Ferie e Festività” la posizione della FIALS rimane chiara: per i dipendenti assunti a tempo determinato presso la medesima Azienda o Ente i periodi di lavoro prestati concorrono al conteggio del periodo dei 3 anni per fruire dei 32 giorni di ferie, come necessita aggiungere che i 15 giorni di ferie sono da intendersi continuativi con esclusione dei giorni di riposo settimanale e di festività nel periodo di ferie e che le ferie non godute nell’anno per esigenze di servizio o personali devono comunque essere fruite entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione come è previsto dal D.Lgs. 213/2004.
 
Importante per la FIALS diviene il riconoscimento nel caso di mobilità volontaria tra Azienda o Ente del Comparto Sanità, che le ferie maturate e non godute per comprovate esigenze di servizio presso l’Amministrazione cedente, devono essere fruite dal dipendente presso l’amministrazione di destinazione in considerazione che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
 
Nell’articolo relativo ai “permessi giornalieri e retribuiti”, laFIALS ha chiesto che tale istituto venga applicato anche al personale a tempo determinato  e che gli 8 giorni all’anno per la partecipazione a concorsi o esami devono essere comprensivi anche, su richiesta del dipendente, del giorno prima e del giorno dopo allo svolgimento delle prove.
 
Come necessita puntualizzare che ai sensi della normativa vigente, che prevede l’obbligo della formazione continua – Ecm - per i professionisti della Sanità, non vi possono essere eventuali esigenze di servizio che impediscano la concessione dei relativi permessi.
 
Sul capitolo relativo agli incarichi, ulteriore nodo politico della trattativa, la FIALS ha chiesto che ai fini dell’assegnazione dell’incarico  organizzativo/gestionale per il personale del ruolo sanitario, il requisito da richiedere deve  essere necessariamente ed esclusivamente il possesso del master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento nonché una esperienza di almeno 5 anni nel profilo di appartenenza in categoria D ovvero il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica.
 
Per il personale dei profili di assistente sociale, educatore professionale e sociologo, il requisito da richiedere deve essere l’esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo di appartenenza di categoria D.
 
La FIALS nel negoziato ha proposto che gli incarichi organizzativi/gestionali devono avere una graduazione nelle funzioni con un trattamento economico che va da un range di 3 mila euro a 10 mila euro. Per la FIALS, questa tipologia di incarico riassume quelli ora esistenti di coordinamento e posizione organizzativa e l’accesso,proposto dalla FIALS, con il titolo esclusivo delpossesso del master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento,riconosce più ampiamente ed in modo rilevante nei diversi sistemi dell’organizzazione la funzione specifica dei coordinatoricome anche nel sistema di classificazione con il passaggio alla categoria DS.
 
Per l’incarico professionale per il personale del ruolo sanitario di “professionista specialista“ il requisito richiesto dalla FIALS deve essere il possesso del master specialistico di I livello mentre per i profili di assistente sociale 5 anni di anzianità nello stesso profilo professionale ed in categoria D, mentre per l’incarico di “professionista   “esperto” per il personale del ruolo sanitario ed assistenti sociali, necessita che il dipendente abbia acquisito competenze avanzate ed almeno in possesso di 5 anni di anzianità nella categoria D.
 
Per tutti gli incarichi sia organizzativi che professionali ulteriori titoli devono essere valutabili a livello di regolamentazione di contrattazione aziendale e tenuti conto nell’affidamento in rapporto alla graduazione degli stessi.
 
La FIALS ha sostenuto nella prima fase di trattativa, raggiungendone l’obiettivo, l’allineamento di tutte le tipologie degli incarichi (organizzativi/gestionali, formativi, professionali e ricerca) tra personale del ruolo sanitario e personale del ruolo amministrativo e tecnico.
 
Nel nuovo incarico organizzativo/gestionale viene riconosciuto anche a questo personale l’aggregazione di funzioni di coordinamento e posizioni organizzative. Proprio per la specificità della categoria del ruolo amministrativo, viste le carenze e la mancanza di assunzioni nel tempo e le responsabilità funzionali rimesse anche sul personale amministrativo della categoria C e parte della stessa categoria del ruolo tecnico (in specie,  geometri), la FIALS sta sostenendo che gli incarichi organizzativi previsti per il personale amministrativo e tecnico della categoria D possano essere conferiti, eccezionalmente, anche al personale della categoria C con almeno 10 anni di anzianità nel medesimo profilo di categoria.
 
Per quanto attiene la valutazione degli incarichi per le professioni sanitarie, la FIALS ha chiesto che la valutazione sia sottratta alla dirigenza medica e definita, invece, dai dirigenti delle professioni sanitarie o in mancanza dall’O.I.V., mentre per il ruolo amministrativo e tecnico dall’O.I.V.. Inparticolare, la FIALS continua a sostenere che la valutazione finale positiva dei diversi incarichi costituisce unico elemento per la conferma dell’incarico senza alcuna altra selezione.
 
Necessita inserire nell’articolato che nel conferimento degli incarichi per il personale del ruolo sanitario rimane requisito essenziale l’essere in possesso dei crediti formativi ECM come da regolamento in essere AGENAS. La mancanza di tali crediti è motivo di esclusione da qualsiasi incarico.
 
Con la recente leggeLorenzin, relativa alla creazione dell’area socio sanitaria, la figura dell’Operatore Socio Sanitario acquista una valenza maggiore nell’ambito dell’organizzazione funzionale del lavoro archiviando sempre di più una classificazione del personale in ruolo verso quello relativo alle competenze e quindi alle “aree funzionali per competenze”. Una evoluzione, quindi, dell’OSS rappresentata non solo nella legge ma anche nel Patto della Salute per il triennio 2016-2018 come nell’Atto di Indirizzo del Comitato di Settore.
 
Fermo restando, aggiunge il leader della FIALS, che l’inquadramento dell’Operatore Socio Sanitario, proprio per il suo ruolo nell’ambito dell’organizzazione funzionale del lavoro, deve essere nella “categoria C”,che rappresenterebbe il giusto riconoscimento professionale ed economico in rapporto alle competenze e responsabilità, riteniamo che si debba riconoscere l’evoluzione dell’OSS nell’ambito dell’organizzazione funzionale con incarichi o indennità professionali come, altrettanto, necessita definire lo sviluppo professionale delle Puericultrici ed Infermieri Generici nell’ambito del sistema organizzativo della salute.
 
Nella condivisione di principio dell’istituzione di due fondi contrattuali, fondo condizioni di lavoro e incarichi e fondo premialità, la FIALS non è certamentedisponibile al trasferimento di somme dal fondo premialità – per la parte relativa al fondo di produttività -  al fondo condizioni di lavoro e incarichi – nello specifico al lavoro straordinario).Non è più possibile che i servizi sanitari siano mantenuti con il lavoro straordinario, ma necessita un ricambio generazionale e nuove assunzioni dei diversi profili professionali.
 
Per quanto attiene la costituzione dei due distinti fondi e l’incremento annuale degli stessi,  siamo nettamente contrari a quanto riportato nell’articolato ARAN  che lo spendibile dei fondi non potrà essere superiore a quello rinveniente al consolidato del dicembre 2016 annullando totalmente gli effetti dell’incremento degli stessi (RIA, aumento numero dei dipendenti, avanzi di amministrazione di bilancio, programmazione stabile del personale, progetti obiettivi art. 16 recupero sprechi, ecc.).negli anni dal 2018 in avanti.
 
L’effetto distorto di tale norma contrattuale, sostenuto dall’ARAN,  non consentirebbe alle aziende la possibilità di effettuare nuove assunzioni non potendo incrementare, con somme del bilancio, i fondi accessori del personale per effettuare il pagamento delle indennità, lavoro straordinario, premialità, fasce, ecc..
 
Per quanto attiene tutte le tipologie delleindennità al personale, la FIALS ha chiesto che le stesse debbanoessere assolutamente rivalutate economicamente.
Inoltre, rimane necessario che tali indennità non siano corrisposte in rapporto al ruolo (sanitario, tecnico, amministrativo e professionale) ma in virtù delle competenze e dell’organizzazione funzionale del lavoro e del lavoro in équipe. Assolutamente rimane indispensabile prevedere il riconoscimento delle indennità al personale che presta l’attività nei DEA e Pronto soccorso come nei servizi 118.
 
La FIALS ha richiesto all’ARAN che nella parte normativa del rapporto di lavoro, necessita disciplinare, anche, la mobilità del personale tra Aziende a livello regionale ed interregionale così come previsto dall’art. 3 intitolato ”Modifiche all’articolo 30 del d.lvo 165 del 2001” del d.lvo 75/2017 che demanda alla contrattazione nazionale tale disciplina così da interrompere il meccanismo distorto di vincolare, per sempre, la mobilità al parere positivo dell’Azienda o Ente cedente.
 
Infine per la parte economica, in considerazione che i così detti 85 euro medi mensili a regime 2018 – non sono certamente incrementi economici che riconoscano quanto perduto in termini di inflazione in questi nove anni di blocco economico contrattuale per ciascun dipendente, ma solo una minima parte di riconoscimento, la FIALS ha chiesto l’aumento del numero di fasce economiche per ogni categoria, come lo stesso riconoscimento delle fasce economiche anche nel passaggio di azienda o ente per vincita di concorso come previsto per il passaggio per mobilità, oltre al passaggio di tutto il personale della categoria A alla B come, del resto, previsto dallo stesso Atto di Indirizzo del Comitato di Settore.
 
Resta da definire tutto il difficile articolato relativo alle relazioni sindacali, alle norme disciplinari sulle quali necessita porre le condizioni di difesa del singolo dipendente in caso di contestazione di provvedimento disciplinare,  l’articolato relativo al recupero dello spreco in sanità, il diritto alla mensa e le modalità di accesso rendendo tale istituto armonico con quello del CCNL funzioni centrali firmato recentemente; il tempo di vestizione/vestizione; i rimborsi per le trasferte dopo l’abolizione dell’indennità chilometrica; la compartecipazione del personale nella lotta agli sprechi: art. 16 del D.L. 98/2011 – art. 6 L. 111/2011; formazione, aggiornamento professionale e tutoraggio; eliminazione forme di precariato ed esternalizzazioni; prevenzione del fenomeno della violenza negli ambienti di lavoro; parità di genere; applicazione decreto legislativo 81/2008 che impone la valutazione del rischio diversificato rispetto all’età nelle visite attinenti il medico competente; prevenzione salute negli ambienti di lavoro personale senior con età superiore a 50 anni – norma anche prevista nell’atto di indirizzo -, oltre e non di poco valore la definizione per contratto dell’attività libero professionale per le professioni sanitarie.
 
Giuseppe Carbone
Segretario generale Fials
15 gennaio 2018
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