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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Massofisioterapisti, fisioterapisti e la legge Lorenzin

di Pasquale Quaranta
immagine 19 gennaio - La querelle sulle equipollenze si dovrebbe chiudere, perché, se da una parte i giudici del Consiglio di Stato hanno agito a favore del riconoscimento delle equipollenze, dall’altro l’approvazione della legge Lorenzin regolarizzerà le varie situazioni grazie ai prossimi decreti attuativi
La vicenda che vede coinvolti i massofioterapisti e i fisioterapisti italiani è un tipico caso di conflitto muscolare tra due categorie che si contendono lo spazio delle competenze professionali.
 
Questa situazione ha interessato molti professionisti italiani sia d’impostazione sanitaria che tecnica producendo, nel corso degli anni, ritardi nel sistema liberal-professionale.
 
Ritengo, quindi, che la legge Lorenzin abbia un grande merito: quello di essere riuscita a mettere ordine  in un complesso universo che vede coinvolti interessi di categoria; la disciplina delle competenze, la sicurezza degli operatori e dei pazienti/consumatori.
 
Per quanto riguarda la vicenda sopracitata, a mio avviso, bisogna partire dalla sentenza n.1105/2015 del Consiglio di Stato il quale ritiene di riconoscere un’equipollenza tra il titolo conseguito da un massofisioterapista, che a ragion di cronaca ricordiamo essere un operatore sanitario ai sensi della legge 403-71, e quello utilizzato dal fisioterapista.
 
Ci tengo a precisare che il Consiglio di stato è il secondo grado di giudizio del processo amministrativo che ha la facoltà di rivedere le sentenze dei TAR, tribunale amministrativo regionale. Conseguentemente ritengo   sbagliato affermare che con la legge Lorenzin finalmente si riconoscono le equipollenze perché , in realtà, il provvedimento agisce per regolarizzare una situazione già in essere e per tal motivo introduce l’obbligo anche per le professioni sanitarie della riabilitazione di iscriversi ai rispettivi albi, nella fattispecie all’interno del neo costituito Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
 
Inoltre annuncia che, attraverso un prossimo decreto del Ministero della Salute, saranno istituiti gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni e anche i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n.42. Quindi quando la legge parla di “possessori di titoli equipollenti” automaticamente ne riconosce l’esistenza e si adopera per creare gli strumenti operativi per evitare situazioni di limbo professionale.
 
A mio avviso, quindi, la vicenda si dovrebbe chiudere in tal modo perché se da una parte i giudici del Consiglio di Stato hanno agito a favore del riconoscimento delle equipollenze dall’altro l’approvazione della legge Lorenzin  regolarizzerà le varie situazioni grazie ai prossimi decreti attuativi.
 
Infine una considerazione sul tema   dell’esercizio abusivo della professione che la medesima legge, giustamente, una volta aver chiarito i confini in materia di competenza delle diverse professioni,  ha notevolmente rafforzato.
 
In tal caso un’ipotetica configurazione del reato di abusivismo a carico di un massiofisioterapista si potrebbe configurare solo nella fase transitoria in cui il professionista, esercitando, potrebbe ritardare la sua iscrizione  all’albo reso obbligatorio  dalla legge Lorenzin andando incontro alle sanzioni previste.
 
Naturalmente si tratterebbe di una situazione estrema ma, per le associazioni e sindacati che rappresentano la categoria, al fine di evitare inutili polemiche politiche, avranno l’importante compito di vigilare, da un lato, sull’istituzione dello stesso e, dall’altro, agevolare la l’ iscrizione dei professionisti da loro rappresentati.
 
Pasquale Quaranta
 
 
19 gennaio 2018
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