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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Massofisioterapisti. Il Miur ricorre contro equipollenza con fisioterapisti. E il Consiglio di Stato rinvia il giudizio sulla materia

immagine 20 marzo - Il Consiglio di Stato in una sentenza del 2011 aveva riconosciuto che i diplomi di massofisioterapista conseguiti dopo il 1997 potevano essere riconosciuti ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale. Successivamente, la Sezione nella camera di consiglio lo scorso luglio, aveva escluso l'equipollenza del titolo di massofisioterapista con il diploma universitario in fisioteraipa. La decisione definitiva è stata rinviata al prossimo 10 maggio. LA SENTENZA
Il Ministero dell'Istruzione e della ricerca ha deciso di impugnare uno dei tanti ricorsi da parte dei massofisioterapisti con il quale si chiedeva la riconversione dei crediti formativi con l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia. La domanda era stata respinta dalla Seconda Università degli Studi Napoli poiché, essendo il corso di laurea a numero chiuso, la valutazione dei crediti relativi avrebbe potuto essere effettuata dagli organi accademici solo dopo il superamento della prova di ammissione nel limite dei posti messi a concorso.
 
Il primo giudice aveva invece riconosciuto la valutabilità a fini creditizi del diploma triennale di massofisioterapista, richiamando una sentenza della sesta Sezione del Consiglio di Stato in data 30 maggio 2011 n. 3218, riguardante l’Università di Chieti, che aveva indetto un’apposita selezione indirizzata ai possessori di diploma di massofisioterapista per la riconversione del loro titolo, escludendo però coloro i quali avevano conseguito il diploma dopo il 1997.
 
Veninva dunque stabilito che i diplomi di massofisioterapista conseguiti dopo il 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale, tenuto conto che il D.M. 27 luglio 2000, sull’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista.
 
La Sezione nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 ha quindi ritenuto, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, di poter escludere la formale equipollenza del titolo conseguito dall’appellato (diploma di Massaggiatore/Massofisioterapista) al diploma universitario di fisioterapista.
 
Ora, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), evita di pronunciarsi definitivamente sulla questione, rinviando ogni decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2018.
20 marzo 2018
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