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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Senza laurea e iscrizione all’Ordine non si può ottenere una mansione superiore. La Cassazione boccia la richiesta degli infermieri generici

immagine 12 aprile - Secondo quattro ordinanze di identico contenuto della Cassazione "la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione". Anzi, l'attività svolta senza questi presupposti  "... si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro". L'ORDINANZA.
No al riconoscimento di “mansioni superiori” se, per colpa delle necessità legate alla carenza degli organici, a un infermiere generico viene assegnato un compito proprio dell’infermiere laureato e iscritto all’albo.

Anzi, così facendo “deve rilevarsi che per le professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.” e ancora c’è uno ” stretto legame esistente tra la richiesta del titolo di studio abilitante da parte della legge e l'incidenza dell'attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona”.

Quindi “ribadendo un principio, peraltro consolidato nella giurisprudenza amministrativa sotto il previgente regime del pubblico impiego” secondo cui "...qualora il contenuto e le mansioni di una qualifica discendano dalla legge professionale, in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l'esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore) l'espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., l'attività eventualmente svolta si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro".

Con queste motivazioni la sezione Lavoro della  Corte di Cassazione ha bocciato con ben 5 ordinanze successive, tutte dello stesso tono (n. 8690, 8691,8692, 8783 e 8784 del 2018) il riconoscimento del compenso per mansioni superiori concesso dalla Corte di Appello a infermieri generici con la motivazione che “svolgevano di fatto le mansioni di infermiere professionale, alternandosi con questi ultimi in ragione della cronica carenza di personale”.

La Cassazione nelle sue ordinanze afferma che la Corte d’Appello, “nell'omettere di valutare le conseguenze del mancato possesso del titolo abilitativo in capo agli infermieri svolgenti mansioni superiori”, non ha motivato se, “alla luce della particolare rilevanza pubblicistica delle professioni sanitarie dovuta alla valenza costituzionale degli interessi coinvolti, il thema decidendum avrebbe potuto ritenersi soddisfatto dall'approdo interpretativo meno rigoroso tra quelli possibili” e cioè il riconoscimento incondizionato delle pretese retributive a prescindere dalla qualifica formale degli appellanti.

Quindi ha “erroneamente” ritenuto che agli appellanti, chiamati a svolgere l'attività di infermiere professionale senza averne il titolo abilitante, spettasse la maggiore retribuzione “in quanto, ribadendo l'orientamento di questa Corte, in ipotesi di adibizione di fatto alle mansioni di infermiere specializzato non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. per l'accertata illiceità dell'oggetto e della causa dell'obbligazione”.

Per questo, concludono le ordinanze, “la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, ex art. 384, co.2, cod. proc. civ., con rigetto dell'originaria domanda”.
12 aprile 2018
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