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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Contratto sanità: ecco le “errata corrige” e la relazione dell’Aran per rispondere al Mef. A fine settimana possibile l’invio alla Corte dei conti 

immagine 16 aprile - Solo correzioni formali, errata corrige scontati senza nessun recepimento delle richieste più sostanziali dei sindacati per non dover riaprire il tavolo di trattativa. E risposta al Mef nella relazione all'ipotesi di accordo per essere pronti a inviare il tutto alla Corte dei conti forse entro il fine settimana. LE ERRATA CORRIGE - LA RELAZIONE ALLA PREINTESA.
Contratto corretto, ma non modificato. L’Aran ha preferito non entrare nel merito delle richieste sindacali di modifica all’articolato sottoscritto a febbraio (anche perché la Funzione pubblica non avrebbe acconsentito a questo punto alla riapertura dei tavoli di trattativa) e rispetto alla preintesa ha proceduto realmente a formalizzare solo errata corrige al testo che in alcuni passaggio aveva riferimenti non corretti a parti della stessa bozza o di articoli di precedenti leggi e/o contratti.

Salomonicamente quindi non si sono recepite richieste sostanziali di nessuno per non scontentare  nessuno e, operativamente, per non dover procedere a un’improbabile riconvocazione dei tavoli di trattativa.
In settimana l’Aran trasmetterà le errata corrige al Comitato di settore che darà i suo via libera (si tratta, lo ripetiamo, di correzioni formali) e poi, con una relazione di accompagnamento in cui si “spiegano” i passaggi contestati dal Mef, verso fine settimana il tutto potrebbe già andare alla Corte dei conti e scatteranno così i 15 giorni previsti per l’espressione del parere.

Tra gli errata corrige ci sono ovviamente correzioni da peso sostanziale, come ad esempio quella della indennità per particolari condizioni di lavoro agli operatori sociosanitari prevedendo una serie di indennità solo per il personale sanitario e non già anche per quello tecnico.

E nella relazione di accompagnamento al testo pronto per la Corte dei Conti dopo le errata corrige, arrivano anche le risposte (evidenziate in giallo nel testo) alle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il primo riguarda le funzioni di coordinamento.

Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior l’incarico  di organizzazione è, spiega l’Aran,  di una sola tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni Azienda ed Ente. All’interno di  questa tipologia di incarico è stata prevista anche la funzione di coordinamento (legge 43/2006). Nel comma 4  dell’art. 16 si utilizza infatti l’espressione “funzione di coordinamento” e non “incarico di coordinamento”  e si precisa che la funzione è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione.
 
Sono previsti, spiega l'Aran,  distinti requisiti per l’esercizio della sola funzione di coordinamento e per  gli ulteriori incarichi di organizzazione. Le sole funzioni di coordinamento, in quanto previste nell’ambito della legge  43/2006, sono attribuibili solo alle professioni sanitarie destinatarie della stessa legge e non agli assistenti sociali che potranno invece coprire gli incarichi di organizzazione e professionali previsti dalla nuova disciplina contrattuale.

L’Aran spiega che si è  comunque voluta preservare l’indennità di coordinamento, anche se ormai ad esaurimento,  precisando che questa è assorbita dall’indennità di incarico relativa al uno degli eventuali incarichi di funzione previsti dal nuovo contratto.

Poi è  rimasta identica la  durata del periodo di prova anche se le parti hanno scelto di includere i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato per l’esonero dal periodo di prova e per i periodi lavorativi successivi alla ricostituzione del rapporto di lavoro si applica la disciplina in materia di Tfr dei dipendenti pubblici assunti dopo il 2000.

Per la pronta disponibilità l’Aran sottolinea che non ci sono modifiche sostanziali se non l’averla prevista solo  per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura, a tutto il personale del ruolo tecnico che in via ordinaria  ne è escluso e al personale del ruolo sanitario, categoria D, livello economico DS. “Resta fermo – sottolinea la relazione - che i relativi oneri devono trovare copertura nell’ambito del fondo di cui all’art.80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)”.

Per quanto riguarda la mobilità, l’articolo sull’ “integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale” ha disapplicato l previsioni del  contratto del 2001 (valgono le norme fissate dalla legge sul pubblico impiego) e per rendere più trasparente l’istituto della mobilità volontaria sono individuati alcuni criteri integrativi per la sua attuazione.

Sul numero di fondi, la scelta di ridurli a due è motivata dall’esigenza di attuare una semplificazione ammnistrativa nella loro gestione.
In particolare, la revisione del sistema dei fondi distingue ora:

- un fondo, con risorse destinate a supportare le politiche organizzative delle aziende (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);

- un fondo, con risorse a destinate a supportare le politiche della premialità in senso ampio (Fondo premialità e fasce).

Le scelte delle aziende in materia di premialità, incarichi e condizioni di lavoro dovranno avvenire nella disponibilità dei nuovi fondi e, in ogni caso, complessivamente, rispettando le previsioni dei decreti attuativi (articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017) della riforma Madia.

Ulteriore scelta “semplificatrice” è stata quella di riunificare in un unico importo i valori delle risorse stabili consolidate nel 2017 che sono per entrambi i fondi importi di partenza delle risorse stabili.

Per quanto riguarda il Fondo premialità e fasce sono state confermate, senza nuovi o maggiori oneri, le precedenti discipline relative alle risorse non consolidate regionali.

Infine, la relazione sottolinea che sono state riordinate tutte le indennità professionali  specifiche già esistenti e che per quanto riguarda il rischio radiologico si rinvia all’articolo 5 del contratto 2001 precisando che l’indennità professionale specifica spetta ai tecnici di radiologia medica (inclusi gli esperti poi senior introdotti dal contratto) nella misura già prevista al contratto del 2006.
    
16 aprile 2018
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