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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Non è il chirurgo che risponde per la trasfusione di sangue infetto: a lui solo il compito di verificare il gruppo sanguigno

immagine 15 ottobre - Esclusa dopo la morte della paziente la responsabilità del medico che opera perché i controlli sulle sacche e l’etichettatura spettano al centro ematologico dell’ospedale che esegue i test sierologici e il chirurgo deve verificare solo la corrispondenza con il gruppo sanguigno. Resta invece la responsabilità di Regione e ministero. LA SENTENZA .
Dopo la morte del paziente per la trasfusione di sangue infetto non è responsabile il chirurgo. Non spetta a lui effettuare direttamente il controllo sul sangue né la tenuta dei registri o la verifica dei test sierologici richiesti dalla legge sul sangue: si tratta di controlli di competenza del centro trasfusionale dell’ospedale.

Ed è in base a questo principio che la Cassazione (terza sezione civile, sentenza 25764/2019 del 14 ottobre) ha accolto il ricorso di un medico a cui gli eredi di una donna deceduta per cirrosi a seguito di una trasfusione di sangue infetto avevano chiesto il risarcimento del danno.

 

Il fatto

I parenti di una donna deceduta per cirrosi provocata da un’epatite dovuta a una trasfusione di sangue infetto si erano rivolti a Tribunale per ottenere il risarcimento del danno perché la patologia era stata contratta in seguito a due emotrasfusioni di sangue infetto, praticatele presso l'ospedale dove era stata ricoverata per un intervento di parto cesareo, cui era seguita l'isterectomia d'urgenza.

 

I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità contrattuale da inadempimento qualificato dell'ospedale e dei medici e quella extracontrattuale del ministero della Salute, poiché erano state praticate due trasfusioni non necessarie, poiché la paziente non era stata informata dei rischi connessi alla trasfusione stessa e per omesso controllo circa la provenienza e la non virulenza del sangue trasfuso. E hanno chiesto la condanna degli accusati al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis per il decesso della loro parente.

 

Tra le accuse, quella che nella cartella clinica, in relazione alle trasfusioni, erano stati annotati solo il gruppo sanguigno e il numero delle sacche, senza indicazione dei test immunologici effettuati e del relativo esito; e la struttura ospedaliera e i medici che ebbero in cura la paziente erano incorsi in una serie di carenze nelle procedure di controllo del donatore e nei trattamenti di controllo del plasma (in particolare, avevano violato le regole di condotta in merito alla possibilità di controllo a distanza del donatore, non essendo stati in grado di evadere la richiesta di consegna dei registri relativi alla provenienza delle sacche ematiche trasfuse, in quanto non conservate presso l'ospedale). In seguito alle trasfusioni di sangue, la paziente aveva contratto l'epatite C e solo molti anni dopo era stata in grado di ricostruire che fosse riconducibile alla somministrazione di sangue infetto. Dopo ripetuti ricoveri, la paziente  era deceduta.

 

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni e l'insorgere della cirrosi da HCV, data l'assenza di prova della sussistenza di altri fattori potenzialmente idonei a provocare la malattia, anteriori o concomitanti alle trasfusioni praticate presso la struttura ospedaliera. In questo senso si pronunciava anche sulla scorta del fatto che i medici non avessero fornito la prova che fossero state rispettate le procedure previste per la identificabilità del donatore e per la sicurezza del sangue trasfuso (in quanto sulle sacche risultava indicato solo il gruppo sanguigno e il numero di provetta, al quale in uno dei due casi si aggiungeva l'indicazione centro trasfusionale).

 

Ricorsi in Corte d’Appello ospedale, medici e ministero, questa affermava che il medico, quale primario del reparto di ginecologia, non avrebbe dovuto consentire di utilizzare il sangue in presenza di un'etichettatura che si presentava incompleta. Rigettava l'appello incidentale dell'ematologo, la cui produzione documentale, effettuata a due anni di distanza dall'inizio del giudizio di appello, dichiarava inammissibile per non aver egli dimostrato di non averla potuta produrre prima del maturarsi delle prove.

 

La sentenza

Ricorsi gli accusati in Cassazione, secondo la Corte non spetta al primario di chirurgia, né al chirurgo operatore effettuare direttamente il controllo sul sangue, né la regolare tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dal[a legge della sacche di sangue trasfuse, in quanto si tratta di controlli di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le sacche di sangue e plasma regolarmente etichettate, il che presuppone la tracciabilità del donatore come risultante dai registri alla cui tenuta è obbligato il centro trasfusionale, e il superamento dei test obbligatori.  

 

Secondo la sentenza “occorre tenere distinte, quindi, le annotazioni che devono comparire sulla cartella clinica, di competenza dell'equipe chirurgica, e le annotazioni che devono comparire sulle sacche di sangue, di competenza del servizio ematologico dell'ospedale. La mancata annotazione sulla cartella del superamento degli esami sierologici non può essere elemento idoneo a ritenere il chirurgo somministrante responsabile per il contagio, in quanto questo controllo ricade sul centro trasfusionale interno che, con la trasmissione stessa della sacca (che avrebbe dovuto essere corredata delle prescritte annotazioni) In chirurgia attestava che la sacca di sangue avesse superato i controlli, e sul primario di ematologia, comunque responsabile delle modalità di acquisizione del sangue”.

 

Per la Cassazione solo il responsabile dell'acquisizione del sangue - il primario di ematologia, responsabile del centro trasfusionale - può essere responsabile della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca dì sangue o della mancata esecuzione da parte del centro da lui diretto, dei controlli previsti dalla legge o della mancata annotazione sulla sacca delle indicazioni previste dalla legge, in particolare all'epoca dei fatti.

 

Il chirurgo -  tenuto solo a chiedere la disponibilità del sangue e verificare, oltre che indicare in cartella clinica, che il gruppo del paziente corrisponde a quello del donatore prima di somministrare il sangue - non risponde perciò dell'assenza di indicazione degli specifici test effettuati e dei loro risultati, imputabile invece al responsabile dell'ematologia che ha fornito il sangue e a Regione e ministero per l'omesso controllo. E questo vale anche per le trasfusioni prima del 1994 cioè del piano sangue contenente le direttive statali su test e precauzioni nella donazione e trasfusione.

 

È il primario di ematologia responsabile se la compilazione della scheda non risulta completa o non sono stati eseguiti i controlli di legge sul materiale ematico, mentre la trasmissione della sacca in chirurgia attesta che la sacca ha superato i testi sierologici.

 

La vicenda risale infatti al 1993 e la cassazione ha assolto il chirurgo e riconosciuto il risarcimento a favore dei familiari della persona deceduta ma da parte di Regione e ministero.

15 ottobre 2019
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