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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Lavoro e Professioni

Specializzazioni mediche. Tar: “Iscritti a corso formazione in medicina generale possono partecipare a concorso”

immagine 4 dicembre - Il Tar del Lazio boccia la misura inserita dal Mur nell’ultimo bando dove si prevedeva che gli iscritti al corso di formazione in MG potevano partecipare al test solo “dopo avere concluso il suddetto corso di formazione fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla presente procedura concorsuale”. LA SENTENZA
Gli iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare al concorso per le specializzazioni mediche senza dover rinunciare al corso stesso. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha bocciato la misura inserita dal Mur nell’ultimo bando per le scuole di specializzazioni mediche.
 
Il Ministero nell’ultimo bando ha inserito la misura prevista “ai sensi del regolamento n. 130/2017, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando solo dopo avere concluso il suddetto corso di formazione fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla presente procedura concorsuale”.
 
Ma per il Tar il bando impugnato, “nell’imporre al medico che intenda concorrere per una delle scuole di specializzazione bandite la preventiva rinuncia al corso di formazione in Medicina Generale, determina uno sproporzionato ed illogico sacrificio delle aspirazioni del candidato, costretto ad abbandonare un corso a cui si è legittimamente iscritto all’esito di una procedura selettiva, soltanto per poter partecipare al concorso di specializzazione, con perdita irreversibile di uno o più anni di formazione e contemporanea assunzione del rischio, insito nell’alea concorsuale, di non ottenere poi alcuna posizione utile ai fini dell’accesso ad una delle scuole”.
 
Per il Tribunale “tale meccanismo costringe il medico interessato a risolvere l’alternativa - tra (aleatorio) accesso a un corso di specializzazione e mantenimento della frequenza del corso di formazione specifica in Medicina generale - “ex ante” rispetto alla partecipazione al concorso per cui è causa, ma ciò, ad avviso del Collegio, non è affatto richiesto né implicito nella disposizione di legge in questione (art. 19, comma 12, Legge n. 448 del 2001) la quale, come visto, usa il termine “interrompere”, riferito al corso di formazione in Medicina Generale, senza prescrivere, tuttavia, che detta interruzione debba essere obbligatoriamente formalizzata prima della presentazione della domanda al concorso per SSM, in modo da costituirsi come condizione per la partecipazione allo stesso”.
 
E ancora: “poiché i due corsi in oggetto sono oggettivamente eterogenei - atteso che quella di Medicina Generale non è una specializzazione ma un corso di formazione specifica e che le due realtà si pongono su diversi livelli di progressione nella formazione di più alto livello - al contrario di quanto stabilito dal bando (art. 4) e dal Regolamento (D.M. 10 agosto 2017, n. 130, art. 2), ad avviso del Collegio, non è né legittimo né logico pretendere la preventiva rinuncia da parte del medico iscritto al corso di formazione specifica e costringere lo stesso ad una scelta irreversibile che agisce, inevitabilmente, quale coazione psicologica a desistere dall’intraprendere la strada della specializzazione”.
 
Queste dunque le motivazioni per cui “debbono essere annullati l’art. 4, comma 1, del bando di cui al Decreto n. 1177 del 24.7.2020 della Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del MUR e l’art. 2, comma 1, D.M. 10/08/2017, n. 130, limitatamente alla parte in cui prevedono che il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare alla procedura concorsuale (oltre che a seguito del completamento del relativo percorso) soltanto a seguito di rinuncia al corso stesso, interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla procedura concorsuale per le SSM. L’effetto conformativo derivante dall’annullamento predetto determina la definitiva ammissione dei ricorrenti al concorso a cui hanno partecipato (in forza delle misure cautelari adottate da questo TAR) e la legittimità della loro partecipazione a tutte le fasi successive concorsuali, fino all’esito finale”.
4 dicembre 2020
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