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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Lavoro e Professioni

Covid. “No a possibilità di dissenso dall’atto vaccinale per gli operatori sanitari”. Intervista a Pasquale Giuseppe Macrì (Melco)

di Teresa Bonacci
immagine 7 gennaio - "Si potrebbe prevedere normativamente l’obbligo di vaccinazione per le professioni sanitarie e per tutti gli operatori che prestano attività, a qualunque titolo, presso strutture sanitarie pubbliche e private e presso le Rsa; successivamente procedendo con il personale docente di tutte le comunità scolastiche di ogni ordine e grado. Gli esercenti le professioni sanitarie sono deontologicamente tenuti a diffondere la cultura vaccinale".
Escludere la possibilità di dissenso all’atto vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie o di chiunque, a qualsiasi titolo, operi nell’erogazione e nella gestione dei servizi sanitari. Analoghi obblighi dovrebbero essere previsti anche per il personale docente, in ragione del dovere di preservare l’integrità e la salute dei discenti.
 
Ne è convinto Pasquale Giuseppe Macrì, Esperto Federsanità Nazionale, Segretario Generale Melco (Medicina legale contemporanea) e Direttore U.O.C. Medicina Legale USL Toscana Sud Est - Arezzo che in questa intervista ci ha spiegato le sue ragioni.
 
Il 27 dicembre scorso, è iniziata ufficialmente la campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Cocid-19. Immediatamente si è acceso un dibattito non solo sulle modalità tecniche di distribuzione dei vaccini ma anche, e soprattutto, sulla modalità volontaria o obbligatoria della profilassi. E’ in questo aspetto che si inserisce il delicato tema del rapporto tra la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e l'interesse della collettività?
Proprio atti sanitari, quali le vaccinazioni e le trasfusioni ematiche, hanno da decenni focalizzato l’attenzione di giuristi, bioeticisti e medici legali sulla non sempre agevole interpretazione del rapporto tra la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e l'interesse della collettività. Il dibattito culturale che ne è derivato ha radicalmente trasformato l’etica medica ed il diritto sanitario, ponendo alla base della liceità dell’atto medico, il preponderante diritto all’autodeterminazione; principio che surclassava e spesso sostituiva le condotte paternalistiche che avevano precedentemente governato l'agire medico. Tali acquisizioni culturali ed etiche sono divenute, fin dall’ultimo decennio del secolo scorso, principi giurisprudenziali capaci di conferire effettività ed agibilità ai diritti della persona correlati alla salute, previsti ma fino ad allora non adeguatamente garantiti dalla Costituzione.
 
Si parla però di diritto al dissenso. Di cosa si tratta?
Il diritto al dissenso ed al rifiuto di terapie, anche salvavita, è divenuto un cardine etico, deontologico, giurisprudenziale ed infine, con la legge 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, principio di legge. Per delineare il rapporto tra il fondamentale diritto dell’individuo ad autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari e l’interesse della collettività occorre far riferimento all’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’incipit dell’articolo individua un soggetto attivo dell’obbligo di tutela e due soggetti passivi. La Repubblica, pertanto, è tenuta a tutelare la salute dell’individuo e, nel contempo, la salute della collettività. Il secondo comma del medesimo articolo pone un divieto pressoché assoluto all’obbligatorietà dei trattamenti sanitari che quindi devono sempre essere erogati ed offerti in forma propositiva ed accettati dai cittadini in modo volontario e consapevole.
Il divieto prevede però una riserva in favore della Legge: questa ha infatti facoltà di prevedere, disporre e far applicare trattamenti sanitari obbligatori con un unico -insormontabile- confine: il rispetto della persona umana. L’articolo 32 della costituzione, ha un'anima evidentemente duale; da un lato fonda e garantisce il primato dell’individuo nell’accettare o rifiutare i trattamenti sanitari e dall’altro prevede l’esigenza di un' effettiva tutela della salute della collettività che non può trovare limite in situazioni soggettive particolari. Delle varie interpretazioni dell’articolo 32 Cost. sono da valorizzare quelle che risultano idonee ad armonizzare il diritto dell’individuo con l’interesse della collettività, essendo sia l’individuo che la collettività soggetti di diritto della tutela costituzionale alla salute.
 
Non è sufficiente, infatti, leggere l’articolo 32 della Costituzione esclusivamente raccordandolo al primo comma dell’articolo 13 laddove si afferma l'inviolabilità della libertà personale. Occorre, invece, operare una più conferente lettura combinando le disposizioni dell’articolo 32 con i luminosi precetti dell’articolo 2 della Carta costituzionale: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabile dell’uomo […] E richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Orbene, letto alla luce dei principi individuati dall’articolo 2, la dualità dell’articolo 32 parrebbe comporsi; l'art. 2 , infatti, correla, in modo significativo, la tutela dei diritti inviolabili all’adempimento, da parte dell’individuo, di doveri solidali definiti “inderogabili”.
 
Quindi tale interpretazione permette di ritenere che, con il limite del rispetto della dignità della persona umana (limite che attiene alle modalità esecutive dell’atto sanitario che non potrà mai essere coercitivo) l’atto vaccinale, in particolari momenti di fragilità e di pericolo per la salute collettiva, può essere imposto per legge?
La legge 119 del 2017 ha reso obbligatori 10 vaccinazioni (contro la Poliomelite, la Difterite, il Tetano, Epatite B, la Pertosse, la Haemophilus influenzae B, il Morbillo, la Rosolia la Parotite e la Varicella), motivando la scelta dell’obbligatorietà della profilassi vaccinale con la necessità di: “assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica”.

Orbene, non si può non riconoscere come l’attuale pandemia costituisca una situazione di pericolo per la salute pubblica di gran lunga maggiore di quella che si è prospettata a causa dell’epidemia di morbillo che ha indotto il legislatore del 2017 a statuire l’obbligo vaccinale.
Giova, inoltre, ricordare come la legge 41 del 2016, nell’introdurre le fattispecie delittuose di omicidio stradale (art. 589 bis C.P.) e di lesioni personali stradale (art. 590 bis C.P.), dispone e rende legittimo il prelievo ematico obbligatorio e finanche coercitivo.

Tale norma ha destato motivati sentimenti di ripulsa segnatamente nella classe medica ed infermieristica che non sono comunque valsi a far desistere il legislatore dal prevedere sia l’obbligatorietà del prelievo che l’esecuzione coattiva, mediante l’uso della forza (per essere più espliciti mediante l'immobilizzazione del paziente e prelievo forzato).

Quasi tutte le Procure della Repubblica si pronunciarono in favore della norma sostenendo, in particolare quelle di Udine e di Genova che ebbero a sottoscrivere un documento dove si affermava che: “l’analisi del sangue è sicuramente una limitazione breve della libertà ma non presenta rischi particolari, a meno che il sanitario non accerti il contrario”.

A fronte della tutela dell’interesse dello Stato all’acquisizione della prova ed alla punizione degli autori di reati (interessi di caratura etica e giuridica nettamente inferiori alla tutela della salute pubblica) si e’ ritenuto legittimo un atto sanitario invasivo, certamente limitativo della libertà personale e , nella modalità coercitiva, probabilmente irrispettoso della dignità della persona.
Le argomentazioni etiche, deontologiche e giuridiche propendono, quindi, per l'ammissibilità - in situazioni emergenziali e di rischio per la salute pubblica - dell’obbligo vaccinale.
 
Ammissibilità che potrebbe profilarsi ancor più necessaria nell'attuale contesto emergenziale pandemico; contesto nel quale siamo stati costretti a limitazioni delle nostre libertà estremamente più significative (e meno efficaci) di un atto vaccinale.
Autorevolissimo sostegno alla legittimità dell’atto vaccinale in situazione emergenziale e pandemica, deriva dalla Sentenza n.5 del 2018 della Corte Costituzionale (presidente Grossi-redattore Cartabia).

La Consulta ricorda come in ambito vaccinale e di tutela della salute pubblica “i valori costituzionali coinvolti sono molteplici”. Assume la Corte che il contemperamento dei diritti individuali e degli interessi collettivi “lascia spazio alla discrezionalità delle legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, come calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l’effettività”.
 
Con estrema chiarezza stessa sentenza della Consulta dichiara la piena compatibilità dell’articolo 32 Cost. con una norma legislativa impositiva di un trattamento vaccinale obbligatorio purché l'atto vaccinale - oltre che a tutelare la salute collettiva - sia idoneo a mantenere o ad incrementare lo stato di salute del vaccinando e purché non sia, in concreto e specificamente, prevedibile alcun nocumento alla di lui salute; ulteriore requisito: la norma dovrà prevedere la corresponsione di un’indennità laddove si verifichi un evento avverso causalmente riconducibile all’imposto trattamento sanitario.
 
La relativa indisponibilità di dosi vaccinali, impedendo di procedere immediatamente ad una vaccinazione di massa, si configura come un'occasione per ipotizzare un’obbligatorietà della profilassi vaccinale anti coronavirus che potremmo definire progressiva e settoriale?
Si. Ad esempio si potrebbe prevedere normativamente l’obbligo di vaccinazione per le professioni sanitarie e per tutti gli operatori che prestano attività, a qualunque titolo, presso strutture sanitarie pubbliche e private e presso residenze socio-assistenziali (RSA); successivamente procedendo con il personale docente di tutte le comunità scolastiche di ogni ordine e grado.
Giova rilevare come, per le professioni sanitarie, in ordine alla specifica vaccinazione anti covid, parrebbe configurarsi una sorta di obbligo deontologico nonché giuridico.

Gli esercenti le professioni sanitarie hanno come norma deontologica principale quella di tutelare e preservare la salute dei propri pazienti e dei cittadini in generale. Essi, sono altresì deontologicamente tenuti a diffondere la cultura vaccinale per garantire adeguate coperture nella popolazione.
A tale ultimo proposito dovremmo chiederci come sia possibile ottemperare al dovere professionale e deontologico di diffondere la cultura vaccinale se - in un momento altamente drammatico come quello che attraversiamo - il professionista rifiuti di sottoporre se stesso all’atto vaccinale!

L'obbligatorietà, per tali professionisti, non si prefigura esclusivamente in ambito deontologico. L'art.1 della legge 24 del 2017, fonda in capo ad ogni singolo paziente un nuovo diritto inerente la sicurezza delle cure. Di converso, lo stesso articolo impone, a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie tutte, l’obbligo di erogare e praticare in sicurezza i trattamenti sanitari e di evitare ogni prevedibile rischio correlato.

Infatti, lo stesso articolo al secondo comma, ricorda che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio” e che (punto 3) “alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche private, è tenuto a concorrere tutto il personale dipendente, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione”.
 
Pertanto, per garantire il diritto alla sicurezza delle cure, in epoca pandemica-emergenziale, è da ritenersi doveroso da parte delle aziende sanitarie mettere a disposizione di tutto il personale ogni strumento di prevenzione?
Assolutamente e, in via prioritaria, - laddove disponibile - lo specifico vaccino. Deve parimenti ritenersi doveroso escludere la possibilità di dissenso all’atto vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie o di chiunque, a qualsiasi titolo, operi nell’erogazione e nella gestione dei servizi sanitari.
Analoghi obblighi dovrebbero essere previsti anche per il personale docente, in ragione del dovere di preservare l’integrità e la salute dei discenti.
Con la progressiva disponibilità di dosi vaccinali si potrebbe, poi, pensare di agire sull’intera popolazione dapprima con i cosiddetti “astreintes” ovvero con sistemi di forte persuasione, quali, ad esempio, l’obbligo di esibire il certificato di vaccinazione per entrare in locali pubblici, ambienti di spettacolo, circoli culturali ovvero in palestre, stadi o per salire su treni ed aerei e così via.

Poi, laddove, anche con tali strumenti, non si aggiungesse una copertura tale da inibire la circolazione intersoggettiva del virus, si potrebbe far ricorso ad una legge sullo specifico obbligo vaccinale.
Infine, è da ricordare e ribadire fortemente come i più efficaci sistemi di convincimento per l'adesione alla campagna vaccinale siano rappresentati dalla trasparenza dell’offerta e dalla completezza dell’informazione garantita.
 
Teresa Bonacci 
7 gennaio 2021
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