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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lettere al Direttore

Covid. Costituzionalità obbligo vaccinale: perché è importante l’istruttoria avviata dal CGA Sicilia

di Maria Nefeli Gribaudi
21 gennaio - Gentile Direttore,
l’ordinanza del CGA Sicilia n. 38 del 17 gennaio 2022 è senz’altro motivo di interesse e di qualche riflessione laddove, ripercorsi con una certa puntualità e completezza i tratti fondamentali delineati dalla giurisprudenza costituzionale in ambito di vaccinazioni obbligatorie, ritiene necessario disporre, anche tenuto conto della continua evoluzione sanitaria, epidemiologica e scientifica, approfondimenti istruttori ai fini della verifica della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L.44/21 per gli operatori sanitari e di interesse sanitario prospettata dal ricorrente.
 
In particolare, per il Collegio, si rende necessario accertare le modalità di valutazione di rischi e benefici operata tanto a livello generale nel piano vaccinale, quanto a livello individuale da parte del medico vaccinatore, anche sulla base dell’anamnesi pre-vaccinale, acquisendo anche chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche sulla base dei quali viene disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus.
 
Su tale ultimo aspetto è peraltro bene osservare che tali chiarimenti andrebbero a maggior ragione offerti considerando il fatto che in tema di vaccinazioni obbligatorie pediatriche il D.L. 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 all’art. 1 comma 2 prevede che l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esenta dall'obbligo.
 
Il Collegio ritiene poi che ai fini della verifica della non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale in esame, vadano previamente accertate: le modalità di raccolta del consenso informato; l’articolazione del sistema di monitoraggio, con chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso della somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi nonché su quelli relativi all’efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti; l’articolazione della sorveglianza post-vaccinale avuto riguardo all’attività di farmacovigilanza attiva e passiva.
 
Ma quel su cui qui ci si intende soffermare sono piuttosto le condizioni e i principi, richiamati dall’ordinanza del CGA Sicilia, espressi a più riprese dalla Corte Costituzionale in ambito di vaccinazioni obbligatorie la quale se è ormai da tempo salda nell’affermare, ferma la riserva di legge, la legittimità di un obbligo in tal senso ne ha individuato alcune condizioni:
1) che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,
 
2) che non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato salvo che per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili;
 
3) che in caso di danno ulteriore alla salute, sia prevista un’equa indennità posta a carico dello Stato in favore del danneggiato.
 
È opportuno sottolineare che la previsione di un’equa indennità assurge tra le condizioni previste dalla Consulta per ritenere l’obbligo vaccinale compatibile con l’art. 32 della Costituzione e che tale tutela - a prescindere da eventuali specifiche previsioni o emendamenti - si rinviene nella legge 210/92, ove per l’appunto si prevede la corresponsione di un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
 
Tale tutela, espressione dei doveri solidaristici di cui all’art. 2 Cost. operanti in termini di reciprocità, postula l’accertamento del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la menomazione permanente ed è stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale anche ai casi di vaccinazioni raccomandate per le quali, afferma la Consulta, se si negasse il diritto all’indennizzo vi sarebbe un’irrazionalità della legge riservando a coloro che hanno tenuto un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a chi vi abbia agito in forza della minaccia di una sanzione (C. Cost. 26 febbraio 1998, n. 27).
 
È bene chiarire che l’indennità nulla ha a che vedere, né di per sé esclude, il rimedio risarcitorio il quale però necessariamente presuppone un fatto illecito ossia anche l’accertamento di una condotta colposa nell’attuazione ed esecuzione del trattamento, condotta consistente nella violazione di regole cautelari da valutarsi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e le regole dell’arte prescritte in relazione alla natura del trattamento in questione.
 
E come evidenziato dalla Corte Costituzionale, fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate informazioni circa i rischi di lesione o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio, nonché delle particolari precauzioni che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili ed adottabili.
 
A mente dell’ art. 32 Cost. la salute è infatti non solo un diritto fondamentale del singolo ma anche un interesse della collettività ed è tale da imporre la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e tutela della salute collettiva, chiamando in campo doveri di solidarietà sociale reciproci.
 
E proprio per la necessità di realizzare tale corretto bilanciamento, per il Giudice delle leggi, sarebbe necessario porre in essere un’articolata normativa di carattere tecnico che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità, al contempo fissando standards di fattibilità che potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire gli accertamenti in questione (cfr. C. Cost. 258/94).
 
La strada così tracciata dalla Consulta nell’ambito del tema, certamente non di novità, delle vaccinazioni obbligatorie è e deve rimanere la via maestra sulla scorta della quale il legislatore deve e può esercitare la propria discrezionalità legislativa attuando il giusto bilanciamento tra salute individuale e salute collettiva sotteso dall’art. 32 Cost.: che tale bilanciamento non possa essere statico ma debba essere valutato, giustificato e proporzionato alla luce delle concrete evoluzioni epidemiologiche e della ricerca medica e verificato in concreto è quanto invece ci ricorda il CGA per la Regione Siciliana disponendo gli accertamenti istruttori del caso ai fini della verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame.
 
Maria Nefeli Gribaudi
Giurista

 
21 gennaio 2022
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