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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lettere al Direttore

Massofisioterapisti, attacco preventivo

di Mauro Gugliucciello e Gianni Melotti
20 maggio - Gentile Direttore,
ebbene sì, lo confessiamo questo è un attacco preventivo, vista la consolidata sfiducia che nutriamo verso quelle istituzioni che avrebbero dovuto, da tempo, garantire una soluzione seria e coerente della problematica. Sui Massofisioterapisti (Mft), post ’99, il ministero della Salute si è distinto, negli anni, per tutta una serie di posizioni ambigue che hanno portato ad una situazione ormai fuori controllo.
 
Il 22 maggio la dott.ssa Ugenti, D.G delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N, ha convocato l’ennesimo tavolo tecnico per affrontare l’annosa faccenda.
Questo, nonostante il D.Lgs 502/92 fosse del tutto chiaro quando disponeva la soppressione di tutte le figure che non fossero state riordinate.
Sarà comunque bene precisare, e lo facciamo per l’ennesima volta, che il Mft, del pregresso ordinamento, così come il vecchio Terapista della riabilitazione (Tdr), anche se non sono mai stati formalmente soppressi, cosa questa, per altro, che non è avvenuta per nessuna figura professionale, sono stati in realtà riordinati nella figura del Fisioterapista che ne ha assorbito le competenze.
 
Infatti sia il Tdr che il vecchio Mft sono stati resi equipollenti/equivalenti al Fisioterapista, nei termini previsti dalla legge.
Tutte le ambiguità nascono anche dal fatto che un istituto privato, il Fermi di Perugia, vinse all’epoca un ricorso al Tar contro la chiusura dei corsi.
L’allora ministero della Sanità predispose, tramite l’Avvocatura dello Stato, un ricorso decisivo al CdS. Incredibilmente, però, questo andò perso e non fu mai discusso. Nessuno riuscì a spiegarne l’omissione.
 
Lo stesso ministero della Salute si è reso poi responsabile di un altro episodio alquanto discutibile.
Aveva, infatti, inserito sul suo sito istituzionale, questa figura come “Professione sanitaria non riordinata prevista da leggi vigenti”. Un azzardo, “contra legem”, difficilmente comprensibile, sul quale dovette poi fare una frettolosa retromarcia modificandola con: “Operatore di interesse sanitario”.
Non vorremmo trovarci oggi, nel 2018, ad assistere ad ulteriori pasticci.
 
La vicenda dei Mft fa il paio con la figura del Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici (Mcb). La sua riesumazione postuma nasce, infatti, come conseguenza di una serie di svarioni di cui solo formalmente il ministero della Salute può dichiararsi estraneo.
 
Esempio lampante fu quando regione Lombardia, in una fase particolarmente creativa della sua storia, convertì la formazione del Mft in tre nuove figure, poi cancellate dai tribunali. Si trovò in forti difficoltà e, senza alcuna opposizione da parte ministeriale, pensò bene di togliere dalla naftalina il Mcb, ancora formalmente contemplato dal Regio Decreto n. 1334 del 1928.
 
Il tutto per evitare più che probabili ricorsi e richieste danni, da parte di chi aveva conseguito quei titoli regionali, come il Massaggiatore e operatore della salute, l’Operatore del massaggio sportivo e l’Operatore di tecniche del massaggio orientale, improvvisamente trasformatisi in carta straccia.
Peccato, però, che il Mcb o meglio le distinte figure del Massaggiatore e del Capo bagnino, fossero all’epoca delle specializzazioni dell’infermiere.
 
Chiaro sul punto il R.D: “La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.
 
Concetto, questo, ribadito, senza dubbio alcuno, dall’art. n. 15 dal quale si evince che il Mcb è privo di qualsiasi competenza, perché mansioni attribuite all’allora infermiere: “Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare: a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne; b) medicazioni vaginali e rettali; c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano”.
 
Comunque sia, a mettere una pietra tombale sulle velleità di questo operatore ci ha pensato il CdS che, con sentenza n. 3410/13, ha sancito che quella del Mcb è una figura esistente, ma vuota e, per giunta, superata dal nuovo ordinamento sanitario.
 
Ma, a questo punto, il ministero della Salute cosa sta facendo? Secondo noi, ma ci dica se siamo in errore, non è che stia favorendo l’esercizio abusivo di attività riservate ad altre professioni sia sanitarie che di altra natura?
 
Con questa sentenza le cose non vanno meglio nemmeno per i Mft perché, se per Palazzo Spada, le nuove professioni non possono nascere nei tribunali, scricchiola anche la definizione loro attribuita di “Operatore di interesse sanitario”, nata per l’appunto al Tar Umbria nel 2010.
 
Chiudiamo ricordando che l’Operatore Socio Sanitario, unica figura regolarmente istituita in Conferenza Stato Regioni, come operatore di interesse sanitario, è di supporto trasversale a tutte le professioni sanitarie per quei compiti di assistenza rivolti alla persona e risponde appieno alle necessità del settore senza che ci sia necessità di creare ulteriori figure.
 
Facciamo, quindi, appello al ministero della Salute perché cessi ogni velleità creativa e si affronti la problematica con scelte coerenti con le necessità del sistema e dei cittadini di questo Paese. Non pensiamo di chiedere la luna.
 
Mauro Gugliucciello e Gianni Melotti
Fisioterapisti                  
20 maggio 2018
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