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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Lettere al Direttore

Giustificazione: unica via di uscita per i Tsrm

di Calogero Spada
2 settembre - Gentile direttore,
a quasi un ventennio dalla emanazione del decreto di attivazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (G.U. n. 157 del 07/07/2000), sinteticamente indicato come d. lgs. 187/00, ed in assenza della sua sostituzione, prevista già al febbraio 2018 (ratifica della successiva direttiva Euratom 59/2013), con il rischio dell’avvio, da parte della Commissione Europea di una procedura formale di infrazione per violazioni del diritto dell’UE, si assiste, come d’altronde spesso comunemente accada, ad una sistematica, sostanziale disapplicazione, proprio degli elementi di innovazione inseriti nella novella dell’anno 2000: in particolare quelle procedure di tutela del paziente mediante l’esercizio dei principi fondamentali della radioprotezione, rubricati agli artt. 3 e 4 (giustificazione ed ottimizzazione).

A conferma di quanto asserito in alcuni nostri precedenti contributi, non possiamo non sollevare la questione di tale disapplicazione in capo ai responsabili, identificati dal medesimo atto normativo avente forza di legge: i medici radiologi. Costoro ancora sembrano non comprendere che tali disposizioni siano obbligatorie; ormai i loro vari comportamenti, anche pittoreschi, stanno sostanzialmente costituendo un tedio che si trasforma in scontro con la “minoranza etnica” dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) che, in ottemperanza sia ad un sostanziale diktat del Presidente FNO TRM PSTRP dott. A. Beux (circolare 49/2015): «La giustificazione va fatta», sia alla citata normativa, stanno faticosamente richiedendo in tutti i modi possibili l’adempimento di detti principi.

In particolare vanno identificati i motivi di cotale pervicacia, che si sostanziano con la emergente tematica di una pretestata“sovrapposizione di competenze”:
Da una parte i prescriventi si scandalizzano ad una possibile “ingerenza” sulle loro decisioni sui pazienti da parte del medico radiologo, avocando a sé ogni responsabilità, anche dequalificando il collega di altra specialità e sostanzialmente rigettando (assai probabilmente per mera ignoranza) un intero quadro normativo: gli statements raccolti sono del tipo:
«… la valutazione la fa il clinico e quindi la responsabilità se la asssume il medico richiedente, non il radiologo...»
«… Ma da quando è prevista tale procedura con un consulto con il medico radiologo?»
«Scarso significato perdere tempo per ribadire telefonicamente un quesito riportato sulla richiesta per il quale il clinico, ben individuabile, si assume la responsabilità della effettuazione dell’esame.»
«Non telefonerò assolutamente al radiologo … perché non ha alcuna logica. Io telefono solamente per correttezza nei confronti della necessità del paziente. Non perché un protocollo aziendale mi obbliga a farlo. »
«ma dopo quasi 35 anni di lavoro credo che nessun radiologo, senza preparazione clinica sia in grado di modificare una mia decisione presa in scienza e coscienza sulla trasportabilità di un paziente, anche se venisse di persona al letto del paziente».

Dall’altra ci sono i medici radiologi, che nemmeno vogliono “interferire” con le decisioni dei loro colleghi, “invadenza” invece ben agevolata dalla norma, intravedendo anche dei vantaggi da tale inadempienza:
1. anzitutto un agile tema di discarico di responsabilità: ex post alla esecuzione di un esame, per qualsivoglia intervenuto “scomodo” motivo, potranno sempre dichiarare di non aver mai autorizzato tale specifica pratica medica, compromettendo il TSRM;
2. in secondo luogo non essere costretti ad eseguire in tempo reale il completamento dell’atto radiologico, con la redazione della (in dottrina tanto incensata) procedura di refertazione; ecco anche il perché di una insistente posizione sulla “liceità di riposo” notturno del medico: ci sono, infatti, esami di pronto soccorso refertati ad ore di distanza, con beneplacido dei colleghi medici ed ascesa di collera dei pazienti …
 
3. in terzo luogo (sarà una nuova deontologia Ippocratica) non alzarsi dalla sedia, abbandonando la cara “lettura delle figurine”, per andare a visitare il paziente, come pure normativamente previsto.

In buona sostanza sono questi quindi i motivi del rigetto di proposte anche semplici, finalizzate a correggere il sostanziale difetto di tali introdotti principi: la loro certificazione e tracciabilità. In particolare è stato proposto di apporre, nelle procedure digitalizzate RIS-PACS ormai ovunque diffuse, in unione al quesito clinico la semplice stringa: «Esame giustificato – Dr. Tizio Caio» ; il che almeno risolveva, sebbene sotto un profilo squisitamente formale, almeno il tema giustificazione.

La sprezzante replica di un dirigente responsabile di unità complessa è stata:
«si ricorda che qualsiasi procedura nuova procedura deve essere una procedura Aziendale, approntata da un tavolo tecnico e successivamente approvata dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione di Presidio e dalla Direzione Sitra. Al momento che io sappia della procedura proposta non ve né è notizia.»
Ebbene, a parte il palese disinteresse ad ottemperare a norme di legge ormai snocciolate come un quotidiano rosario a tutti medici radiologi impegnati, tale atteggiamento rivela oltre che scarsa sensibilità professionale una grave carenza di cultura normativa specifica, anche considerando che tra le altre incombenze disposte nella medesima norma è prevista (c. 8 art. 7) una revisione quinquennale in modalità ECM per tutti i professionisti coinvolti, che rende impossibile qualsiasi ignoranza sul tema.

A questo punto, cosa fare?
Per i TSRM c’è una sola via di uscita: all’assillo dei medici richiedenti, che arrivano a coartare esecuzioni in codice rosso che veicolano, per stati di necessità spesso inesistenti, un esercizio abusivo della professione di medico radiologo, si deve rispondere con una parimenti assillante applicazione normativa: in particolare con la attuazione dei c. 1 e 3 dell’art. 14 (Apparato sanzionatorio) del d. lgs. 187/00, che si traduce nella sistematica denuncia alla autorità competente (Procura della Repubblica competente per territorio) dei medici radiologi, che probabilmente intendono una ignoranza dei TSRM, anch’essa interdetta dalla medesima norma.

Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione e Management AA SS
Specialista TSRM in Neuroradiologia  
2 settembre 2019
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