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QS Edizioni - venerdì 26 aprile 2024

Lettere al Direttore

Medicina dei servizi ancora una volta trascurata

di Sergio Marras
13 ottobre - Gentile Direttore,
nei giorni scorsi è accaduto qualcosa cha mi ha lasciato molto perplesso. Mi riferisco alla vicenda dell'art. 29 quater stralciato, in Commissione Bilancio del Senato, dal maxiemendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 104 del 14 agosto 2020.
 
Tale articolo (vedi testo a piè di pagina) si proponeva di venire incontro alle esigenze dei distretti sanitari che, a causa della ormai cronica scarsità di personale, non riescono più ad espletare al meglio i servizi cui sono preposti. Negli anni passati, infatti, al pensionamento dei medici e del personale amministrativo in servizio non è seguita l'assunzione di nuovo personale in sostituzione. Così il carico di lavoro nelle varie Unità operative dei distretti è aumentato sempre di più per il singolo dipendente. Laddove prima lavoravano 8 persone, hanno man mano lavorato 6, poi 5, poi 4 persone, ecc. Ciò ha procurato un peggioramento del servizio e talvolta persino l'impossibilità di erogarlo. L'emergenza CoViD ha poi reso più evidenti gli effetti di tali carenze di personale.
 
Tale problema affligge sia il nord che il sud d'Italia, a macchia di leopardo.
 
Negli anni si è tentato in vari modi a sopperire alle esigenze dei distretti sanitari. In epoca ormai storica molti sono transitati dalla continuità assistenziale, dall'emergenza sanitaria e persino dall'assistenza primaria, alla medicina dei servizi. Nacquero così anche figure ibride di medici appartenenti ad altri ruoli che svolgevano parte del loro lavoro nella medicina dei servizi, figure ormai scomparse. Alcuni di questi transiti sono stati poi resi impossibili da norme via via subentrate.
 
Ancora oggi però alcuni articoli dell'Accordo collettivo nazionale della Medicina Generale e degli accordi regionali permettono l'impiego, in completamento orario (da 24 a 38 ore settimanali) dei medici di Continuità Assistenziali ad es., nelle attività proprie della Medicina dei Servizi o il loro impiego in Attività territoriali programmate.
 
In seguito a ciò alcuni servizi hanno potuto respirare di nuovo. Così Centri vaccinali, Unità Operative di Medicina Legale o di Assistenza di Base, Unità Operative di cure domiciliari o di riabilitazione hanno potuto offrire con maggior scioltezza i servizi per le quali sono state create.
 
In queste attività si è così "istruito", "formato sul campo" un personale medico qualificato. Il sottoscritto ad es. ha potuto lavorare, ormai da più di due anni, prima nel Nord Italia e poi in Campania, nei servizi di vaccinazione, nella gestione dell'assistenza di base e nella medicina legale. Altri, al par mio, hanno fatto altre esperienze analoghe.
 
L'art. 29 quater scomparso avrebbe "stabilizzato" tale personale e, probabilmente, ne avrebbe immesso di nuovo rafforzando così i distretti sanitari. Mi chiedo: vogliamo distruggere questo nostro patrimonio? O vogliamo impiegarlo in modo fruttifero... per tutti? Vogliamo rendere efficienti i distretti sanitari e tutta la medicina territoriale o vogliamo rendere precaria la sua operatività? Vogliamo far sì che la medicina del territorio, in tutte le sue componenti, possa adempiere alle sue funzioni di cuscinetto tra la domanda di salute dei pazienti e l'ospedale? O no? Se vogliamo tutto questo teniamo presente che la guerra al SARS-CoV-2 non si può fare senza soldati!
 
Col passaggio ai ruoli della medicina dei servizi dei colleghi raggiungeremo anche un altro obiettivo: altri medici, più giovani, avrebbero finalmente maggiore opportunità di ingresso nelle AFT nascenti o già nate, siano essi trasferiti o immessi de novo in servizio. Avremmo così un'altra occasione per ringiovanire la medicina generale e contrastare gli effetti del pensionamento generazionale dei medici di assistenza primaria prossimo venturo.
 
Sergio Marras
Medico di Continuità Assistenziale
 
Nota: Il testo dell'Art. 29-quater poi stralciato 
(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:
a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;
b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei sevizi;
c) attribuire incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi.

Le regioni e le aziende sanitarie entro 6 mesi dal 31 dicembre 2020 espletano le procedure per l'inquadramento, a domanda nel ruolo sanitario nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, ai medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi.
13 ottobre 2020
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