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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Regioni e Asl

Lazio. “Sì a visite domiciliari dei medici di famiglia ai pazienti Covid”. Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar

di L.F.
immagine 18 dicembre - I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso della Regione Lazio contro la sentenza del Tar che vietava ai medici di famiglia di poter fare le domiciliari in quanto compito esclusivo delle Usca. Ma per il Consiglio di Stato vietare le domiciliari ai pazienti Covid è “un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti”. LA SENTENZA
Sì alle visite domiciliari dei pazienti Covid da parte dei medici di famiglia. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della Regione contro la sentenza del Tar che vietava ai medici di famiglia di poter fare le domiciliari in quanto compito esclusivo delle Usca.
 
Ricordiamo che il Tar in primo grado aveva accolto il ricorso dello Smi e annullato in parte qua gli atti impugnati, ritenendo fondata la tesi dei ricorrenti. Ha affermato, in particolare, il primo giudice, che “Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid)”.
 
Ma per il Consiglio di Stato “sarebbe erronea l’affermazione secondo la quale la ratio dell’art. 4 bis DL 18/2020 (che ha istituito le Usca) deve individuarsi nella necessità di non “distrarre” i medici di base dal proprio compito d’istituto, con attribuzione di “compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del SSR”, atteso che, secondo la regione appellante: a) i compiti non sarebbero affatto “avulsi” dal Servizio Sanitario, il quale, in forza dell’art. 4 del DPCM del 12 gennaio 2017 (avente ad oggetto i LEA) e dell’art. 33 dell’Accordo Nazionale che riguarda i medici di medicina generale, assicura le visite domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo da parte del medico di medicina generale che ha in carico il paziente, senza che si debba e possa discernere se il paziente ha o meno malattie infettive (primo motivo d’appello)”.
 
Inoltre per i giudici di Palazzo Spada “tali compiti sarebbero vieppiù confermati dal recente accordo Nazionale Collettivo che attribuisce ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, un ruolo proattivo nel rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione nella trasmissione della Sars-Cov 2”.
 
Per questo “nessuna “distrazione” dai propri compiti di istituto vi sarebbe, posto che la visita domiciliare del proprio assistito costituisce parte integrante dei compiti del medico di medicina generale, in ispecie nell’attuale fase epidemiologica in cui l’elevatissimo numero di contagi richiede sinergia degli interventi e pluralità di risorse mediche, non affrontabili con le pur numerose USCAR istituite (il Lazio ne ha istituite 150 di unità, impiegando 1100 unità di personale tra medici e infermieri, eppure – secondo il report dell’appellante – sono ben poca cosa dinanzi ai 65.000 malati Covid nella regione Lazio, ai quali si chiede di stare a casa, senza cure, al fine di non intasare le strutture ospedaliere)”
 
“Esaminata la norma con le giuste lenti – chiarisce la sentenza -, e sgomberato il campo dalle suggestioni scaturenti dagli erronei postulati sopra esaminati, appare chiaro che il senso della disposizione emergenziale in commento sia quello di alleggerire i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal “carico” derivante dall’esplosione pandemica, affiancando loro una struttura capace di intervenire a domicilio del paziente, a richiesta dei primi, ove questi, attanagliati da un fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni temporali e fisiche, o anche legate all’indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi al domicilio del paziente, o ritengano, in scienza e coscienza, nell’ambito della propria autonoma e libera valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l’intervento della struttura di supporto. Nessuna deroga ai LEA, quindi, ma garanzia della loro effettività attraverso un supporto straordinario e temporaneo – gli USCAR - destinato ad operare in sinergia e nel rispetto delle competenze e prerogative dei medici di medicina generale e degli altri medici indicati”.
 
E poi la mazzata finale. “Trarre dalle disposizioni in commento – scrive il Consiglio di Stato - , un vero e proprio divieto per i medici di medicina generale di recarsi a domicilio per assistere i propri pazienti alle prese con il virus, come sostenuto in prime cure, costituirebbe, per converso, un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti, che già affetti da patologie croniche, si vedrebbero (e si sono invero spesso visti), una volta colpiti dal virus, proiettati in una dimensione di incertezza e paura, e finanche abbandonati dal medico che li ha sempre seguiti”.
 
L.F.
18 dicembre 2020
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