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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Regioni e Asl - Sicilia

Asp Ragusa. Il Giudice del Lavoro rigetta il ricorso del Nursind per comportamento antisindacale

immagine 23 luglio - Al centro della vicenda lo sciopero nazionale del 23 febbraio 2018. Per il Nursind la Asp aveva omesso di comunicare, nel termine di cinque giorni prima, l'elenco nominativo dei dipendenti tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili. “Ma l’Asp di Ragusa ha avuto notizia della giornata dello sciopero soltanto per effetto della comunicazione della Prefettura, pervenuta il 19 febbraio 2018”, evidenzia la Asp. Per i giudici. dunque, non c'è stato alcun carattere intenzionale di comportamento antisindacale da parte dell’Asp.
“L’Azienda Sanitaria di Ragusa non ha adottato un comportamento antisindacale nei confronti dell’organizzazione sindacale Nursind, in occasione dello sciopero nazionale, dalla stessa Organizzazione, proclamato in data 23 febbraio 2018, questa la sintesi della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa”. A darne notizia dell’esito del ricorso presentato dal sindacato contro la Asp in uè la stessa azienda sanitaria in una nota.

L’O.S. aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Ragusa contro l’Azienda Sanitaria di Ragusa, “in occasione dello sciopero nazionale del 23/02/18, per aver omesso di informare e comunicare al Sindacato Nursind, organizzatore dello sciopero, nel termine di cinque giorni prima, l'elenco nominativo dei dipendenti, che nella giornata dello sciopero, erano tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili e che quindi erano esonerati dalla partecipazione allo sciopero stesso, in violazione dell'art. 3 dell'Accordo Quadro Nazionale del 20/09/01 e dell'Accordo Sindacale Aziendale conseguentemente, ordinare all’Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa,, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, in conformità alle disposizioni contrattuali violate; in subordine, ordinare la rimozione degli effetti.”

“Il Giudice – spiega l’Asp - ha sentenziato che l’assunto difensivo del Sindacato, non può essere condiviso in quanto l‘art. 1 della legge 146/1990  recita che ‘Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.” (omissis)’. Il Nursind comunicò la partecipazione allo sciopero direttamente al Ministero della Salute, in quanto il Ministero rientra nel concetto di “amministrazioni e imprese erogatrici del servizio”, ma l’ASP di Ragusa ha avuto notizia della giornata dello sciopero soltanto per effetto della comunicazione della Prefettura, pervenuta il 19 febbraio 2018. Quindi, la comunicazione della data aveva già superato, non soltanto il termine dei dieci giorni, ma anche quello dei cinque giorni entro il quale l’Azienda avrebbe dovuto, a sua volta, curare i necessari adempimenti”, evienzia la Asp.

La Asp spiega, dunque, che per i giudice non c’è stato “nessun carattere intenzionale di comportamento antisindacale da parte dell’Asp anche in considerazione della ‘misura assai modesta’ di partecipazione del personale allo sciopero che rendeva necessario il ‘contingentamento di dipendenti’”. Per queste motivazioni il ricorso è stato rigettato e il giudice ha “condannato il Nursind rifondere all’ASP di Ragusa le spese processuali”.

La Asp ricorda infine che “già di recente, il Nursind aveva intentato indotto comportamento antisindacale non accolto dal giudice e per il quale deve ancora rifondere le spese, a cui è stato condannato, all’Asp di Ragusa”.
23 luglio 2018
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