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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Studi e Analisi

Ddl Antiviolenza. Alcune riflessioni sul compito del nuovo Osservatorio

di Domenico Della Porta
immagine 10 agosto - L'osservatorio previsto all'articolo 1 del ddl Grillo, viene inteso come una vara e propria Cabina di Regia dove le diverse istituzioni chiamate in campo potranno effettivamente confrontarsi e programmare. Non è da scartare l’ipotesi di attivare uno studio finalizzato alla valutazione, gestione e prevenzione del rischio aggressioni e violenze in sanità.  La presenza di guardie armate nelle strutture riduce il rischio aggressione, ma non elimina l’obbligo del Datore di Lavoro di applicare il D.Lgs.81/08 (safety).
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge “Grillo” sul fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari, la nostra attenzione è focalizzata soprattutto sulla prevista istituzionalizzazione di un Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli operatori sanitari previsto, non a caso, dall’articolo 1 del medesimo ddl.
 
Solo attraverso il famoso Osservatorio, inteso come una vara e propria Cabina di Regia dove le diverse istituzioni chiamate in campo potranno effettivamente confrontarsi e programmare, sarà possibile rendersi conto delle dimensioni e della gravità del fenomeno per attivare in termini concreti percorsi risolutivi non solo di tipo strutturali ed organizzativi, ma anche e soprattutto formativi.
 
Sulle funzioni di questo strumento i cui componenti saranno indicati nel decreto istitutivo, si è pienamente d’accordo purchè siano definiti chiaramente i ruoli ei compiti di ciascun attore. Per adempiere al primo obiettivo di questo, che sarà un utilissimo ed importante strumento operativo, non certo basterà la nota inviata il 27 luglio scorso dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute ai sei Presidenti Nazionali delle Federazioni delle Professioni Sanitarie, in quanto queste ultime, con tutto il loro impegno non riusciranno mai ad essere esaustive sulla quantizzazione degli episodi di violenza registrati nelle strutture sanitarie italiane.
 
Tra i compiti che la legge assegna agli Ordini Professionali manca quello di raccogliere dati sulle violenze subite dai propri iscritti, se da parte di questi ultimi non avviene una specifica comunicazione. Ecco perché uno dei primi provvedimenti dell’Osservatorio sarà di prevedere la trasmissione del dato da parte degli organi di polizia ad un ufficio regionale o nazionale, dopo però il l’avvenuto riconoscimento di pubblico ufficiale degli operatori sanitari di strutture pubbliche in considerazione della procedibilità di ufficio prevista in tali circostanze. Al secondo punto tra i compiti dell’Osservatorio indicato nel predetto disegno di legge, viene prevista la promozione di studi ed analisi idonei a ridurre i fattori di rischio.
 
Ebbene, in considerazione dell’aumento di questi episodi nel nostro Paese da un tempo piuttosto limitato, non è da scartare l’ipotesi di attivare, alla luce del Piano d’Azione sottoscritto a dicembre scorso dal Ministero della Salute Italiano con l’analoga struttura della Repubblica di San Marino, uno studio finalizzato alla valutazione, gestione e prevenzione del rischio aggressioni e violenze in sanità.
 
Il CEMEC, Centro Europeo della Medicina delle Catastrofi, struttura pubblica della Repubblica di San Marino, operante sotto l’egida del Consiglio d’Europa, forte dell’esperienza trentennale, ha precisato il Presidente Enrico Bernini Carri, riconoscendo il rischio aggressioni e violenze in sanità quale rischio maggiore, potrebbe affiancare le istituzioni facenti parte dell’Osservatorio, ad approfondire non solo le motivazioni che scatenano tali reazioni, ma anche gli eventuali segnali legati a questi eventi suggerendo soluzioni strutturali, organizzative e comportamentali.
 
Per il terzo punto a cui viene chiamato l’Osservatorio nel disegno di legge, e cioè quello di monitorare le misure di prevenzione e protezione, messe in atto dalle Aziende Sanitarie a garanzia dei livelli di sicurezza, sarebbe opportuno coinvolgere i vari Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, il testo unico 81/2008. I termini 'violenza' e 'aggressione' anche se non sono presenti nel testo della legge, vanno sicuramente considerati nella valutazione del rischio, in quanto il Datore di Lavoro è tenuto a valutare 'tutti i rischi' presenti sul luogo di lavoro.
 
Il D.Lgs.81/08 sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro è sostanzialmente centrato sulla 'salvaguardia' del lavoratore e del suo posto di lavoro, pur considerando che nella lingua italiana con il termine 'sicurezza' si finiscono con il considerare due aspetti ben diversi che, in modo più appropriato, la lingua inglese definisce in modo separato: la ' safety ', che identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica e morale dei lavoratori all’interno dell’azienda e dei clienti che a vario titolo frequentano i luoghi dove l’organizzazione svolge la propria attività, e la 'security', che invece identifica le tematiche concernenti la tutela del personale e dei beni aziendali dall’attacco di terzi.
 
Si potrebbe pertanto infine osservare che la presenza di guardie armate nelle strutture sanitarie (security) riduce il rischio aggressione, ma non elimina l’obbligo del Datore di Lavoro di applicare il D.Lgs.81/08 (safety). L' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro si è occupata in modo esplicito del Rischio Aggressione producendo tre factsheets, consecutivi e tra loro collegati.
 
Infatti per gli esperti di sicurezza il loro ordine cronologico non è casuale: la scheda informativa n. 22 fornisce una guida all'applicazione della valutazione e della prevenzione dei rischi allo stress di origine lavorativa (dichiarando tale valutazione utile anche per affrontare le problematiche legate alle violenza sul posto di lavoro); invece la scheda informativa n. 23 tratta il tema della violenza 'interna' all'ambito lavorativo, ovvero le vessazioni (mobbing); infine la scheda informativa n. 24 tratta il tema della violenza ‘esterna’, specificando che comprende generalmente "gli insulti, le minacce o le forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresa la clientela, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo".
 
In sostanza, per l'Agenzia europea la presenza del Rischio Aggressione nell’ambito sanitario è un dato di fatto certo e preoccupante. Non a caso gli ambienti maggiormente a rischio, sempre secondo l’Agenzia Europea, si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi, in particolare le organizzazioni che operano nei settori della sanità, dei trasporti, del commercio, della ristorazione, nel settore finanziario e nell'istruzione.
 
Tuttavia nei paesi dell'UE si cita spesso il settore delle cure sanitarie come uno dei più colpiti. Ecco perché nel Documento suddetto viene precisato che “Il sistema di gestione dei rischi non è, naturalmente, un elegante volume né un espediente per sottrarre le aziende alla responsabilità civile come si potrebbe pensare dalle presentazioni che ne fanno molti sedicenti esperti. L’essenza del processo di gestione dei rischi è la definizione delle responsabilità e dei compiti di tutte le persone interessate alla prevenzione…i cui punti devono essere periodicamente e sistematicamente verificati a garanzia reale del continuo controllo e della progressiva riduzione dei livelli di rischio.”

Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Università Telematica Internazionale Uninettuno - Roma
10 agosto 2018
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