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Marche. Consiglio di Stato ribalta decisione di Regione e Tar. Riammessi i corsi di formazione per i massofisioterapisti

Accolto il ricorso delle Scuole Riunite Ancona e dell’Istituto Enrico Fermi di Perugia. Codacons e Regione condannate a pagare le spese processuali. “Non essendo intervenuto alcun atto che abbia ricondotto la figura professionale del massofisioterapista tra quelle da riordinare, la professione è rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione”. L’ORDINANZA

31 LUG - Riammessi dal Consiglio di Stato i corsi di formazione per i massofisioterapisti nella Regione Marche dopo una delibera che aveva disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione alle scuole regionali e un’ordinanza del Tar su ricorso del Codacons che aveva confermato la scelta della Regione.
 
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso presentato dalle Scuole Riunite Ancona s.r.l. e dall’Istituto Enrico Fermi di Perugia, dopo la bocciatura del Tar e hanno posto a carico della Regione, del Codacons e degli intervenienti spese per 2.100 oltre oneri accessori di legge.
Per il Consiglio di Stato “non essendo intervenuto alcun atto che abbia ricondotto la figura professionale del massofisioterapista tra quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua sia in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325)”.
 
Nell’ordinanza si evidenzia poi come “in attesa della determinazione da parte del Ministero della Salute, la cui esigenza viene sottolineata nel provvedimento oggetto del giudizio, di “un quadro giuridico chiaro per il riordino”, appare prevalente l’interesse, della ricorrente ma anche della collettività, alla detta conservazione e che la ivi prevista devoluzione al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria del potere di sospendere l’autorizzazione posseduta dall’appellante non valga ad escludere l’attualità del pregiudizio dedotto in termini di incidenza negativa imminente sul ramo d’azienda esercitato dall’appellante medesima”.

31 luglio 2015
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