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Molise. Consiglio di Stato stoppa riorganizzazione laboratori di analisi: “Penalizza strutture accreditate ed efficienti”

Riorgnizzazione impossibile se si deve prevedere una soglia minima di 200mila prestazioni con un numero di abitanti nella Regione che non va oltre i 300mila. E per il Consiglio di Stato "la mancanza di una disciplina transitoria del processo di accorpamento della rete dei laboratori di analisidepone per la sussistenza del fumus delle proposte censure di irragionevolezza" soprattutto "ove si consideri l’attuale dimensione media della rete di laboratori nella regione Molise". LE ORDINANZE DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO.

20 OTT - Il Consiglio di Stato (ordinanza 4477/2017) ha sospeso l’ordinanza del Tar Molise 113/2017 con cui era stato respinto un ricorso contro la riorganizzazione della rete dei laboratori molisani decisa con decreto del commissario ad acta (decreto 11 del 24.02.2017).

Il ricorso era stato presentato da alcuni Centri di laboratorio analisi cliniche e medicina di laboratorio della Regione, autorizzati, accreditati e contrattualizzati con il Ssr, che con il provvedimento del commissario ad acta avrebbero perso l’accreditamento istituzionale di laboratori analisi (da poco concesso dalla Regione Molise) e anche l’accordo contrattuale.

“La riorganizzazione approvata con il decreto commissariale – spiega l’avvocato Katia Palladino, dello studio Di Pardo, incaricato della difesa dei laboratori molisani - stabilisce la soglia minima delle 200.000 prestazioni acriticamente, senza alcuna verifica e istruttoria. Ma nessun laboratorio privato molisano è in grado di raggiungere, da subito, le 200.000 prestazioni previste dall’accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, non perché non siano bravi o efficienti, ma perché il Molise ospita appena 300.000 abitanti. D’altra parte i centri ricorrenti assicurano i Lea per il Ssr, con efficienza, efficacia e appropriatezza tanto che mai nessuno, né la Regione, né la Asrem, ha contestato la qualità delle prestazioni garantite”.

Unica alternativa per i laboratori che non raggiungono la soglia minima, sarebbe stata quella di aggregarsi “ma anche in questo caso – continua Palladino - il provvedimento è incompleto e pregiudizievole. Il Piano non esplicita con chiarezza i criteri e il modo del meccanismo di aggregazione, rendendo difficoltosa l’aggregazione e rischiando di generare posizioni dominanti, distorsive delle naturali dinamiche di mercato”.

Il Tar, tuttavia, ha respinto il ricorso ritenendo che “i motivi di censura non appaiono assistiti da sufficienti elementi di fondatezza, atteso che la scelta di rimodulare la rete dei laboratori di analisi e le concrete modalità attuative a tal fine individuate, sono caratterizzate da ampia discrezionalità organizzativa e non appaiono affette da manifesta irragionevolezza e/o illogicità ovvero da carenze relative all’istruttoria procedimentale”.

E anche che “l’assetto prefigurato dai contestati provvedimenti risulta coerente con le scelte operate in via generale dalle fonti nazionali di riferimento, puntualmente richiamate nelle premesse giustificative, di cui gli atti impugnati costituiscono naturale sviluppo e la scelta operata appare coerente con le finalità di ottimizzazione ed economicità del servizio, nella logica propria delle economie di scala sottesa al modello HUB/SPOKE, senza intaccarne la qualità e le concrete possibilità di fruizione da parte dell’utenza regionale, permanendo, secondo il modello prefigurato, una rete diffusa di centri per il prelievo dei liquidi biologici e la consegna dei referti”.

Ma il Consiglio di Stato non è stato d’accordo e nell’udienza del 13 ottobre ha accolto l’ulteriore ricorso dei laboratori, sottolineando che “che la mancanza di una disciplina transitoria del processo di accorpamento della rete dei laboratori di analisidepone, nel caso di specie, per la sussistenza del fumus delle proposte censure di irragionevolezza, vieppiù ove si consideri l’attuale dimensione media della rete di laboratori nella regione Molise”. E quindi, “considerata la sussistenza del periculum in mora, avuto riguardo all’imminenza e perentorietà dei termini assegnati per l’accorpamento”, riforma l'ordinanza del Tar impugnata e “accoglie l'istanza cautelare in primo grado”.
 
 
 

20 ottobre 2017
© Riproduzione riservata

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