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Esternalizzazione della Farmacia in Piemonte: una storia chiusa? Sinafo ricorre al Tar: annullato il bando della Asl Torino 5

La sentenza rappresenta un vero e proprio diktat per le aziende sanitarie che, sostanzialmente, vengono ammonite a non intraprendere iniziative unilaterali tese a limitare o, addirittura, annichilire le prerogative che la legge riserva esclusivamente ai dirigenti farmacisti della pubblica amministrazione. LA SENTENZA

28 MAG - Nonostante una precedente sentenza del Tar (29 gennaio 2017) che aveva accolto il ricorso del SiNaFO, una Asl del Piemonte (Asl TO 5) ha bandito una gara per l’affidamento esterno della logistica del magazzino farmaceutico. Ancora una volta è intervenuto il sindacato chiedendo l’annullamento del bando e il Tar ha accolto il ricorso annullando la delibera di indizione della gara. Quest’ultima sentenza, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) rappresentare la pietra tombale per ulteriori tentativi che vengono reiteratamente posti in campo da aziende sanitarie in tutto il bel Paese. È una battaglia senza fine che il SiNaFO, da un paio di decenni, combatte in perfetta solitudine tra la strana indifferenza delle istituzioni. Sarebbe molto interessante conoscere le motivazioni che inducono alcune aziende sanitarie a tentare di intraprendere strade gestionali che portano ad esternalizzare ciò che non è esternalizzabile in quanto, quelle espresse nelle delibere appaiono, a nostro parere, diseconomiche e non in linea con le norme che regolano l’assistenza farmaceutica all’interno del Ssn.
 
Ma torniamo alla sentenza del Tar: una sentenza che rappresenta un vero e proprio diktat per le aziende sanitarie che, sostanzialmente, vengono ammonite a non intraprendere iniziative unilaterali tese a limitare o, addirittura, annichilire le prerogative che la legge riserva esclusivamente ai dirigenti farmacisti della pubblica amministrazione. 
 
Di tutta la sentenza, che andrebbe letta e approfondita in ogni suo aspetto, abbiamo focalizzato quattro punti sostanziali.
Il primo riguarda il diritto del sindacato ad intervenire sulla questione delle esternalizzazioni. A tal proposito i giudici osservano e asseriscono che le azioni giudiziarie rappresentano “un potente strumento di tutela cui frequentemente e tradizionalmente i sindacati di categoria fanno ricorso”. Il SiNaFO attraverso questo mezzo giuridico ha, di fatto, onorato l’impegno, previsto dallo Statuto, di tutela degli iscritti anche sul piano “giuridico”, ciò che può avvenire, essenzialmente, nel contesto di un procedimento giudiziario. Quindi i giudici, su tale preliminare questione, hanno stabilito che “non si può negare l’interesse del SiNaFO a contrastare la gara per cui è causa prima di tutto nell’interesse degli stessi farmacisti che attualmente compongono il personale della farmacia”. Miele per le nostre orecchie. Viene di fatto legittimato il diritto/dovere per il sindacato a ricorrere, per le vie giudiziarie, laddove si ritiene che sia stato leso il diritto dei nostri iscritti e vengano, al contempo, violate o non osservate le norme legislative che li riguardano.
 
Il secondo punto riguarda la disattenzione della commissione di gara e in particolare di alcuni dei suoi componenti che “non si sono resi conto delle insidie che, nella prospettazione di parte ricorrente, si nasconderebbero nelle pieghe del capitolato e rispetto ad una simile ipotesi non si può disconoscere l’interesse del Sindacato ricorrente ad intervenire a tutela degli interessi dei farmacisti”.
Ergo, il Collegio giudicante ci dice, ribadendo il concetto precedentemente esposto, che, laddove il sindacato ravvisi elementi di incongruenza nella produzione, da parte delle aziende, di deliberazioni riguardanti   innovazioni gestionali, è pienamente legittimato ad intervenire a tutela dei professionisti e della professione.
 
Il terzo punto riguarda, anche, gli effetti “esterni” che si sarebbero prodotti laddove la gara si fosse realmente concretizzata. Il Collegio giudicante, a tal proposito, osserva che “la gara per cui è causa è concretamente idonea a svolgere un ruolo di precedente pilota…omissis…è del tutto prevedibile che   il modello di gestione di cui si discute possa essere in futuro oggetto di interesse da parte di altre ASL che verosimilmente potrebbero anche replicare in toto il contenuto del capitolato tecnico replicandone in tal modo anche gli aspetti che compromettono la professionalità dei farmacisti ospedalieri”.
Anche su questo aspetto i giudici ci tengono a sottolineare e rimarcare l’interesse legittimo ad intervenire su quella che il sindacato di fatto considera una bad practice della quale si deve evitare il radicamento nella prassi
 
Il quarto punto lo sintetizziamo in una summa delle note e rilievi che i magistrati hanno prodotto a sostegno delle decisioni assunte su questa delicata materia. Innanzi tutto viene ribadito che la “farmacia ospedaliera è assegnataria di funzioni che non possono essere trasferite, delegate o comunque affidate a terzi, segnatamente per il tramite di un appalto di servizi”. A maggior sostegno di questo principio vengono pedissequamente riportati i compiti e le funzioni che la farmacia interna di un ospedale deve necessariamente svolgere. Compiti e funzioni che, non ci stancheremo mai di ricordarlo, sono riportate nel DPR 128 e che non possono essere esternalizzati e affidati ad operatori terzi.
 
Su questo punto non si deroga: la gestione centralizzata dei magazzini ospedalieri deve essere necessariamente realizzata “con forme e modalità tali da rispettare i dettami del DPR 128 in materia di competenze della farmacia ospedaliera e dei dirigenti farmacisti con il necessario mantenimento della diretta gestione del farmaco”. Tutto ciò al fine di evitare che venga perso il controllo del magazzino da parte della farmacia ospedaliera con consequenziale (osserviamo noi) “annacquamento” e dispersione dei livelli di responsabilità.
 
Responsabilità che, è bene ricordare, rimangono, sempre e comunque, tutte in capo alla farmacia ospedaliera che, come innanzi detto, perderebbe nel caso di una esternalizzazione la bussola del controllo sulla gestione dei medicinali e dei dispositivi medici. Per quanto riguarda poi la validazione delle richieste provenienti dai centri utilizzatori, il Collegio giudicante esprime un parere che non lascia alcun margine di dubbio: “è responsabilità della farmacia ospedaliera quella di garantire l’appropriatezza dell’uso dei farmaci al fine di assicurare che essi siano coerenti, per tipologia e posologia con la patologia del paziente destinatario nonché con la tipologia e la quantità di prodotti che sono da considerarsi ordinari per un reparto”. Infine i magistrati entrano, anche, nel merito del capitolato laddove, in particolare, viene   definita a priori la non sanzionabilità di una serie di veri e propri errori nella consegna dei farmaci, materiali non conformi e via dicendo. Il collegio, a tal proposito, osserva che l’attività di gestione del farmaco dovrebbe tendere allo 0% di errori e ciò perché errori compiuti nelle fasi di gestione del farmaco possono in concreto tradursi nella somministrazione a pazienti di farmaci scaduti o diversi da quelli prescritti.
 
“L’accettabilità di un margine di errore appare tanto più ingiustificata ove si consideri che l’implementazione del servizio in esame dovrebbe contribuire a migliorare il risultato dell’attività della farmacia ospedaliera azzerando quegli errori che ad oggi possono ascriversi alla inadeguatezza dell’organico della farmacia ospedaliera a far fronte a tutte le attività necessarie ad assicurarla corretta gestione del farmaco in ogni fase…..”. Chiaro ?
 
In definitiva questa sentenza racconta che esistono vincoli e leggi specifiche che, a tutela della salute dei cittadini, non consentono ai responsabili delle aziende sanitarie di portare avanti processi di innovazione gestionale che annichiliscono il controllo, la responsabilità e le funzioni dei servizi interni della pubblica amministrazione. In più e soprattutto, questa sentenza ricorda a noi tutti di vigilare affinché a nessuno possa essere consentito di poter, con inaccettabile disinvoltura, sconvolgere un sistema che ha sempre assicurato, pur tra mille traversie e inadeguatezze di organico, percorsi assistenziali di alto profilo nell’interesse esclusivo dei pazienti e della pubblica amministrazione.
 
Roberta Di Turi, Segretario generale Fassid Area SiNaFO
Ginagiuseppe Console Presidente Fassid Area SiNaFO

28 maggio 2018
© Riproduzione riservata

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