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Umbria. Cdm impugna legge Riforma Ssr. La Giunta: “Non incide su impianto legge”


Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì è stata impugnata davanti alla Consulta la legge di riforma della sanità umbra. Ma l’assessorato si dichiara sereno: “L’impianto resta solido e parte delle osservazioni accoglibili”.

14 GEN - L’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale della legge di riforma della sanità umbra (la nr. 18/2012), sulla base delle osservazioni presentate dai Ministri alla Salute e dell’Economia e Finanze in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con i principi in materia di tutela della salute che l’art. 117, terzo comma, “riguarda aspetti della normativa regionale che non incidono sull’impianto della legge che resta solido. I punti evidenziati dal Governo sono infatti sostanzialmente accogli bili”. Lo sostiene l’assessorato regionale alla salute spiegando che si tratta di osservazioni riguardanti soprattutto la composizione del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie, alcuni articoli relativi alla figura dei Direttori generali e l’allineamento delle norme regionali al Decreto Balduzzi, convertito in legge nello stesso periodo dell’approvazione della legge umbra.
 
I rilievi del Cdm.
Per quanto riguarda la costituzione del Collegio sindacale dei revisori dei conti (art.22),  ridotto da cinque a tre membri con la riforma  (di cui 1 di nomina statale),  è stata evidenziata la necessità di modificare, in accordo con la normativa statale di riferimento, la composizione dell’organismo.
 
Tra le osservazioni sollevate dal Governo alcune sono relative alla nomina,  verifica dei risultati, decadenza o  revoca  dei Direttori  generali (art. 16, 19 e 20) ed alla  disciplina della figura del Direttore del dipartimento di prevenzione da “conferire ai direttori di struttura complessa del dipartimento” (art.32, comma 1).
In particolare, tra le osservazioni del Ministero della Salute quella riguardante l’accorpamento delle funzioni di Direttore sanitario e di dirigente medico di presidio ospedaliero anche per gli  ospedali non costituiti in Aziende ospedaliere (articolo 30, comma 1), su cui permangono però perplessità da parte della Regione Umbria. 

14 gennaio 2013
© Riproduzione riservata

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