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Campania. Consulta boccia finanziaria. "No a fondi per nuove opere pubbliche. Prima onorare Piano di rientro"


La legge regionale 27 del 2012 destinava 15,7 milioni di euro al finanziamento di opere pubbliche. Per i giudici, invece, quella somma andava utilizzata per ripianare il debito in sanità. Annullata anche altra parte della legge riguardante l'assegnazione di posti letto del Policlinico di Caserta. LA SENTENZA

09 LUG - I giudici della Corte Costituzionale, presieduti da Franco Gallo, hanno dichiarato illegittima la parte della legge 27 del 2012 della Campania che destinava 15,7 milioni di euro al finanziamento di opere pubbliche. I fondi dovevano infatti essere utilizzati per ripianare il debito sanitario. E' quanto stabilisce la sentenza numero 180 della Consulta, pubblicata oggi ma emessa lo scorso 3 luglio.

La distrazione di fondi da una voce di spesa a un'altra è stata infatti considerata contraria all'articolo 117 della Costituzione "per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Secondo la Corte le leggi Finanziarie 2005 e 2007 "hanno, infatti, reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato (sentenza n. 91 del 2012)".

I giudici non si sono però fermati qui. Hanno infatti dichiarato incostituzionale anche un'altra parte della legge, scrivendo che "nelle more del completamento del Policlinico universitario, distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali". Valutazione cui bisogna poi aggiungere che "il piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), della legge n. 191 del 2009, per i quali gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

09 luglio 2013
© Riproduzione riservata

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