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Puglia: Cdm ricorre a Consulta su legge piano rientro. Fiore: “Atto sconsiderato”


Governo-Regione Puglia, prosegue il braccio di ferro sul Piano di rientro. Ultimo atto ieri, quando il Cdm, con un comunicato del Dipartimento per gli Affari Regionali ha reso noto la decisione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale anche le leggi regionali n.11 e n.12 del 2010 della Regione Puglia (Adempimenti in materia di Piano di Rientro), per l'assessore alla Salute Tommaso Fiore si tratta di “un atto sconsiderato”.

19 NOV - “Considero l'atto del Governo sconcertante e sconsiderato”, ha subito commentato Fiore che ha poi specificato come “le norme sono state discusse ed approvate dal Consiglio Regionale di Puglia per venire incontro alle richieste dei tre Ministri Tremonti, Fazio e Fitto e per raggiungere una ordinata firma del Piano di Rientro. Esse sono state a loro volta osservate creando un corto circuito giuridico all'unico scopo di evitare di entrare nel merito politico della vicenda”. Insomma lo spazio di dialogo tra Governo e Regione sembra essersi ridotto al lumicino. “Questa posizione del Governo – conclude Fiore - sarà oggetto di un approfondimento nelle prossime ore, non escludendosi da parte della Regione di chiedere il rispetto dei principi di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, platealmente violate dalla nuova iniziativa governativa”.
Le due leggi regionali impugnate dal Consiglio dei Ministri. Le leggi regionali Puglia n. 11/2010, recante "norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale" e, su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello della Salute, Puglia n. 12/2010, recante gli adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012 .
La prima è stata oggetto di censura governativa perché prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni in essa contenute in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario nei termini previsti, mentre la seconda presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto:
alcune disposizioni, nello stabilire la sospensione degli effetti di precedenti norme regionali impugnate (contenute nelle precedenti l. r. n. 4 del 2010 e n. 27 del 2009 e che prevedono nuove assunzioni, nonché di stabilizzazioni e inquadramenti di personale sanitario anche della dirigenza medica) presuppongono logicamente la vigenza delle norme sospese le quali non cessano, solo in grazia della sospensione dell'efficacia, di essere incostituzionali in quanto tali. Tanto più che dette disposizioni regionali limitano significativamente detta sospensione sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sospensione opera solo su alcuni degli effetti delle disposizioni impugnate) sia sotto il profilo temporale, in quanto la sospensione si riduce, a seguito della vacatio legis, ad un periodo brevissimo (fino al 15 ottobre 2010) e sostanzialmente stabilizzano, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando l'illegittimità costituzionale di queste ultime, con violazione dei medesimi principi costituzionali; altre disposizioni, che stabiliscono il blocco del turn-over, ricomprendendo nel divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere un'intesa tra la Regione e l'Università, incidono sull'autonomia universitaria, tutelata dall'art. 33, Cost., e violano il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

19 novembre 2010
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