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Lazio. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti. Tutti i temi caldi della sanità

di Gennaro Barbieri

Il presidente De Musso rivela ottimismo, grazie alla "rinnovata attività di controllo dei conti giudiziali" che contribuirà ad accresere "l'affidabilità delle gestioni". In materia di responsabilità medica il procuratore De Dominicis sottolinea che il medico "deve essere chiamato a rispondere di non meno della metà del danno".

20 FEB - I temi legati alla sanità costituiscono uno degli assi portanti delle relazioni con cui Ivan De Musso, presidente della sezione giurisdizionale del Lazio, e Raffaele De Dominicis, procuratore regionale, hanno inaugurato l’anno giudiziario della Corte dei conti. L’approccio di De Musso è imperniato su una certa dose di ottimismo, poiché si ritiene che “la rinnovata attività di controllo dei conti giudiziali in settori strategici come, per esempio, quello del Servizio sanitario contribuirà ad accrescere l’affidabilità delle gestioni con positive ricadute sul bilancio dell’intero comparto in misura non calcolabile al momento, ma che si confida di rilevante interesse”.

Tra le questioni di giurisdizione legate alla sanità affrontate l’anno scorso, De Musso segnala in primis la sentenza n.758 che ha riconosciuto la giurisdizione contabile sulla Fondazione Policlinico Tor Vergata, stabilendo che “la fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato e, al pari delle società di capitali, è completamente autonoma rispetto ai propri soci, perciò, gli eventuali danni cagionati all’ente si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio dell’ente medesimo e non già su quello del socio pubblico”. Per quanto concerne le funzioni la Fondazione dovrà, “al fine di raggiungere gli obiettivi dei propri stakeholder istituzionali (Regione ed Università), adottare politiche, modelli e sistemi di gestione incentrati sui principi dell’efficienza, dell’economicità e della qualità dei servizi, intesa, in particolare, come appropriatezza clinica e gestionale dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione e umanizzazione dell’assistenza”.

De Musso ricorda poi che nel caso di danno conseguente a illegittima richiesta di farmaci salvavita “è stata riconosciuta la legittimazione passiva (e la responsabilità), unitamente al titolare della farmacia, anche del dipendente in possesso dello specifico titolo di laurea”.

Numerosi giudizi emessi nel 2013 hanno riguardato il riconoscimento dei benefici previsti dall’art.13 comma 8 della legge n.257/92 circa l’esposizione ultradecennale all’amianto. Innanzitutto viene ribadito che i benefici vengono erogati , in virtù della esposizione all' amianto "qualificata", cioè non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto giorni per un periodo non inferiore a dieci anni. De Musso spiega che in molti casi non essendo stata offerta la prova, cioè indicato un principio di prova idoneo a consentire al giudicante di esperire mirata istruttoria, circa la presenza nell’ambiente di lavoro di polveri di amianto e con valori limite superiori a quelli indicati dalla normativa in materia, il ricorso è stato respinto”. In altri casi, invece, e è stato necessario disporre “un supplemento di istruttoria per acquisire dal datore di lavoro elementi di conoscenza in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente nei luoghi di lavoro e nel periodo temporale durante il quale il ricorrente ha dichiarato di essere stato esposto all’ amianto”. Limitate sono state le ipotesi in cui è risultata dimostrata “un’esposizione qualificata all’amianto come richiesto dalla legge, e pertanto si è ritenuto sussistere il diritto del ricorrente all’attribuzione dei benefici previdenziali previsti”.

Nella sua relazione De Dominicis si sofferma subito, con particolare attenzione, sui temi in materia di responsabilità sanitaria. Il procuratore regionale sottolinea infatti che la responsabilità del medico per colpa professionale introduce “una delle questioni più delicate e spinose dei nostri giorni: essa nasce dall’incremento vertiginoso dei contenziosi, dall’aumento della spesa sanitaria per risarcimento dei danni e dallo scontro in atto tra la linea che viene definita di ‘medicina difensiva’ e dal diniego degli istituti di credito di stipulare polizze assicurative collettive a garanzia del buon andamento sanitario”. Una situazione assai complessa che, secondo De Dominicis, non può essere superata esclusivamente “con leggi salvifiche o con una accorta gestione amministrativa”. Bisogna quindi, spiega il procuratore, ripartire dal principio “unanimemente riconosciuto, che il diritto alla salute non implica sempre il diritto alla guarigione e che la responsabilità medica resta comunque obbligazione di mezzo e non di risultato”.

Viene inoltre osservato che in nome “di una giustizia amministrativa ponderata” è necessario stabilire “almeno orientativamente, che il medico pubblico debba essere chiamato a rispondere di non meno della metà del danno, rispetto a quanto accertato e liquidato in sede civile o penale, potendosi accollare la restante parte alla USL che avrà, poi, diritto all’azione di rivalsa nei confronti dell’istituto assicurativo”. De Dominicis ritiene infatti che una ripartizione di questo genere costituisca “non solo costituisce un punto di equilibrio tra apparato sanitario e medico responsabile, e tra colpa medica e garanzia assicurativa, ma, nella prospettiva di una giurisprudenza monitoria e di indirizzo, mira a proiettare nel giudizio di responsabilità un clima di fiducia e di stimolo e non di disincentivo e di chiusura preconcetta”. Anche perché non si può trascurare che “esclusi i comportamenti dolosi o quelli connotati da culpa levis, l’emersione della colpa professionale a carico del medico pubblico implica un accertamento difficile e mai esente da dubbio”.
 
Gennaro Barbieri

20 febbraio 2014
© Riproduzione riservata

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