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I Direttori generali e il ddl Madia. La verifica sugli obiettivi di salute non può essere “asimmetrica” rispetto a quella sui medici

di Tiziana Frittelli

Mentre per il direttore generale, decorsi 24 mesi dalla nomina, sarebbe prevista la decadenza automatica in caso di mancata osservanza degli obiettivi di salute, i dirigenti medici o sanitari responsabili degli stessi obiettivi sarebbero invece soggetti a valutazione risolutiva in tempi molto più lunghi

04 MAG - Il 30 aprile 2015 il Senato ha approvato il ddl Madia, contenente la delega al Governo per, tra le altre materie, la revisione delle procedure per la nomina, la valutazione e la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie.
Il decreto legislativo, che dovrà essere emanato entro 12 mesi dalla legge delega dovrà, al riguardo, prevedere, per la nomina dei direttori generali, un concorso nazionale per titoli, gestito da una commissione nazionale composta in modo paritetico da esperti statali e regionali.
 
I direttori generali dovranno essere sottoposti a stringente verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sia con riferimento agli obiettivi economico-finanziari, sia con riferimento ai LEA e al Programma Valutazione Esiti, con decadenza automatica in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o in caso di gravi e comprovati motivi (mala gestio), di violazioni di leggi o regolamenti ovvero del principio di buon andamento e imparzialità.
La ratio è, ovviamente, quella della scelta dei migliori, al di fuori delle eventuali pressioni della politica regionale.
 
Evidentemente il Governo, in un momento tanto difficile per il Paese, non ha ritenuto sufficienti né i principi giuridici, ormai radicati nella giurisprudenza, di ripudio del principio dello spoils system con riguardo ai rapporti tra vertice politico regionale e le apicalità direzionali delle aziende sanitarie - affermato a partire dalla storica sentenza n. 104 del 23 marzo 2007 che ha cercato di slegare la nomina dei direttori generali dalla “fiducia politica” per agganciarla a una valutazione di profilo “tecnico” -  né la modifica, ad opera del D.L. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), della norma del Decreto Legislativo 502/1992 e smi sulla nomina dei direttori generali che, nella medesima prospettiva,  ha obbligato le Regioni, per la nomina dei direttori generali,  ad accedere ad un elenco regionale di idonei  costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
 
Particolarmente rilevante appare il riferimento del ddl Madia alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nonché, soprattutto, agli obiettivi del Programma valutazione esiti per la verifica dei direttori generali. Tale programma rappresenta sicuramente una vera conquista di civiltà in ambito sanitario ed ha il grandissimo pregio di mettere in evidenza, seppure con le criticità che un sistema complesso evidenzia, alcune importanti performances del sistema salute.
 
Trattasi di indicatori diversi e il raggiungimento degli obiettivi del sistema talora dipende da fattori organizzativi, che, a loro volta, possono dipendere dalla presenza delle risorse necessarie, altre volte da fattori concernenti l’organizzazione dei percorsi clinici (si pensi all’intervento della frattura del collo del femore negli ultrasessantacinquenni entro 48 ore dall’evento). Certamente per obiettivi di tale tipologia sarà necessario accertare la capacità del direttore generale di organizzare al meglio il percorso clinico, ovvero di rappresentare alla regione eventuali criticità legate alla scarsità di risorse.
 
Personalmente sono maggiormente preoccupata degli obiettivi legati agli esiti delle cure, strettamente connessi alle capacità cliniche e organizzative dei responsabili delle strutture. Il CCNL della dirigenza medica vigente prevede formali meccanismi di valutazione e verifica. In particolare, l’articolo 30 del Ccnl del 3 novembre 2005 stabilisce che l’azienda può disporre la revoca dell'incarico di struttura complessa, semplice e professionale, prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.  
 
Ciò vuol dire che, mentre per il direttore generale, decorsi ventiquattro mesi dalla nomina
, sarebbe prevista la decadenza automatica(anche) in caso di mancata osservanza degli obiettivi correlati alla efficace organizzazione dei percorsi clinici, i dirigenti medici o sanitari direttamente impegnati e responsabili nell’organizzazione di tali percorsi sarebbero invece soggetti a valutazione risolutiva solo successivamente a tale periodo temporale!!!
 
E’ evidente che una tale asimmetria non può funzionare, non tanto a tutela del direttore generale, quanto a tutela del sistema salute. Sono contraria alle decadenze automatiche, soprattutto perché spesso non vi sono le piene condizioni per operare, a partire dalle professionalità presenti in azienda.
 
La valutazione va ovviamente fatta. Abbiamo assistito a decenni di nomine di direttori generali senza che nessuno pagasse per la cattiva gestione e questo un paese civile non può permetterselo.
Tuttavia la decadenza automatica è un’altra stortura del sistema che rischia di spingerlo verso derive pericolose.
 
Va bene la valutazione stringente, purché senza automatismi e, soprattutto, senza asimmetrie temporali tra i percorsi di valutazione del management e quelli rivolti alle apicalità dirigenziali direttamente responsabili degli obiettivi declinati dal management.
 
L’intervento normativo, in prospettiva, deve essere a tutto tondo, offrendo al direttore generale, in modo coordinato ed esaustivo, tutti gli idonei strumenti per potere operare efficacemente e, conseguentemente, poter rispondere in modo chiaro ed oggettivo del proprio operato manageriale.
 
Tiziana Frittelli
Vicepresidente Federsanità Anci

04 maggio 2015
© Riproduzione riservata

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