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Defibrillatori, in GU il Decreto per l’utilizzo nei luoghi pubblici


Ricorrere in caso di necessità a un defibrillatore automatico esterno può salvare una vita: il ministero della Salute con proprio decreto fissa le modalità per il loro uso sul territorio, già previsto nella Finanziaria 2010, attraverso specifici programmi regionali per la loro diffusione e il loro utilizzo anche da parte di non sanitari.

08 GIU - Porta la data dello scorso 6 giugno la Gazzetta Ufficiale n. n. 129 Serie Generale, nella quale è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute (del 18 marzo 2011) con cui vengono fissati “criteri e modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”.
Una novità di non poco conto. Soprattutto per chi avesse la disavventura di subire un arresto cardiocircolatorio. Proprio per prevenire i decessi causati da simili eventi in situazioni nelle quali non era possibile l’intervento tempestivo di personale sanitario, la legge 191/2009 (la Finanziaria 2010; in particolare l’articolo 2, comma 46)aveva già determinato gli stanziamenti necessari, pari a 2 milioni di euro ciascuno per gli anni dal 2010 al 2012.
E, aveva appunto rinviato l’applicazione della norma alle disposizioni attuative che il ministero della Salute ha l’altro ieri definitivamente licenziato.
Come si legge nell’introduzione al provvedimento ministeriale, “la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza”. Occorreva quindi diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio estendendolo anche a personale non sanitario ma “opportunamente formato”.
A questo pensano i due articoli di cui è composto il Decreto 18 marzo 2011 che si occupa anche di promuovere la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori, individuando “luoghi, eventi, strutture e mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti”. Tra questi, ovviamente, anche le farmacie “per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio”.
Le Regioni potranno avviare questi programmi facendo conto anche delle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici». Il decreto contiene anche due allegati: il primo con criteri e modalità di utilizzo dei defibrillatori, il secondo con la ripartizione, Regione per Regione, delle risorse stabilite dalla Finanziaria 2010.
L’accesso ai fondi per l’anno 2010 viene comunque subordinato alla presentazione dei programmi regionali (a valutarli sarà il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza individuato dall’art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005). Per il 2011 l’erogazione avverrà dopo la presentazione di una relazione sull’attuazione del programma regionale sopra citato. Per il 2012 – ma solo per una quota pari al 60% – occorrerà un’ulteriore relazione sulla prosecuzione del programma (con valutazione positiva del Comitato per i Lea). Il restante 40% verrà erogato dopo la presentazione di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma. E, ovviamente, dopo l’ok del Comitato per i Lea.
 

08 giugno 2011
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