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Fascicolo sanitario elettronico: 208 milioni per il Fondo che lo finanzia nel periodo 2018-2021


In Stato Regioni l'Intesa sui criteri di riparto e di assegnazione delle risorse che seguiranno la verifica di precisi esiti ottenuti nell'allicazione del FSE. Possibile anche il commissariamento per gli inadempienti fino al ritiro delle somme assegnate. IL DOCUMENTO. 

05 NOV - Oltre 208 milioni in un quadriennio (2018-2021) di cui 204 a carico delle Regioni e 4 del ministero dell’Economia.

Le Regioni li devono investire per la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli erogatori pubblici che privati convenzionati, compresa la conservazione dei dati secondo il Codice dell’amministrazione digitale, per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) con l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, per la corretta gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e l’interconnessione con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) e intanto con l'anagrafe assistiti del Sistema TS (tessera sanitaria), per l’attivazione di canali alternativi per il rilascio del consenso da parte dell'assistito e per la diffusione del FSE per gli assistiti e operatori Ssn del territorio regionale e per una campagna di comunicazione regionale.

Il ministero dell’Economia deve garantire il funzionamento dell’Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) con i FSE regionali e la conservazione dei documenti digitali e la diffusione sul territorio nazionale e una campagna di comunicazione nazionale.

Approda in Stato Regioni l’intesa sull'utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese-Fascicolo sanitario elettronico che prevede il criterio di riparto del Fondo:

a) il 90% (183.766.500 euro) in proporzione alla popolazione assistita 2018 di ciascuna regione (fonte Sistema TS);
 
b) il 10% (20.418.500 euro), in proporzione al numero delle regioni.
 
E prevede anche i meccanismi per l’erogazione delle risorse:

a) a titolo di acconto, per ciascun anno, per gli importi corrispondenti al 20% del riparto annuale, da erogare entro il 31 ottobre 2019, per il 2018 e 2019 e, per le annualità successive, entro aprile di ciascun anno;
 
b) a titolo di saldo, per ciascun anno, per gli importi corrispondenti a ciascun esito, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'erogazione avviene solo dopo la verifica dell'effettiva realizzazione, da parte di ciascuna regione, del corrispondente esito, effettuata ogni sei mesi dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, con la partecipazione di Agid.
 
La mancata realizzazione degli interventi da parte di ciascuna regione comporta l'avvio delle procedure previste dalla legge 221/2012 modificata dalla legge 232/2016, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e di concerto con quello dell’Economa, sentita l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  diffida  la  regione  ad adempiere entro trenta giorni e se in base alle verifiche del comitato e del tavolo tecnico questa non l’abbia fatto, il  presidente  della  regione,  nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad  acta,  adotta gli atti  necessari  all'adempimento  e  ne  dà  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comitato e al tavolo tecnico.

E se tutto non sarà in regola, potrà avvenire l'eventuale recupero, da parte del ministero dell'Economia anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti, delle quote di acconto annuali già erogate.
 
 
 
 
 

 
  

05 novembre 2019
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