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Covid. Il coprifuoco arriva anche in Campania, dalle 23 alle 5 del mattino. Stop agli spostamenti interprovinciali. De Luca firma ordinanza


L’ordinanza prevede l'obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, salvo “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute”. Chi non rispetterà le disposizioni sarà punito con il pagamento di una sanzione amministrativa. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applicherà inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività fino anche a 30 giorni.  L’ORDINANZA

22 OTT - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, d’intesa con il ministro della Salute Roberto Sperazna, ha firmato l'ordinanza numero 83 con la quale viene disposto il “coprifuoco” dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre o comunque fino all'adozione di un prossimo Dpcm. L'ordinanza prevede l'obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo. «”li avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23.30”, spiega l’ordinanza.

Tra le 23 e le 5 saranno consentiti esclusivamente “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute”, ma resta “sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro”.

Chi non rispetterà le disposizioni sarà punito con il pagamento di una sanzione amministrativa. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
 
Non solo. L'ordinanza prevede che “per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro”.

22 ottobre 2020
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