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Demansionamento infermieri. Asl 8 Cagliari (ora ATS), condannata dal Tribunale, approva una transazione 

di Elisabetta Caredda

Nella busta paga di luglio i dipendenti che hanno presentato il ricorso, accolto parzialmente dal Tribunale di Cagliari, verranno risarciti per il danno non patrimoniale causato dallo svolgimento di mansioni inferiori e per l’attesa a turni di lavoro di pronta disponibilità festivi senza godere dei riposi compensativi e settimanali quando coincidenti con i turni festivi. Inoltre, ai ricorrenti verrà corrisposto anche il tempo di vestizione e svestizione.

02 LUG - Si è concluso con una proposta conciliativa (deliberazione n. 486 del 25/06/2021) il contenzioso avviato nel 2012 da alcuni infermieri nei confronti dell’ASL n. 8 di Cagliari (ora Azienda per la tutela della Salute) per diverse criticità legate al tipo di mansioni e turni ai quali sarebbero stati sottoposti.

Gli infermieri hanno denunciato l’Azienda perché, a causa del noto problema della carenza di personale, sarebbero stati “prevalentemente e sistematicamente adibiti, dal mese di luglio 1998, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, in via quasi esclusiva ad incombenze di natura alberghiera di competenza del personale ausiliario di categoria A e allo svolgimento di mansioni tipiche della categoria B/BS”. Inoltre, sembrerebbe che abbiano dovuto “attendere ai turni  di lavoro di pronta disponibilità festivi o coincidenti con il giorno di riposo settimanale, senza poter beneficiare dei riposi compensativi ed altri diritti e benefici previsti dalla normativa contrattuale”.

Oltre ad aver citato quindi in giudizio l’ex ASL n. 8 (ora ATS) con la richiesta di vari riconoscimenti risarcitori, gli infermieri promotori del ricorso hanno anche chiesto di poter essere reintegrati esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla loro categoria di appartenenza; quindi, di ricondurre le prestazioni ad essi assegnate nell’ambito esclusivo della qualifica di infermiere (D).

Per l’ex ASL n. 8 (ora ATS) la domanda risarcitoria sarebbe infondata, ma il 14 gennaio 2021 è arrivata la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha parzialmente accolto il ricorso dei collaboratori professionali sanitari ordinando all’ASL n. 8 di Cagliari (ora ATS). In particolari, la sentenza condanna l’Ats ad adibire i ricorrenti alle sole mansioni proprie del profilo di appartenenza ed, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a pagare loro la somma pari al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009, al 5% per quelle invece percepite dal 1 gennaio del 2010 al 30 aprile 2014 e al 3% per quelle che vanno dal 1 maggio 2015 sino alla data della decisione, oltre gli interessi maturati.

Ancora, il Tribunale ha condannato l’ex ASL n. 8 (ora ATS) al pagamento “di una somma a titolo risarcitorio per la pronta disponibilità nei turni festivi e in coincidenza con il giorno domenicale di riposo settimanale, ai quali va aggiunta una percentuale equitativa del 10% a titolo di rivalutazione monetaria” e gli interessi. Infine, il Tribunale ha dichiarato e riconosciuto anche  il diritto degli infermieri a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro, da quantificarsi nella misura di dieci minuti in entrata e dieci minuti in uscita.

Tutte le ulteriori richieste sono state rigettate, le spese di lite sono state dichiarate compensate per un quinto tra le parti e l’ATS Sardegna è stata in più condannata al rimborso della restante parte in favore degli infermieri ricorrenti.

Le parti oggi sono dunque convenute ad una proposta conciliativa per risolvere definitivamente il contenzioso e rinunciare reciprocamente alla proposizione dell’appello.

L’atto di transazione approvato dal Commissario straordinario Massimo Temussi impegna l’Ats a corrispondere agli infermieri che hanno presentato il ricorso, a titolo risarcitorio, l’80% delle somme liquidate dal Giudice con le stesse percentuali indicate dalla sentenza (7% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009; 5% dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2014; 3% dal 1 maggio 2014 al 14 gennaio 2021) da calcolarsi sulla retribuzione netta percepita e con le decorrenze specificate nel provvedimento conciliativo. Oltre ciò, l’Ats assegnerà l’80% delle ulteriori somme liquidate sempre dalla sentenza (maggiorate del 10%) a titolo risarcitorio per la questione della pronta disponibilità nei turni festivi, nonchè l’80% delle somme da liquidare, a titolo retributivo, per il tempo di venti minuti complessivi impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro (al netto di eventuali importi percepiti per lo stesso titolo a partire dal mese di gennaio 2011) con decorrenza dal 23 ottobre 2004 e sino all’attualità, salvi tempi inferiori di permanenza in reparto.

Le somme spettanti a ciascuno dei dipendenti che han fatto ricorso saranno corrisposte dalla Struttura complessa del Trattamento giuridico ed economico di Ats nella loro stessa busta paga per questo mese di luglio 2021.

Elisabetta Caredda

02 luglio 2021
© Riproduzione riservata

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