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Caso Avastin Lucentis. Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Veneto. Spetta all’Aifa decidere


Riconosciuto il “lodevole intento” della Regione a garantire il più ampio utilizzo off-label del farmaco, ma per i magistrati amministrativi l’autorizzazione a utilizzare un farmaco identico, meno costoso, ma registrato per una patologia diversa, non spetta alle Regioni, ma allo Stato tramite l’Aifa.

11 SET - Respinto l’appello della regione Veneto sul contenzioso relativo all’uso del farmaco “Avastin” per la cura delle maculopatie degenerative dell’occhio in alternativa al “Lucentis”. 
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato la cui decisione si basa esclusivamente sulla base della considerazione che l’autorizzazione a utilizzare un farmaco identico, meno costoso, ma registrato per una patologia diversa, non spetti alle Regioni, ma allo Stato tramite l’Aifa.
 
La sentenza, come spiega una nota della Regione, statuisce che “la Regione Veneto, pur mossa dal lodevole intento di garantire al maggior numero di cittadini il più ampio utilizzo off-label di un farmaco efficace per la cura della maculopatia degenerativa senile e meno costoso rispetto a quello in commercio, Avastin e di perseguire un auspicabile contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, non ha legittimamente né avrebbe potuto legittimamente intervenire in questa materia mediante l’esercizio di un potere decisionale che, come ha stabilito la Corte costituzionale, le è precluso perché in via esclusiva riservato all’Aifa, attenendo ai livelli essenziali di assistenza sanitaria di competenza dello Stato”.
 
I Giudici del Consiglio di Stato hanno riconosciuto il ruolo svolto nella vicenda dalla Regione Veneto, rivolto a evitare inutili sprechi in ambito sanitario, statuendo che “i dubbi prospettati dalla Regione Veneto, dubbi gravi, allarmanti, non fugati del tutto, per il caso dell’Avastin, nemmeno dalla relazione dell’Aifa depositata nel presente grado di giudizio, pongono all’attenzione dell’interprete forti criticità insite nel sistema della farmacovigilanza, nazionale ed europea, e, in particolare, lo inducono ad interrogarsi seriamente sulla stessa oggettività e attendibilità degli studi scientifici, nazionali e internazionali, e sull’imparzialità delle indagini inerenti alla sperimentazione e all’uso clinico dei farmaci, oggetto di rigorosa valutazione tecnico-scientifica da parte delle amministrazioni, europee e nazionali, rispetto ad eventuali influenze o pressioni delle imprese farmaceutiche nell’ambito di politiche commerciali di più vasta scala”.
 
La sentenza, ancorché sfavorevole per la Regione, arriva dopo la sentenza con il quale il Tar Veneto, sulla base delle prove fornite anche dalla Regione, ha ritenuto di inviare le carte del procedimento alla Procura della Corte di Conti di Roma per un supposto danno erariale di 400 milioni di euro.
 
Nella vicenda, si legge nella nota della regione Veneto, va a latere registrato che da parte dell’Autorità per la tutela della Concorrenza ha applicato anche una sanzione nei confronti delle due società produttrici i farmaci in questione, per aver fatto cartello in alterazione del libero mercato, ed è in svolgimento da parte della Procura della repubblica di Roma anche una indagine penale sull’intera vicenda.
 
La pronuncia, per quanto sia di rigetto dell’appello regionale, non toglie affatto la possibilità né alla Regione Veneto, né alla Corte dei Conti, né al Ministero della Salute, né alle altre Regioni di agire nei confronti dei responsabili del predetto sperpero. Pur dovendo evidenziare che, stanti le riportate considerazioni del Consiglio di Stato, l’interesse collettivo della comunità nazionale, sollecitato dalla iniziativa della Regione Veneto, merita un opportuno coordinamento al fine di permettere il più congruo recupero di quanto inutilmente e ingiustificatamente speso.

11 settembre 2014
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