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Farmacie. Consiglio di Stato: “Sì a obbligo soppressione sedi poste a concorso ma diventate in sovrannumero”

di Paolo Leopardi

Con un’ordinanza i giudici intervengono sulla questione relativa all’obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche istituite in virtù dell’abbassamento del quorum stabilito dalla Legge 27/12, poste a concorso e divenute soprannumerarie in ragione della diminuzione della popolazione. Il Consiglio di Stato ha annullato  l’ordinanza del TAR Bari, e ha  stabilito che vi è obbligo di soppressione delle dette sedi. L’ORDINANZA

26 FEB - Le varie procedure concorsuali volte all’assegnazione delle farmacie determinate dai nuovi parametri demografici dettati dall’articolo 11 DL 1/2012 così come convertito in Legge 27/2012 proseguono a rilento nel loro iter.
 
Alcune farmacie già hanno aperto (Piemonte e Toscana) ed alcune sono in via d’apertura (Emilia Romagna, Lombardia, etc.).
 
In questo contesto, tuttavia, le Regioni ma soprattutto i poveri concorrenti continuano a rimanere dubbiosi, confusi ed in alcuni casi esterrefatti dalle decisioni dei Giudici Amministrativi che, seppur rispettabilissime, emettono sentenze troppo diverse da TAR a TAR,  ponendo anche gli addetti al settore sulle “montagne russe”.
 
L’occasione di questo commento sorge a seguito della pubblicazione dell’ordinanza emessa ieri dalla III sezione del Consiglio di Stato, l’ordinanza  n. 600/2016 che, decidendo sull’impugnativa proposta dai ricorrenti pugliesi che avevano visto respingere la propria istanza cautelare dal TAR Puglia, Sezione II di Bari, ha ribaltato quanto affermato dal Giudice Amministrativo  Pugliese e, conseguentemente, contraddetto una giurisprudenza che si stava consolidando in materia di soppressione o meno di farmacie soprannumerarie in occasione delle revisioni ordinarie delle farmacie nel rispetto del quorum determinato dal decreto “Crescitalia” .
 
Già, in precedenza, il TAR Piemonte, Sez. II, con decisione  n. 1571 del 12 novembre 2015 aveva stabilito che non sussiste un obbligo di provvedere, in capo all'amministrazione, sull'istanza di revisione del numero delle farmacie presenti nel comune presentata dal titolare di una delle farmacie e, conseguentemente, pur sussistendo un principio di revisione periodica delle piante organiche, e una prerogativa dei farmacisti interessati a sollecitare la rideterminazione delle piante organiche, eventualmente anche in diminuzione, l'insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.
 
Avallare una simile interpretazione, recita la sentenza in parola, significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale.
 
Pertanto, concludeva la sentenza, è evidente che l'originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari (che in ipotesi di tempestiva conclusione del concorso sarebbe caduta al 31.12.2014 coordinandosi con la conclusione del concorso stesso) non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso non è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione, in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti.
 
 
I giudici pugliesi, sostanzialmente, richiamavano la sentenza piemontese mentre si ponevano in contrasto con l’altrettanto recente sentenza del TAR Sardegna del 22 dicembre 2015 n. 1223.
 
Nello specifico, i Giudici affermavano che se in fase di revisione ordinaria una sede neo-istituita, e inserita nel concorso straordinario ancora in via di espletamento, si rivela – a seguito di decrementi demografici – in soprannumero, non per questo può legittimamente essere soppressa e quindi espunta dalla pianta organica, perché va offerta (e assegnata) anch’essa ai partecipanti al concorso straordinario a tutela della “legittima aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al concorso facendo affidamento sull’assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale e con le delimitazioni specificate, salvo provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti”.

Precisava, ulteriormente il Tar Puglia, “a fronte dell’eccezionale meccanismo del concorso straordinario una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione”.
 
Le decisioni piemontese e pugliese, ripetiamo in contrasto con la sentenza del TAR Sardegna, che, viceversa afferma “il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti sufficienti)”, apparivano criticabili ad avviso dello scrivente, quantomeno per la recessività dell’interesse del concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di un assetto ordinato, e giuridicamente corretto, del servizio farmaceutico territoriale, quindi di una tempestiva, costante, ed esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della configurazione delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione sul territorio della popolazione del comune.
 
Di qui, la decisione del Consiglio di Stato che, riformando la sentenza del TAR Puglia, Sezione di Bari ha affermato che l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sesta sede farmaceutica nel Comune di Valenzano non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti;.
 
Ed ora?
 
Certo le decisioni sono provvisorie e si dovrà attendere l’esito della fase di merito dei vari giudizi ma certa è una cosa i tempi dei vari procedimenti concorsuali si allungano e si “arricchiscono” sempre di maggiori dubbi…..
 
 
Avv. Paolo Leopardi

26 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

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