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Farmaci e vendita on line. Niente app o e-commerce. Divieto di vendita per i grossisti. La nuova circolare del Ministero della Salute


Dopo la nota di gennaio arrivano nuove direttive da Lungotevere a Ripa. Ribadito il divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico. Obbligo di preventiva specifica autorizzazione. No all’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce o applicazioni. Confermata la possibilità di vendere online i medicinali omeopatici per i quali non è stata rilasciata l’autorizzazione in forma semplificata da parte dell’Aifa. LA CIRCOLARE

11 MAG - Obbligo di preventiva autorizzazione alla vendita on line, divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico, divieto di utilizzo di siti web diversi da quello autorizzato, spese spedizioni e omeopatici. Queste le direttrici della circolare del Ministero della Salute che contiene alcuni chiarimenti sulle modalità di vendita on line dei farmaci senza ricetta. Qui di seguito la sintesi del provvedimento
 
Obbligo di preventiva specifica autorizzazione alla vendita on line e di registrazione- Sanzioni.
La circolare ministeriale richiama l’attenzione sul divieto, ribadito dalla circolare, di iniziare la vendita online dei farmaci senza ricetta:
- in assenza di preventiva autorizzazione regionale,
- nonché prima della registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza dei medicinali, gestito dal Ministero della Salute
- e dell’implementazione delle pagine web destinate alla vendita dei farmaci con il logo contenente il collegamento ipertestuale al suddetto elenco.
 
Il Ministero precisa che “la violazione dei precetti sopraindicati costituisce una trasgressione dell’art. 122 del R.D. 1265/1934 configurando, l’eventuale vendita online, come una vendita al pubblico effettuata fuori della farmacia, per la quale è prevista una sanzione amministrativa.
 
Divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico- Sanzioni.
Altro tema affrontato riguarda i grossisti. Si chiarisce che essi non possono effettuare vendite online di farmaci senza ricetta.
 
Di conseguenza si precisa “l’obbligo della farmacia di vendere online solo i farmaci acquistati dalla farmacia con il proprio codice univoco e conservati presso il magazzino della farmacia”.
 
In sostanza “il farmacista può vendere online solo i medicinali senza ricetta di cui è già in possesso con la conseguenza che, qualora fosse sprovvisto del medicinale richiesto online dal cliente, deve, prima di spedirlo, entrarne materialmente in possesso, non potendo chiedere al grossista di recapitarlo direttamente al cliente. Un passaggio questo indispensabile per garantire lo svolgimento, da parte del farmacista, di tutte quelle verifiche che, per obbligo professionale, gli competono, prima di procedere alla spedizione.
 
Un’operazione di vendita online di farmaci acquistati con il codice univoco del grossista e conservati nel magazzino del grossista, costituisce una vendita effettuata da quest’ultimo soggetto che, come noto, non è autorizzato a tale tipo di vendita. Tale comportamento viola, da parte del distributore, l’art. 104, comma 1, lettera c) del decreto 219/2006 ed è punito, senza pregiudizio di sanzioni penali, dall’art. 148, comma 13 del citato decreto219, ossia con la sanzione amministrativa da €3000 a €18.000.
 
Divieto di utilizzo di siti web diversi da quello autorizzato.
La circolare si è poi soffermata a ribadire la stretta correlazione tra l’indirizzo del sito web e la sede fisica che dispensa i medicinali al pubblico, chiarendo che non è consentito:
- l’utilizzo di siti web intermediari
- piattaforme per l’e-commerce (marketplace)
- applicazioni mobili per smartphone o tablet (APP)
- piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall’utente, risalgono ad un venditore selezionato dal sistema.
 
Il Ministero rileva che tali strumenti, funzionali alla gestione online dei processi di acquisto di farmaci dai siti web autorizzati, “si pongono in contrasto con il principio che ammette le vendite online unicamente, attraverso i siti dei soggetti autorizzati che devono coincidere con quelli presenti nell’elenco gestito dal Ministero della Salute, o violano il diritto di libera scelta della farmacia da parte del cittadino sancito dall’art. 15 della legge 475 del 1968”.
 
Spese di spedizione
La circolare, dopo aver precisato che il prezzo dei farmaci venduti online deve coincidere con quello praticato nelle sede fisica della farmacia, ricorda che sul sito web deve essere chiarito a priori se le spese di spedizione andranno applicate o meno a tale forma di acquisto. A tale riguardo è ammissibile la scelta di cancellare tali spese al raggiungimento di un certo importo a condizione che tale agevolazione sia adottata con riferimento a tutte le merci vendute online e non soltanto per i farmaci.
 
Omeopatici.
La circolare conferma la possibilità di vendere online i medicinali omeopatici per i quali non è stata rilasciata l’autorizzazione in forma semplificata da parte dell’Aifa in quanto, essendo privi di classificazione possono essere acquistati senza ricetta, salva l’ipotesi in cui il produttore abbia indicato in etichetta che il medicinale può essere venduto solo con ricetta medica, in quanto tale eventualità consente la vendita del farmaco omeopatico solo in farmacia.

11 maggio 2016
© Riproduzione riservata

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