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Concorso farmacie. Consiglio di Stato boccia duplice assegnazione

di Paolo Leopardi

Ora, è chiaro che i farmacisti che hanno partecipato in più di una Regione al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie, cullando detta speranza, dovranno operare una scelta ed indicare quale sia la sede farmaceutica dei loro sogni. ORDINANZA

17 OTT - Nei giorni scorsi, con ordinanza 4632 del 14/10/2016, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, contro l’ordinanza cautelare n. 282/2016 del TAR Puglia, proposto da una compagine associativa di farmacisti che dopo essere risultata assegnataria di una sede farmaceutica nel concorso straordinario per l’assegnazione di nuove farmacie bandito dalla Regione Piemonte, si era visto notificare un provvedimento di revoca dell’assegnazione della sede farmaceutica per la quale aveva partecipato, con esito vittorioso, nella Regione Puglia.
 
La compagine associativa in parola aveva impugnato, come detto, innanzi al TAR Puglia. Sez. Bari il provvedimento della Regione Puglia dando corso al citato contenzioso.
 
Sebbene il provvedimento sia di natura cautelare lo stesso assume carattere di definitività se lo si legge unitamente al provvedimento di primo grado.
 
Recitava, infatti, l’ordinanza del TAR pugliese che la “possibilità di partecipare al concorso in non più di due Regioni risponde alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione, quindi di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ma non pare implicare anche la possibilità di duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente”.

Ora confermando detta ordinanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto “nei limiti della delibazione sommaria propria della fase cautelare, che le considerazioni svolte dal primo giudice debbano essere condivise… ferma restando l’opportunità di una sollecita trattazione nel merito del ricorso di primo grado presso il Tribunale Amministrativo adito”.
 
Sembrerebbe, quindi, che non debbano esserci più dubbi sull’interpretazione della norma sancita dalla Legge 27/2012 che per tanti anni ha fatto discutere e tanti ha fatto sperare sulla possibilità di vincere due farmacie in due diversi concorsi.
 
Ora, è chiaro che i farmacisti che hanno partecipato in più di una Regione al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie, cullando detta speranza, dovranno operare una scelta ed indicare quale sia la sede farmaceutica dei loro sogni.
 
Il problema, tuttavia, sarà ben più grave per quelle compagini che hanno partecipato in più di una Regione composte da diversi soggetti.
 
Per loro sicuramente la scelta di una sede farmaceutica vinta in una regione rispetto a quella vinta in altra regione comporterà un danno per chi non facendo parte della compagine partecipante al concorso della regione preferita verrà giocoforza escluso dalla possibilità di vincere la sede farmaceutica per la rinunzia dell’altro o degli altri associati.
 
Le conseguenze ovvie (che già si prospettano ai vari Tribunali interessati) saranno quelle di vedere incardinare numerosi contenziosi per le richieste di risarcimento dei danni per il sogno perduto….

In conclusione, un’altra ed un'altra volta ancora potremo dire lo avevo detto ma forse ora sono troppe le volte ed i mea culpa dei nostri governanti non possono più bastare come giustificativo per i tanti interessati.
 
Paolo Leopardi

17 ottobre 2016
© Riproduzione riservata

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