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Pubblicità o aggiornamento? Consiglio di Stato interviene su attività informatori farmaceutici


Bocciata la linea dell’Antitrust che aveva vietato la diffusione di un pieghevole per i medici sull’osteoporosi ritenendolo “pubblicità occulta”. Per il Consiglio di Stato il materiale destinato al medico e non al pubblico non può essere considerato pubblicitario.

19 OTT - Un ultima  sentenza del Consiglio di Stato  n. 5297/2011 (emessa il 19 luglio 2011 e depositata il 21 settembre 2011), confermativa del precedente pronunciamento del Tar Lazio, rigettando il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pone fine al contenzioso instaurato in merito alla pratica commerciale scorretta che, secondo l’Antitrust, veniva attuata con l’utilizzo di un pieghevole sull’osteoporosi destinato ai medici e realizzato da un’azienda farmaceutica.
L’Antitrust si era mossa a seguito della segnalazione inoltrata da un medico al quale un informatore farmaceutico aveva mostrato il pieghevole informativo che l’Autority aveva ritenuto pubblicità ingannevole, vietandone l’ulteriore diffusione.
I giudici d’appello del Tar del Lazio avevano ribaltato la decisione insistendo proprio sulla natura del pieghevole che, per essere assimilato a supporto pubblicitario, avrebbe dovuto avere come requisiti un’ampia diffusione tra il pubblico e lo scopo dichiarato di promuovere la commercializzazione di un prodotto. Elementi entrambi assenti nel caso del pieghevole contestato.
Il Consiglio di Stato, ponendo fine alla vertenza, e rendendo così definitiva la sentenza del Tar del Lazio, ha ritenuto che nel caso specifico fosse invece ragionevole  ritenere che il messaggio in questione non fosse preordinato alla diffusione presso il pubblico generale al fine di promuovere la vendita del prodotto.
“Esso - scrive il Consiglio di Stato - assumeva piuttosto una finalità informativa ad uso mirato, come tale esulante dal campo concettuale e applicativo delle disposizioni inerenti le pratiche commerciali scorrette”.
Elemento fondamentale per la decisione dei  supremi giudici amministrativi è stata anche la  considerazione che all’Antitrust fosse pervenuta una sola segnalazione. Se il pieghevole avesse avuto un’effettiva natura pubblicitaria e promozionale, ben maggiore sarebbe stato il numero delle segnalazioni, se ritenuto ingannevole, pervenute all’Antitrust stessa.
 
Avv. Paolo Leopardi
 

 

19 ottobre 2011
© Riproduzione riservata

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