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Coronavirus. Mattarella firma il decreto legge. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Ecco tutte le misure


Divieto di accesso e uscita dai Comuni interessati. Stop a manifestazioni di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Scuole di ogni ordine e grado chiuse. Quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate. Queste le misure previste per contenere i focolai in Lombardia e Veneto. IL TESTO

23 FEB - Isolati i 10 Comuni del lodigiano interessati dall'epidemia, ed il Comune di Vò in provincia di Padova. Stop a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorio nazionale che all'estero. 
 
E ancora, quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.
 
Queste le principali misure indicate dal Governo per il contenimento dei focolai di coronavirus in Lombardia e Veneto.
 
Il decreto approvato ieri nel corso di un Consiglio dei Ministri straordinario, e firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato stasera sulla Gazzetta Ufficiale diventando immediatamente operativo.
 
Il testo è composto da 5 articoli.
 
L'articolo 1 prevede le seguenti misure per il contenimento del coronavirus per i comuni della Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini) e Vento (Vò):
 
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area;
 
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
 
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
 
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
 
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 
g) sospensione delle procedure concorsuali;
 
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
 
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
 
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
 
k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati;
 
l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
 
m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;
 
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
 
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
 
L'articolo 2 prevede che le autorità competenti potranno adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza anche fuori dai casi previsti dall'aritcolo 1.
 
All'articolo 3 si spiega che le misure precedentemente elencate saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni , ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Si spiega poi che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste verrò punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro).
 
Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, all'articolo 4 si prevede un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, da aggiungere a 5 milioni di euro già previsti dalla delibera dello scorso 31 gennaio con la quale il Governo dichiarava lo stato di emergenza.
 
Infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
Giovanni Rodriquez

23 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

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