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Ripiano spesa farmaceutica. Aifa emana nuova Determinazione


L’annullamento della precedente e la nuova emanazione sono state rese necessarie dopo il riesame della spesa farmaceutica territoriale 2010, che ha evidenziato come lnon vi sia stato lo sforamento del limite del tetto previsto del 13,3% sul Fondo sanitario nazionale. Ecco il nuovo testo.

20 GIU - Novità per il ripiano della spesa farmaceutica. A seguito dei numerosi ricorsi presentati dalle Aziende Farmaceutiche avverse la Determinazione Aifa del 7 febbraio 2012 (G.U. n.33 del 9-2-2012), successivamente modificata dalla Determinazione Aifa del 27 febbraio 2012 (G.U. n.50 del 29-2-2012), recante: “Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l’anno 2010”, e delle Sentenze del TAR Lazio, sez. III Quater, datate 29 marzo 2012, 18 e 30 aprile 2012, 16 maggio 2012 che avevano portato alla sospensione di tali determinazione, infatti, l’Aifa ha proceduto al riesame della spesa farmaceutica territoriale 2010 attraverso l’aggiornamento del monitoraggio della spesa farmaceutica e del rispetto del tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, relativi al periodo gennaio-dicembre 2010.
 
La conseguenza è stata l'annullamento della Determinazione precedente e l’emanazione, da parte dell'Aifa, di una nuova determinazione (datata 15 giugno 2012). Un provvedimento reso necessario dai diversi risultati sui risultati di spesa farmaceutica emersi nel corso della verifica.

In sintesi, spiega l’Aifa in una nota, è stato rilevato un livello di spesa nazionale per la farmaceutica territoriale di 13.941 milioni di euro (pari al 13,28% del fabbisogno sanitario), equivalente ad un avanzo assoluto di -24.0 milioni di euro rispetto al tetto del 13,3% (13.965 milioni di euro). I dati, quindi, testimoniano che nel 2010 non si è verificato alcun sfondamento del tetto di spesa farmaceutica programmato. Che nella determinazione del 7 febbraio era invece stato quantificato in 23.035.247 di euro, il cui ripiano era stato posto a carico delle aziende farmaceutiche per 17.115.649 euro e a carico di grossisti e farmacisti per i restanti 5.919.598 euro.

“Pertanto – si legge in una nota dell’Aifa - è emersa l’inapplicabilità delle procedure previste dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n.159/2007, convertito in Legge n.222/2007” sulle regole per il ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. In pratica, non c'è alcun bisogno né obbligo di procedere al ripiano dello sfondamento per l’anno 2010.

L’Aifa annuncia quindi che le Regioni Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Campani, Abruzzo, Calabria e Liguria “sono autorizzate a restituire gli importi versati dalle aziende farmaceutiche”.

Tra le novità contenute nella nuova determinazione, inoltre, la definitiva quantificazione dello sconto a carico dei farmacisti e del grossista relativo alla mancata riduzione dei prezzi del 5%, ristabilito allo 0,64% sul prezzo al pubblico iva compresa. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione 15 giugno 2012, i grossisti saranno chiamati, quindi, a corrispondere la propria quota-parte della mancata riduzione del 5% del prezzo dei farmaci, riconoscendo alle farmacie sui farmaci di classe A uno sconto aggiuntivo dello 0,06% (differenza tra il margine del 3% ed il nuovo margine dello 2,94%), mentre le farmacie, dalla medesima data, dovranno riconoscere lo sconto dello 0,64%, sia al pubblico, che al Ssn.

“Tali quote – precisa però l’Aifa – devono essere considerate minime nel caso di medicinali di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009 n. 77, a cui si deve aggiungere l’ulteriore quota dell’8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch’essa da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti”.
 

20 giugno 2012
© Riproduzione riservata

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