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Giovedì 21 LUGLIO 2011
Ecco tutte le esenzioni per le patologie croniche

Una nota del ministero della Salute diffusa nel pomeriggio a seguito dell'incontro con Federanziani, che chiedeva rassicurazioni sull'applicazione dei ticket alle persone affette da patologia cronica, chiarisce il quadro della normativa che risale al 1999 (decreto ministeriale 329) e che da allora non ha subito variazioni.
 
Ecco tutte le esenzioni per le patologie corniche:

Le malattie
Per essere incluse nell’elenco allegato al decreto, le malattie devono presentare caratteristiche rispondenti ai criteri generali definiti dal d.lgs. 124/98: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento. Per valutare l’onerosità del trattamento si prende in considerazione il ticket richiesto per l’esecuzione delle prestazioni e la frequenza con la quale esse devono essere effettuate.  

Le prestazioni
Il provvedimento prevede il diritto all’esenzione per le prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché assoggettate alla partecipazione al costo ai sensi della normativa vigente (ad esempio, non viene presa in considerazione l’assistenza farmaceutica che, a livello nazionale, non è assoggettata a ticket). Le prestazioni erogabili in esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia ai fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti (d.lgs. 124/98, art 5 comma 2).
In particolare, il d.m. 329/99 e successive modifiche definisce per ogni malattia e condizione cronica ed invalidante l’insieme di prestazioni esenti, tenendo conto delle necessità di prevenire gli ulteriori aggravamenti e le complicanze più frequenti e monitorare gli effetti collaterali del trattamento.

La procedura di riconoscimento
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.

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