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16 FEBBRAIO 2020
La radioprotezione medica: il grande assente nella normativa sulla sicurezza del lavoro

Di seguito il paragrafo dedicato al tema della radioprotezione per gli operatori della sanità tratto dal documento della Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione
 
La normativa in materia di radioprotezione non è stata inclusa nel D.Lgs. 81/08 per una serie di motivi che non analizzeremo in questa sede.
 
La mancata integrazione ha sicuramente creato problemi di coordinamento tra gli adempimenti previsti dalle due norme e tra le figure deputate ad assolverli, con duplicazione di interventi; basti pensare alla duplicazione degli accertamenti sanitari rispettivamente previsti dalle due norme e della relativa documentazione, alla duplicazione di documenti di valutazione dei rischi che, non integrandosi, fanno venir meno l’obbiettivo di completezza richiamato nell’art. 28 del D.Lgs 81/08.
 
In attesa della indispensabile integrazione e armonizzazione delle due norme è auspicabile che nella prassi quotidiana vengano messi in atto tutti i possibili accorgimenti perché i principi fondamentali del Titolo I del D.Lgs. 81/08 siano guida anche per gli adempimenti in materia di radioprotezione.
 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è auspicabile che il DVR contenga anche la parte relativa alla radioprotezione e che il DVR così integrato costituisca la fonte di informazioni per il medico di Radioprotezione, al fine di renderlo edotto degli altri rischi specifici esistenti nelle attività lavorative così da poter formulare il proprio piano di sorveglianza sanitaria in forma coordinata anche con il piano di sorveglianza sanitaria per gli altri rischi. Indispensabile, ovviamente, lo stretto confronto con il Medico Competente anche per l’espressione dei giudizi di idoneità e dei provvedimenti conseguenti. Inoltre, anche la classificazione dell’esposizione dei lavoratori dovrebbe essere generata dalla valutazione integrata dei rischi.
 
Nell'ambito della sorveglianza dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti la classificazione necessita inoltre del contributo e parere tecnico dell’esperto qualificato come previsto dal comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 230/95.
 
Per quanto riguarda l’esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti, se da una parte è nell'esperienza di molti medici competenti osservare una sovrastima della effettiva possibilità di ricevere dosi significative nei lavoratori di gruppo B ( spesso i controlli di dose su questi lavoratori mostrano esposizioni sovrapponibili a quelle della popolazione generale), dall’altra parte si sono sviluppate nell'ultimo ventennio, soprattutto in campo medico (ma non solo), molteplici attività che comportano, proprio per la tipologia e le finalità di utilizzo delle radiazioni, nonché per le particolari modalità di lavoro, livelli di esposizione dei lavoratori spesso elevati fino ai limiti stabiliti dalla normativa, con rilevanti problemi sanitari e medico-legali da gestire per il medico addetto alla sorveglianza.
 
Si ricordano, in particolare e a titolo di esempio, attività mediche in grande espansione come quelle dei cardiologi interventisti, degli endoscopisti interventisti, dei medici/tecnici di medicina nucleare o di terapia del dolore. Vale inoltre ricordare che, per il rischio da radiazioni ionizzanti, viene primariamente considerato il rischio espositivo potenziale in relazione alle aree e modalità di esposizione e che una vera valutazione individuale del rischio si può oggettivare solo a posteriori con il calcolo periodico (su base semestrale o annuale) delle dosi espositive rilevate.
 
D’altra parte, l'obbligo della sorveglianza medica in radioprotezione non è correlato necessariamente all'effettivo assorbimento di una dose, piccola che sia, quanto piuttosto alla suscettibilità di ricevere una dose (D.Lgs. n. 230/1995).
 
Pertanto, ai fini della sorveglianza medica della Radioprotezione1 è importante individuare tutte quelle condizioni di predisposizione, di meiopragia e di patologia conclamata che possono comportare il manifestarsi di una malattia da radiazioni o un peggioramento della salute di chi lavora. Il medico incaricato della Radioprotezione, nell'ambito dello specifico esercizio professionale, dovrebbe infatti confrontarsi con i due grandi capitoli della radiopatologia: i danni deterministici (graduati, a soglia o reazioni tissutali) e i danni stocastici (probabilistici).
 
Per i primi è possibile attuare una prevenzione totale, mantenendo le dosi a livelli inferiori alla dose soglia; per i secondi, ammettendo una relazione di causalità lineare senza soglia, si può ipotizzare soltanto la limitazione degli stessi.
 
Nella scelta degli accertamenti diagnostici riguardanti i danni deterministici non si può prescindere dal confronto tra i dati dosimetrici comunemente osservati e le specifiche soglie di dose.
 
Di grande importanza sono al riguardo i valori soglia indicati nelle pubblicazioni ICRP n. 41 del 1984 e n. 60 del 1990" per l'esposizione singola di breve durata e per l'esposizione protratta e frazionata, sia annuale che totale. Per quanto riguarda gli effetti stocastici, va rilevato che il sistema di protezione radiologica (art. 2 del D.Lgs. n. 230/1995) è strettamente correlato all'ipotesi di relazione di tipo lineare senza soglia tra dose e probabilità di accadimento: ogni tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovrebbe essere mantenuto ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, nell'assunzione che il danno stocastico si possa limitare riducendo le dosi, ma mai prevenire del tutto.
 
A questo va aggiunto il fatto che il danno stocastico radioindotto di tipo somatico (leucemie e tumori solidi) è aspecifico, a comparsa casuale e tardiva nella popolazione esposta e non è dimostrabile alle basse dosi attraverso l'evidenza epidemiologica.
 
Ne consegue che il medico dovrebbe confrontarsi, non soltanto con gli eventuali casi di tumore in eccesso dovuti all'irradiazione professionale, ma inevitabilmente e prevalentemente con i tumori cosiddetti "spontanei" o "naturali", che si presentano nella comune popolazione con una mortalità del 30% ed oltre.
 
In questo contesto la sorveglianza medica della Radioprotezione acquisisce indubbiamente compiti istituzionali di tipo oncopreventivo.

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