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Giovedì 12 SETTEMBRE 2013
Il sistema sanzionatorio

Sull'applicazione del Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, devono vigilare i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, gli uffici etici e di disciplina. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, in modo che possano conseguire una piena conoscenza dei contenuti della norma.
 
La violazione degli obblighi previsti integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
 
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
 
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Resta ferma l'applicazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonchè gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

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