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10 APRILE 2016
Fondo sanitario 2016. Def: “Sono 111 mld. Più del 2015 ma meno rispetto a quanto programmato”

“Con l’Intesa del 26 febbraio 2015 il livello di finanziamento del SSN, originariamente fissato in 112,0 per il 2015 e 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto, a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell’ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla Legge di Stabilità per il 2015, fissato in circa 2,34 miliardi a decorrere dal 2015. Pertanto, il livello del finanziamento del SSN è stato rideterminato rispettivamente in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha rideterminato il finanziamento del SSN, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello superiore rispetto al 2015, ma inferiore a quanto programmato”. Così si legge nel Def che ribadisce anche come “in attuazione a quanto previsto dal Patto per la Salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento del SSN sono condizionati all’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da definire con apposito DPCM.
 
Nel documento si ripercorrono le misure della Legge di Stabilità 2016 che “istituisce la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel SSN presso il Ministero della Salute, che procederà a valutare l’appropriatezza economica e scientifica delle prestazioni sanitarie da includere nei LEA”.
 
Il Governo prevede poi come con il “rafforzamento delle norme in materia di acquisti centralizzati  si faciliterà il conseguimento del risparmio di spesa previsto per l’anno in corso, garantendo la riduzione dei prezzi unitari di acquisto. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, infatti, che gli enti del SSN acquistino le tipologie di beni e servizi identificate tramite DPCM esclusivamente tramite le centrali regionali di committenza o la Consip”.
 
Di particolare rilievo è, inoltre, “l’introduzione di piani di rientro e riqualificazione delle Aziende ospedaliere, incluse quelle universitarie, degli Istituti di ricovero e cura di natura pubblica e degli altri enti che erogano prestazioni di ricovero e cura, i quali presentino squilibri di un certo rilievo tra costi e ricavi o non rispettino determinati parametri di qualità ed efficacia delle cure. Gli enti identificati da ciascuna regione dovranno presentare dei piani, di durata tutt’al più triennale, contenenti le misure correttive necessarie a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario o l’appropriatezza dell’offerta. I criteri di valutazione degli scostamenti finanziari e degli standard qualitativi saranno definiti con decreto ministeriale, tenendo conto delle caratteristiche organizzative di ciascuna regione”.
 
Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, “nulla è innovato in materia di tetti di spesa: il tetto della spesa farmaceutica territoriale è fissato all’11,35 per cento rispetto al livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, mentre quello della spesa farmaceutica ospedaliera è fissato al 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale. In caso di sforamento dei tetti è previsto un meccanismo automatico di correzione da parte delle aziende farmaceutiche (c.d. payback) a favore delle regioni”.

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