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Venerdì 31 DICEMBRE 2021
Covid. Fino al 31 marzo si potrà assumere personale sanitario in pensione. Il Dl Milleproroghe in Gazzetta. Ecco tutte le misure

Previste nel documento anche una proroga per le assunzioni in Aifa, per gli incarichi in medicina generale ai medici in formazione fino alla proroga della validità dell’Albo degli idonei alla carica di Direttore generale di Asl e Ospedali. Ecco tutte le misure. IL TESTO

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Milleproroghe con una serie di novità anche per la sanità. Ecco cosa prevede il testo:
 
Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale. Sempre al 31 dicembre 2022 è prorogata la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.

Nel testo si prevede poi come viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine di validità dell’iscrizione all’Albo nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di Asl e Enti del Ssn.

Prevista poi per tutto il 2022 la possibilità da parte di Aifa di assumere personale. L’Agenzia potrà inoltre prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità.
Aifa non potrà dal 1 luglio 2022 stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile.
 
Infine all’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.
 
Nel decreto prorogata infine la possibilità fino al 31 marzo 2022 di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche  di collaborazione  coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonché  al  personale  del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza,  anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

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