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Giovedì 16 AGOSTO 2012
Riforma professioni. È legge, poche le novità per la sanità

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpr è entrata in vigore la riforma degli ordinamenti professionali. Per quanto riguarda le professioni sanitarie non si applicano le norme in materia di formazione continua tirocinio professionale e procedimento disciplinare

Nuove norme sull’accesso alla professione, sull’obbligo di assicurazione, sulla libera concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 del Decreto del Presidente della Repubblica, recante la “Riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” (all. 1), in vigore dal 15 agosto 2012.
 
Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa dalle nuove regole riguardanti la formazione continua, il tirocinio professionale e il procedimento disciplinare.
 
Ecco le novità riguardanti anche le professioni della sanità.
 
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini, collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità.
 
Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale
Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica, l’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono vietate le limitazioni all’iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o da altri motivi imperativi di interesse generale. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. In tal senso, potrebbe risultare necessario verificare la compatibilità della normativa in materia di società tra farmacisti con la presente disposizione.
 
Art. 3 Albo unico nazionale
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell’Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine o Collegio.
I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
La rete intranet della Federazione sarà strutturata in modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini non debbano compiere alcun ulteriore adempimento. Gli Ordini che non aderiscono alla intranet saranno comunque tenuti a comunicare i dati degli iscritti senza indugio.
 
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa
E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e D.Lgs. n. 145/2007 (pubblicità ingannevole).
 
Art. 5 Obbligo di assicurazione
E’ stato introdotto per il professionista l’obbligo di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.
L’obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un obbligo informativo nei confronti del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.
La violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale costituisce illecito disciplinare.
Al fine di consentire la negoziazioni delle convenzioni collettive, l’obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici medi dall’entrata in vigore del presente decreto.

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