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Mercoledì 29 GIUGNO 2022
Decreto Pnrr. Semaforo verde dalla Camera. Il testo è legge. Nasce il Sistema nazionale prevenzione salute rischi ambientali e climatici

Il decreto introduce questo nuovo organismo allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Già trasmesso alle Regioni a fine maggio il decreto attuativo che suddivide tra Ministero della Salute e Regioni i compiti della neonata struttura.

L'assemblea della Camera ha approvato oggi in via definitiva il decreto recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per la sanità si introduce  nel sistema sanitario un nuovo organismo, il “Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici” (SNPS) allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Al Ministero della Salute spetteranno compiti d’indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale mentre all’Iss spetterà il ruolo di coordinamento. In capo alle Regioni l’istituzione dei Sistemi regionali attraverso i Dipartimenti di prevenzione e l’ausilio degli Istituti Zooprofilattici sperimentali.  A definire i compiti del neonato Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) è il decreto attuativo messo a punto dal Ministero della Salute e trasmesso alle Regioni lo scorso 31 maggio. 

Questo quanto definito nel dettaglio dall'articolo 27.

Articolo 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)Il comma 1, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito “SNPS”.

Il comma 2 stabilisce che il SNPS, tramite l’adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge n. 132 del 2016, di seguito “SNPA”, concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

Il comma 3, ai fini di cui al comma 2, demanda al SNPS le seguenti funzioni:
- identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
- favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
- concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge n. 132 del 2016;
- concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
- assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il comma 4 dispone che fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
- i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993;
- l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale, nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (ovvero, sostanzialmente, quello oggetto del presente articolo), l'individuazione degli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

Il comma 6 demanda ad apposito DPCM, nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, la definizione delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
- due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
- due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
- un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 7 stabilisce che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 8 dispone che, ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, si provvede con gli interventi indicati, per il progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge n. 59 del 2021.

Il comma 9 prevede che le amministrazioni di cui al comma 4 provvedano agli adempimenti connessi all’attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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