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Giovedì 07 LUGLIO 2022
Forum Aborto. Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti: cosa cambia per la medicina e la società. Anna Pompili: “Ecco perché riguarda anche noi”

Certamente ci riguarda perché in un Paese che molti considerano patria della libertà e della democrazia si afferma un’idea populistica, distorta e avvilente di democrazia

Il 24 giugno la Corte suprema americana si è pronunciata sul caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, ossia sulla legittimità di una legge del Mississippi che violava i principi affermati nella sentenza Roe vs Wade, grazie alla quale, quasi cinquanta anni fa, l’aborto è stato legalizzato negli USA. La sentenza del 24 giugno ha ribaltato, annullandola, la Roe vs Wade ed ha lasciato piena libertà ai singoli stati di legiferare in materia di aborto volontario.

Perché questa sentenza ci riguarda?

Certamente ci riguarda perché in un Paese che molti considerano patria della libertà e della democrazia si afferma un’idea populistica, distorta e avvilente di democrazia. Nella sentenza si legge: “La Costituzione non conferisce un diritto all'aborto; Roe e Casey sono stati annullati e l'autorità di regolamentare l'aborto è restituita al popolo e ai suoi rappresentanti eletti”. Dunque, da oggi negli USA la possibilità di esercitare un diritto umano fondamentale sarà subordinata all’orientamento etico-religioso del governo “democraticamente eletto” in ogni singolo stato. Ciò significa che negli stati i cui governi sono contrari all’aborto, le donne saranno costrette a portare avanti gravidanze non volute.

Conosciamo già le conseguenze di questa catastrofe: secondo le stime del Guttmacher Institute, il diritto all’aborto sarà negato, o fortemente limitato, in 26 stati, e con esso verrà fortemente limitato il diritto di cittadinanza per le donne che vivono in quegli stati, almeno se, e finché non cambieranno gli attuali equilibri politici.

Il primo stato a legalizzare l’aborto in Europa fu l’URSS, nel 1920. Venne poi, nel 1967, l’Abortion Act inglese. La Sentenza Roe vs Wade è stata però fondamentale, perché per la prima volta si è affermata la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza in virtù del diritto all’autodeterminazione, principio fondante delle moderne democrazie. Nel 1973, la sentenza Roe vs Wade stabilì che Jane Roe, pseudonimo di Norma Mc Corvey, poteva abortire volontariamente sulla base del diritto alla privacy, descritto come libertà di fare "scelte intime e personali" che sono "centrali per la dignità e l'autonomia” della persona. Si stabiliva, pertanto, la legittimità dell’aborto sulla base del diritto della donna ad autodeterminarsi. Con la sentenza Roe vs Wade, la Corte suprema affermava non solo il pieno fondamento costituzionale di questo diritto, ma anche la sua universalità, che non richiedeva pertanto leggi specifiche per essere affermato, e che rendeva illegittime, in tutti gli stati, le leggi che vietavano l’aborto.

Anche nel nostro Paese la possibilità di interrompere una gravidanza prende le mosse da una sentenza: nel 1975 la Corte costituzionale, pur premettendo che “l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, e fra questi “non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito“, stabilì che “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare”. Sulla base di questa sentenza, a differenza degli USA, l’Italia si diede una legge, la n.194 del 22 maggio 1978.

Nessun accenno, neanche lontano, ai principi di autonomia e autodeterminazione: a differenza degli USA, in Italia l’aborto è ammesso solo per salvaguardare la salute fisica o psichica della donna, che potrebbe essere messa in pericolo dalla gravidanza, dal parto o dall’eventuale maternità. Si contrappone dunque al diritto alla vita del feto il diritto alla salute della donna, e in questa irreale contrapposizione, in cui si inserisce anche il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, la legge cerca di operare un bilanciamento. Nonostante questi forti limiti ideologici, però, a differenza degli USA da noi una legge c’è; una legge granitica, il cui contenuto è costituzionalmente vincolato e che praticamente tutti considerano immodificabile.

Dunque, perché, al di là della preoccupazione per le donne americane, questa sentenza ci riguarda?

Ci riguarda, in primo luogo, perché rischia di alimentare posizioni che da sempre vogliono limitare il diritto all’aborto, facendo prevalere interpretazioni fortemente restrittive della legge, soprattutto in alcune Regioni; ma ci riguarda anche perché rischia di rafforzare posizioni politiche misogine e avverse ai diritti sessuali e riproduttivi, che da tempo si stanno organizzando in tutta Europa (“Restoring the Natural Order”: the religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction”.

Ancor prima della sentenza, il 9 giugno il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato la “Risoluzione sulle minacce globali ai diritti all’aborto”, che “chiede che l’Ue e i suoi Stati membri includano il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali”. La salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti “sono inalienabili -si legge nella risoluzione- e non possono essere aboliti o indeboliti”, come già affermato nella dichiarazione delle Nazioni Unite pubblicata a settembre 2021. Tra gli stati membri nei quali “il diritto all’aborto sta subendo erosioni” viene citato espressamente il nostro paese, con particolare riferimento all’obiezione di coscienza.

Leggendo la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194, presentata dal Ministro della Salute lo scorso 8 giugno e relativa all’anno 2020, le preoccupazioni dell’Europa sembrerebbero infondate, pur con le criticità legate soprattutto a importanti differenze territoriali: la tendenza alla diminuzione delle IVG e dei tassi di abortività si conferma nettissima, con una riduzione del numero di aborti volontari di oltre il 9% rispetto al 2019.

Tralasciando la valutazione sull’importanza di un maggior utilizzo dei contraccettivi di emergenza nel determinare questa riduzione, è interessante leggere criticamente i dati relativi ai cosiddetti aborti clandestini. Nella relazione si sostiene che dal 2012 vi sarebbe stata una “stabilizzazione” del fenomeno; l’utilizzo di un nuovo modello matematico, elaborato dall’ISTAT nel 2016, ne confermerebbe la “bassa entità”, stimandolo in 10.000-13.000 aborti/anno. Nel 2016 gli aborti legali sono stati 84.926; aggiungendo ad essi i 10.000-13.000 clandestini, risulta una percentuale di procedure al di fuori della legge compresa tra il 10 e il 13,2% del totale. Nel 2020, su 66.413 aborti volontari legali, i clandestini sarebbero stati invece il 13-16% del totale. Dunque, il fenomeno non sembra essere né stabile, né marginale, e meriterebbe una maggiore attenzione da parte della sanità pubblica.

È evidente, infatti, che il dato potrebbe essere un segnale indiretto di ostacoli all’accesso all’aborto, cui le donne rispondono cercando soluzioni estreme al di fuori della legge. L’avvento dei farmaci per indurre l’aborto ha cambiato radicalmente il volto dell’aborto clandestino, rendendo assolutamente inadeguati gli indicatori utilizzati ancora oggi, che avevano un senso per le procedure chirurgiche: gli aborti farmacologici sono infatti di solito più precoci, le complicazioni sono più rare e generalmente non richiedono neanche controlli clinici, ed è dunque più difficile stimarle in maniera attendibile. Ma ignorare il problema e girare la testa dall’altra parte non è certamente la soluzione.

Semplificare l’accesso alla procedura farmacologica, deospedalizzandola, potrebbe essere uno strumento importante per abbattere questi ostacoli. Dall’agosto 2020 essa può essere praticata nei poliambulatori e nei consultori, ma, ad oggi, solo il Lazio ha messo a punto un protocollo operativo che ne facilita l’accesso, prevedendo un solo passaggio nella struttura sanitaria e permettendo alle donne l’assunzione a domicilio del misoprostolo. In alcune regioni, nonostante la maggiore semplicità e, non ultima, la maggiore economicità della procedura, è ancora difficilissimo, se non impossibile, accedervi.

L’”erosione” del diritto all’aborto cui fa riferimento il Parlamento europeo riguarda soprattutto l’alta percentuale di obiettori di coscienza. Difficile capire dalla relazione ministeriale, che fornisce dati aggregati, non aperti, l’impatto che essa ha sull’accesso all’aborto; inoltre, da circa dieci anni denunciamo che non serve contabilizzare i ginecologi non obiettori, se poi non si verifica, struttura per struttura, quanti dei non obiettori praticano aborti. Basti, come esempio, il caso del Sant’Eugenio di Roma, citato nel libro di Chiara Lalli e Sonia Montegiove Mai Dati (“Mai dati – Dati aperti sulla 194”, Fandango, giugno 2022), dove solo due dei dieci ginecologi non obiettori si occupano di IVG.  Ma questo non sembra interessare i redattori della relazione ministeriale, i quali puntano a minimizzare il vergognoso fenomeno dell’obiezione di struttura, e che, vogliono dimostrare con calcoli da ragionieri che l’impegno dei ginecologi non obiettori non è poi così gravoso: solo un intervento a settimana, bacchetta il ministero, liquidando il problema con la triste e assoluta non conoscenza del lavoro che quotidianamente svolge chi applica una legge dello stato, talvolta sobbarcandosi costi altissimi, professionali e personali.

La relazione ministeriale, a leggerla attentamente, ci dice che il diritto all’aborto è un diritto fragile, “il più fragile, fra i diritti della modernità”, ci fa notare Paolo Giordano.

Per questo la sentenza americana ci riguarda.

Perché quella sentenza amplifica il pregiudizio ideologico che è l’impianto della legge 194, e che è tutto espresso nell’articolo 1 della legge: donna ed embrione/feto sono due vite separate e contrapposte, e “lo stato tutela la vita umana dal suo inizio”, dando per ovvio e scontato che la vita umana inizi in utero, se non dal concepimento, come ci ricorda costantemente il papa. Quell’impianto ideologico è espressione di una società per la quale la parola autodeterminazione suona come una bestemmia.

La sentenza americana ci riguarda perché proprio per questo qualcuno torna a dire che l’aborto non è un diritto, perché si tornerà a gridare che l’aborto è un omicidio, perché la violenza di quella sentenza renderà sempre più accettabili e legittimi gli attacchi al corpo e alla libertà delle donne, perché avranno più credito le bugie sul feto che sogna, le smanie di controlli e divieti, la necessità che il dolore faccia da contraltare ad una scelta da stigmatizzare. Ci riguarda perché aumenterà i sensi di colpa indotti e la solitudine.

Quella sentenza ci riguarda, allora, perché ci impone di dire la verità, e cioè che è immorale pensare di costringere una donna a portare avanti una gravidanza che lei non vuole, e che è immorale pensare che altri possano scegliere per lei. Quella sentenza ci riguarda anche perché è ora di guardare senza pregiudizi ideologici ad una legge che, dopo 44 anni, sarebbe tempo di modificare. Quella sentenza ci riguarda perché, forse, dopo 44 anni sarebbe tempo di pensare una legge nuova, che guardi alle donne come cittadine a pieno diritto del nostro paese e che abbia al centro il diritto di fare "scelte intime e personali", che sono "centrali per la dignità e l'autonomia” della persona.

Anna Pompili
Ginecologa di AMICA (Associazione medici italiani contraccezione e aborto) e Consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

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