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Martedì 03 AGOSTO 2010
Lazio: siglato accordo con Aifa e Iss per sinergia in settore farmaci

Obiettivo è quello di sviluppare sinergie nel settore farmaceutico, anche attraverso progetti di ricerca su attività e servizi di specifica competenza.

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il direttore dell’Aifa, Guido Rasi, e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Enrico Garaci, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per la promozione degli investimenti in ricerca e sviluppo.
“L’Aifa è da sempre impegnata a collaborare con le Regioni per condividere gli strumenti di accesso alle cure e di controllo dell'appropriatezza della spesa farmaceutica”, ha affermato Rasi aggiungendo che “questo accordo quadro impegna l'Agenzia con l'ISS a promuovere gli investimenti per le sperimentazioni cliniche e con la Regione Lazio ad individuare quella rete di eccellenza che costituisce il primo elemento di attivazione per questo tipo di investimenti. Inoltre – ha spiegato ancora Rasi - la rinnovata capacità ispettiva dell'Aifa consentirà la competizione di investimento in siti produttivi sul territorio regionale, già tradizionalmente florido rispetto ad altre localizzazione europee”.


Di seguito il testo dell'accordo:

Art. 1

Oggetto del presente accordo è la collaborazione istituzionale tra ISS, AIFA e Regione Lazio finalizzata all'affiancamento, in materia di politica del farmaco, nell'ambito delle competenze regionali di tutela e di promozione della salute, anche attraverso specifici progetti di ricerca e/o accordi di collaborazione su attività e servizi nei diversi settori di specifica competenza.

Art. 2

L'ISS, l'AIFA e la Regione Lazio realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili di progetto, nonché alle proprie dotazioni strumentali e alle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci di previsione.

Le parti metteranno a disposizione proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate.

Art. 3

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 viene costituito un Comitato paritetico di coordinamento costituito da soggetti designati, sino ad un numero massimo di tre, da ciascuna parte del presente accordo.

La designazione avverrà con atto separato.

Art. 4

Sulla base delle proposte scaturite dal Comitato paritetico di coordinamento si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni attuative per la realizzazione delle attività che di volta in volta saranno identificate.

Art. 5

La durata del presente accordo è stabilità in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata previo consenso scritto di tutte le parti.

Art. 6

[...]

Art. 7

[...]

Art. 8

[...]





 

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