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Martedì 13 DICEMBRE 2022
Fusioni di aziende ospedaliere: una bella gatta da pelare per i revisiori

Sono infatti numerose le responsabilità conseguenti, a partire da quella dei decisori regionali e dei direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere/universitarie coinvolte. Per non parlare di quella assunta dai collegi sindacali “di ogni ordine e grado” istituzionale (regionale e aziendali) che spesso eludono il corretto esercizio dei loro doveri, allorquando la fusione riguarda aziende della salute

La fusione riguardante società pubbliche è già di per sé un processo composito e di non facile perfezionamento. Figuriamoci se a fondersi sono aziende sanitarie. Ciò fino a raggiungere l’apoteosi della difficoltà procedurale nelle fusioni ove il ruolo dell’incorporante è esercitato da una azienda ospedaliera universitaria.

In proposito, diverse le fusioni fatte alla carlona, anche nelle aree del nord ovest del Paese, che hanno riguardato importanti aziende ospedaliere universitarie, dai nomi fantasiosi ma dalle procedure non propriamente legittime, delle quali si rende persino difficile acquisire gli atti procedimentali nonostante esplicitamente richiesti.

La fantasia e la superficialità prevalgono
Raramente vengono osservati gli obblighi procedimentali sanciti dal codice civile, agli artt. 2502 e seguenti, con buona pace per i doveri dei controllori e l’auspicata trasparenza in dote alla PA.

Numerose le responsabilità conseguenti, a partire da quella dei decisori regionali e dei direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere/universitarie coinvolte.

Per non parlare di quella assunta dai collegi sindacali “di ogni ordine e grado” istituzionale (regionale e aziendali) che spesso eludono il corretto esercizio dei loro doveri, allorquando la fusione riguarda aziende della salute. Ciò capita anche per colpa dei legislatori regionali che trattano, di frequente, le fusioni non già come meritano, cioè come strumenti giuridici trasformativi di natura e forma di difficile portata bensì come “il gioco dell’oca”.

Il codice civile è la regola
Gli articoli 2501-2505, con quattordici sub numerazioni romane, tracciano l’ineludibile tortuoso percorso, che impegna tante figure professionali poste a garanzia della correttezza procedurale e, dunque, del legittimo risultato.

In proposito, il magistrato contabile ha ritenuto affermare, di recente, il suo convincimento con una pregevole deliberazione delle Sezioni Riunite del 23 novembre, la nr. 19/SSRRCO/QMIG/2022 (rel. Centrone). Con tale decisum il massimo giudice dei conti ha sancito l’obbligo in capo all’ente agente (nel caso di specie Regione e aziende coinvolte nella fusione) di assumere preventivamente sull’evento il parere delle Sezioni di controllo regionali, da considerarsi tuttavia non vincolante.

La programmazione è la guida
Dunque, la fusione come strumento importante per attuare la immancabile programmazione sociosanitaria, funzionale a rendere la organizzazione complessiva del servizio sanitario regionale più agile e meno dispendiosa, agendo nel massimo della tutela del ceto creditorio e delle prestazioni essenziali da rendere alla collettività, cui sono tenuti gli enti del loro sistema della salute.

A ciò diventa significativamente importante il ruolo esercitato dai collegi sindacali, sia di quelli delle aziende oggetto della fusione che dell’ente Regione di riferimento che avranno ben donde il dovere di verificare la compatibilità dei loro assunti. Quelli più direttamente impegnati nel procedimento di fusione, prescindendo dalle spesso lacunose leggi che dispongano il ricorso al particolare accadimento straordinario, dovranno verificare a tanto e bene.

I revisori sono la garanzia
Secondo il disciplinare approvato dall’Ordine nazionale dei commercialisti (Principi di comportamento, norma 10.4) e in coerenza con quanto affermato decisamente dalla Cassazione civile (Sez. 1, sentenza nu. 24045 del 6 settembre 2021 – est. Campese), i collegi dei sindaci chiamati dovranno fare di tutto e di più.

Prioritariamente, avranno l’obbligo di;

Il tutto, avuto riguardo alla responsabilità solidale del collegio con il management e con chiunque disponga il ricorso (Regione) ad un tale importante strumento giuridico-economico, spesso radicalmente trasformativo dell’esistente.

Ettore Jorio
Università della Calabria

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