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Giovedì 22 NOVEMBRE 2012
Farmacie. In Liguria nuova legge su orari, turni e ferie

Introdotto un orario settimanale minimo obbligatorio, (40 ore settimanali - 36 ore farmacie rurali), un orario minimo giornaliero, (8 ore giornaliere) e un numero minimo di giornate di apertura in un anno (230 giornate – 210 farmacie rurali). Ecco la legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria.

Novità in Liguria per quanto riguarda gli orari, i turni e le ferie delle farmacie. Il Consiglio Regionale ha infatti approvato il 31 ottobre scorso una legge, la n.35 del 6 novembre 2012, pubblicata sul bollettino regionale n. 18 del 7 novembre 2012, secondo quanto stabilito dalla riforma della disciplina degli orari e dei turni delle farmacia prevista dal decreto legge di riordino sul servizio farmaceutico n.1/ 2012, comma 8, art. 11, prevede che “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”.

In particolare, la Liguria ha introdotto il principio di “livelli minimi di attività di servizio” disciplinando un orario settimanale minimo obbligatorio, (40 ore settimanali - 36 ore farmacie rurali), un orario minimo giornaliero, (8 ore giornaliere) e un numero minimo di giornate di apertura in un anno (230 giornate – 210 farmacie rurali).

Tuttavia, la Regione Liguria, ferma restando la libertà di effettuare orari ulteriori rispetto a quelli minimi ha inteso disciplinare le aperture notturne e festive al fine di salvaguardare l’efficienza del servizio con una norma che disciplina l’apertura volontaria nei giorni festivi: non è possibile un’apertura a piacimento, ma chi intende aprire volontariamente nel giorno festivo deve comunque rispettare un orario obbligatorio minimo (art.2, comma 3).

All’art.2, comma 4 si stabilisce poi che per le farmacie che intendano prolungare l’orario di apertura oltre le 21, sia previsto l’obbligo di effettuare il servizio fino alle ore 8 del giorno successivo. L’obiettivo è razionalizzare i turni notturni e garantire una maggiore apertura di farmacie per l’intera notte.

Inoltre, la legge prevede un numero di farmacie minimo che deve rimanere aperto durante i giorni di chiusura, nelle ore di chiusura diurne e durante la chiusura notturna, fissando dei bacini di utenza differenziati tra Genova e le altre Province.

Le farmacie di turno diurno che effettuano il turno a battenti chiusi o a chiamata possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica (art.3, comma 4). Nelle farmacie di turno notturno, che svolgono il servizio a chiamata o con sistemi che limitano l’accesso dell’utente il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dichiarate dal medico urgenti e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità.

E’ consentito il turno notturno volontario o a rotazione.

Le ferie sono facoltative ma c’è l’obbligo di rispettare un numero minimo di giorni di apertura annuale, come sopra richiamato, salva diversa autorizzazione del Sindaco che può autorizzare periodi più lunghi.

La programmazione del servizio farmaceutico è annuale e sono previste sanzioni economiche per le farmacie che non rispettino lo standard di servizio richiesto.
 

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